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Document 52012DC0337

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO sull’applicazione dell’articolo 263, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio sulla riduzione dei termini

/* COM/2012/0337 final */

52012DC0337

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO sull’applicazione dell’articolo 263, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio sulla riduzione dei termini /* COM/2012/0337 final */


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

sull’applicazione dell’articolo 263, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio sulla riduzione dei termini

1.           introduzione

In conformità all’articolo 2 della direttiva 2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, la Commissione è tenuta a presentare, sulla scorta delle informazioni fornite dagli Stati membri ed entro il 30 giugno 2011, una relazione che valuti l’impatto dell’articolo 263, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE sulla capacità degli Stati membri di lottare contro le frodi in relazione all’IVA connesse alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi intracomunitari, nonché l’utilità delle opzioni previste ai paragrafi da 1 bis a 1 quater di detto articolo, corredata all’occorrenza da proposte appropriate.

Uno dei primi problemi che gli Stati membri si trovavano ad affrontare nella gestione delle operazioni fraudolente era legato al fatto che le informazioni contenute negli elenchi riepilogativi erano disponibili solo dopo sei mesi, impedendo così di effettuare le analisi dei rischi. Per prima cosa, la Commissione ha presentato una proposta per la modifica della direttiva IVA, allo scopo di ridurre a un mese i termini per la presentazione e la trasmissione dell’elenco riepilogativo.

L’adozione della direttiva 2008/117/CE del 16 dicembre 2008 è stata la prima risposta alla richiesta degli Stati membri di rafforzare il sistema IVA, e di assisterli nella lotta alle frodi ad esso connesse. Questa direttiva ha modificato l’articolo 263, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, prevedendo una riduzione dei termini previsti per la dichiarazione delle operazioni transfrontaliere ai fini dell’IVA, unitamente a una riduzione dei termini per lo scambio di tali informazioni tra Stati membri, così da poter individuare più velocemente eventuali frodi, soprattutto in relazione ai cosiddetti “caroselli IVA”. L’articolo, che avrebbe dovuto trovare attuazione entro il 1 gennaio 2010, sancisce quanto segue:

In generale, a far data dal 1° gennaio 2010, le operazioni transfrontaliere ai fini dell’IVA saranno dichiarate con cadenza mensile.

Tuttavia, gli Stati membri potranno decidere di concedere il termine di un trimestre agli operatori con un volume d’affari inferiore a 50 000 EUR (IVA esclusa) per le cessioni transfrontaliere di beni (a discrezione, 100 000 EUR fino al 31 dicembre 2011) e tutti i prestatori di servizi potranno continuare a inviare gli elenchi riepilogativi con cadenza trimestrale.

La relazione della Commissione tratta i principali quesiti di seguito riportati:

· In che misura la velocizzazione dello scambio di informazioni ha migliorato la capacità degli Stati membri di contrastare le frodi relative all’IVA? Ad esempio, è possibile individuare più velocemente gli operatori fittizi oppure è stato riscontrato un miglioramento del sistema nazionale di gestione dei rischi?

· Le opzioni definite all’articolo 263 della direttiva 2006/112/CE hanno effettivamente contribuito a migliorare la capacità degli Stati membri di contrastare le frodi IVA, minimizzando al tempo stesso gli oneri amministrativi per le imprese, in linea con l’agenda di Lisbona?

· Qual è stato l’impatto sulle imprese della riduzione dei termini per la presentazione degli elenchi riepilogativi e ai vari meccanismi di opzione, considerando che l’agenda di Lisbona mira a minimizzare gli oneri amministrativi per le imprese?

La Commissione ha deciso di concedere una proroga per la presentazione della relazione, dando così agli Stati membri più tempo per sperimentare il funzionamento delle nuove disposizioni.

2.           Fonti di informazioni utilizzate per la valutazione dell’applicazione dell’articolo 263, paragrafo 1

L’attuazione e l’applicazione dell’articolo 263, paragrafo 1 sono aspetti che rientrano nelle competenze nazionali degli Stati membri. Di conseguenza, la presente valutazione poteva basarsi esclusivamente sulle informazioni ricevute dagli Stati stessi. Per raccogliere le informazioni necessarie a valutare l’impatto delle nuove disposizioni legislative adottate, la Commissione ha inviato agli Stati membri due questionari, uno prima dell’attuazione delle nuove disposizioni e l’altro in seguito a tale applicazione. L’obiettivo principale dei due questionari era confrontare la situazione negli Stati membri prima dell’attuazione dei termini ridotti e dopo l’introduzione delle nuove disposizioni legislative. È importante sottolineare che non tutti gli Stati membri hanno potuto applicare le nuove disposizioni a partire dal 1 gennaio 2010. Inoltre, solo 22 Stati membri hanno compilato il questionario e a volte le risposte erano troppo generiche per consentire di elaborare un’analisi adeguata.

Per quanto riguarda l’impatto della riduzione dei termini e le opzioni per le imprese, la Commissione ha cercato di ottenere le informazioni necessarie attraverso uno studio[1]. A tal fine, ha incaricato PwC di elaborare uno studio specializzato al fine di esaminare la prospettiva delle imprese. Lo studio è stato pubblicato nell’ottobre 2011 ed è disponibile sul sito internet della Commissione al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/studies/index_en.htm

3.           Principali risultati

3.1.        Breve descrizione delle modalità di recepimento nella normativa nazionale delle disposizioni del nuovo articolo 263, paragrafo 1 da parte degli Stati membri[2]

In base al nuovo articolo 263, paragrafo 1 della direttiva 2006/112/CE, dal 1 gennaio 2010 gli elenchi riepilogativi per le cessioni di beni (incluse quelle fittizie) e le prestazioni di servizi intracomunitari devono essere redatti per ogni mese civile entro e entro un termine non superiore a un mese e secondo modalità che vengono fissate dagli Stati membri.

L’analisi mostra come l’attuazione concreta dell’articolo 263, paragrafo 1 della direttiva 2006/112/CE e, in particolare, delle opzioni in esso contenute non sia uniforme.

Ad esempio:

– 17 Stati membri hanno applicato la deroga per la presentazione degli elenchi riepilogativi con cadenza trimestrale, mentre 10 Stati non l’hanno attuata;

– per 5 Stati membri l’applicazione della deroga è obbligatoria, mentre per 12 Stati è facoltativa;

– 2 Stati membri hanno adottato un elenco riepilogativo separato per beni e servizi, mentre gli altri 25 hanno introdotto un elenco riepilogativo congiunto. In 4 Stati membri possono esserci differenze nei periodi di dichiarazione per le cessioni di beni (incluse quelle fittizie) e le prestazioni di servizi intracomunitarie;

– 22 Stati membri richiedono la presentazione per via elettronica (con eccezioni in 10 Stati), che è invece facoltativa in altri 5.

La tabella riportata all’allegato 1 tenta di riassumere questa situazione complessa.

3.2.        Conseguenze per le amministrazioni fiscali

3.2.1.     Impatto sul flusso lavorativo delle amministrazioni fiscali

La maggior parte degli Stati membri ha confermato che i dati degli elenchi riepilogativi vengono utilizzati in maniera analoga a quelli antecedenti l’introduzione della dichiarazione mensile. Tuttavia, al momento il numero di elenchi riepilogativi presentati sia per i beni che per i servizi è più elevato.

Se da un lato alcuni Stati membri (come Cipro, Germania, Polonia, Regno Unito, Slovacchia e Slovenia) hanno evidenziato un aumento degli oneri amministrativi per l’autorità fiscale, dal momento che gli elenchi riepilogativi vengono inviati più spesso, altri Stati (come ad esempio la Spagna) si sono schierati a favore di questa situazione, evidenziando la possibilità di distribuire meglio il carico di lavoro nel corso dell’anno, evitando le congestioni che caratterizzavano ogni trimestre civile. Il carico di lavoro maggiore è dovuto anche all’inserimento dei servizi nell’elenco riepilogativo, anch’esso conseguenza dell’adozione del pacchetto IVA.

La maggioranza degli Stati membri ritiene che la riduzione dei termini potrebbe aumentare l’efficienza dell’amministrazione fiscale, grazie a scambi delle informazioni più veloci, analisi dei rischi più efficienti, controlli più efficaci e benefici maggiori per Eurofisc.

È stato inoltre sottolineato come le decisioni potrebbero diventare più accurate, con una diminuzione negli invii delle richieste di informazioni.

3.2.2.     Impatto sull’analisi dei rischi

In linea generale, gli Stati membri hanno riferito come in questa fase non vi sia stata alcuna modifica nelle prassi di analisi dei rischi, nonostante i dati degli elenchi riepilogativi vengano ricevuti mensilmente. Gran parte degli Stati membri utilizzano gli stessi parametri di prima. Alcuni Stati (come la Finlandia e l’Ungheria) hanno annunciato piani per modernizzare i propri sistemi di analisi dei rischi, con l’introduzione di parametri aggiuntivi. È stato inoltre sottolineato come la maggiore rapidità nella ricezione delle informazioni consenta alle amministrazioni fiscali di reagire più prontamente alle anomalie, sebbene vengano utilizzati gli stessi dati di prima.

Per quanto concerne i tempi di elaborazione dei dati, gran parte degli Stati membri ha riferito di non aver impiegato risorse aggiuntive per l’analisi dei rischi, visto che i dati degli elenchi riepilogativi rientravano già nella valutazione complessiva del rischio dei contribuenti. Sembra invece essere complesso il calcolo delle risorse necessarie esclusivamente per l’analisi dei rischi. Nei propri commenti, alcuni Stati membri hanno sottolineato come a volte abbiano continuato ad effettuare l’analisi dei rischi su base trimestrale solo perché si tratta di un’attività molto dispendiosa in termini di tempo; altri hanno dichiarato espressamente che, per sfruttare appieno i benefici risultanti dalla comunicazione mensile delle informazioni, la riduzione dei termini richiederebbe alle amministrazioni fiscali di stanziare un maggior numero di risorse, sia umane che informatiche.

3.2.3.     Impatto sulle verifiche

I dati degli elenchi riepilogativi vengono generalmente utilizzati durante la fase di selezione (selezione delle verifiche) e di controllo (attuazione delle verifiche).

Tutti gli Stati membri utilizzano questi dati per le verifiche, dal momento che rappresentano una parte importante del sistema di valutazione del rischio, fornendo informazioni più dettagliate in merito alle operazioni intracomunitarie in un determinato periodo. La procedura generale prevede di confrontare gli elenchi riepilogativi con le dichiarazioni IVA e di controllare la validità dei numeri di partita IVA attraverso il sistema VIES. Nei casi di rischio, la rilevazione preliminare di uno squilibrio nei dati innesca generalmente ulteriori controlli, tra cui la richiesta di informazioni ad altri Stati membri in caso di commercio intracomunitario: prima viene fatta l’analisi, più velocemente potrà essere elaborata la verifica. I termini ridotti non hanno modificato questa prassi, ma hanno consentito all’amministrazione fiscale preposta alla verifica di inviare più velocemente eventuali quesiti o informazioni spontanee allo Stato membro di acquisizione.

3.2.4.     Impatto sull’individuazione di irregolarità e frodi

Sebbene alcuni Stati membri (come Grecia, Lituania e Romania) abbiano rilevato un aumento nel numero di operatori fittizi, gran parte degli Stati hanno sottolineato di non essere ancora in grado di stabilire se i termini ridotti abbiano portato a scovare un maggior numero di irregolarità. Non sono però stati forniti dati a tale proposito.

Sebbene non sia stato riscontrato un aumento delle irregolarità, è stato importante osservare come la riduzione dei termini per la presentazione dell’elenco riepilogativo, unitamente a una dichiarazione IVA mensile, abbia portato a una riduzione del periodo di operatività di una società di comodo prima di essere individuata.

Dal momento che gli Stati membri possono decidere di continuare ad applicare periodi di dichiarazione diversi per gli elenchi riepilogativi rispetto alle dichiarazioni IVA, non è stato possibile effettuare un controllo sistematico dei dati contenuti nelle dichiarazioni IVA con quelli pervenuti attraverso l’elenco riepilogativo su base mensile.

L’azione svolta da EUROFISC nell’individuazione più sistematica delle società di comodo è stata considerata utile e l’identificazione tempestiva ha innescato diverse verifiche che hanno avuto inizio prima del solito. Purtroppo, gran parte degli Stati membri non ha fornito informazioni dettagliate in merito al numero di frodi individuate e al relativo ammontare delle imposte a partire dall’introduzione delle nuove disposizioni.

Sono pochi gli Stati membri (nello specifico Estonia, Grecia e Lituania) ad aver individuato alcuni (potenziali) casi di frode nel settore dei servizi, ma gran parte degli Stati non ha fornito dati concreti sull’ammontare delle perdite IVA correlato a tali casi. Sembra dunque essere troppo presto per valutare l’efficacia dell’introduzione dei dati relativi ai servizi negli elenchi riepilogativi.

3.2.5.     Impatto delle opzioni

Agli Stati membri è stato chiesto se avessero rilevato un impatto negativo sulla loro capacità di utilizzare le informazioni ricevute, vista l’applicazione di varie opzioni da parte di molti Stati membri. Dalle risposte ricevute è emerso come la verifica incrociata dei dati provenienti dallo Stato membro di cessione e quelli dallo Stato membro di acquisto sia problematica. Periodi e opzioni di dichiarazione diversi applicati da altri Stati membri hanno reso difficile una comparazione dei dati più rapida nello Stato membro di acquisto. Naturalmente è quasi impossibile fare affidamento su una comparazione sistematica mensile laddove le informazioni (o parte di esse) siano inviate solo su base trimestrale.

Tuttavia, le opzioni sono disponibili soltanto per aree a basso rischio e dal momento che quelle utilizzate nei vari Stati membri sono ben note a tutti, le difficoltà derivanti dall’applicazione di tali opzioni non dovrebbero essere ingigantite.

Dalle risposte emerge chiaramente come gran parte degli Stati membri ritenga che l’applicazione di opzioni e periodi di dichiarazione diversi rappresenti un grave ostacolo a una valutazione veloce e accurata dei dati. Ne consegue che i potenziali vantaggi derivanti dalla riduzione dei termini non possono essere sfruttati appieno.

3.2.6.     Conclusione

In linea generale, gli Stati membri hanno bisogno ancora di tempo per valutare attentamente la nuova situazione e fornire un’analisi approfondita e quantificata. Inoltre, alcuni Stati membri hanno introdotto in ritardo le nuove norme, cosa che ha impedito loro di effettuare un’analisi più dettagliata.

Tuttavia, le nuove disposizioni dell’articolo 263, paragrafo 1 sembrano aver sortito un effetto positivo sull’efficienza delle attività antifrode. Gli Stati membri ritengono che l’introduzione di una riduzione dei termini per la presentazione degli elenchi riepilogativi e l’inserimento nel sistema VIES costituisca un miglioramento significativo per le proprie attività di analisi dei rischi. Di conseguenza, uno scambio più veloce delle informazioni innesca controlli e verifiche più rapide.

L’applicazione di soglie, opzioni e periodi di dichiarazione diversi rappresenta l’ostacolo principale verso una maggiore efficacia delle procedure di individuazione delle frodi e di valutazione del rischio. Applicando in maniera più omogenea le norme, sia in termini di periodi di dichiarazione diversi che di differenze tra Stati membri, quest’ultimi beneficerebbero maggiormente dei termini ridotti per la presentazione degli elenchi riepilogativi.

3.3.        Il punto di vista delle imprese

3.3.1.     Osservazione preliminare

Per valutare le conclusioni dello studio effettuato dal contraente esterno è necessario tenere in considerazione alcune limitazioni e precauzioni. In particolare è necessario ricordare che il campione di 23 imprese è troppo ridotto per poter trarre conclusioni significative. Il contraente esterno ha confermato che il campione analizzato non includeva imprese interessate dalle opzioni, in quanto la soglia prevista dall’articolo 263, paragrafo 1 bis veniva superata dalle imprese incluse nel campione oppure quest’ultime avevano deciso di non ricorrere a un periodo di dichiarazione alternativo.

Inoltre, dal momento che il pacchetto IVA doveva essere attuato contestualmente alle disposizioni dell’articolo 263, paragrafo 1, per le imprese si è rivelato difficile dividere i costi determinati da tali disposizioni dalle spese generali correlate all’attuazione del pacchetto IVA. Non è stato possibile individuare i costi correlati all’introduzione negli elenchi riepilogativi delle prestazioni intracomunitarie di servizi, vista la prassi diffusa di accorpare quest’ultime alle cessioni di beni.

In base all’affermazione del contraente esterno secondo cui i risultati quantitativi dello studio hanno carattere indicativo e dovrebbero essere analizzati con cautela, la prossima sezione del documento della Commissione si concentra sul feedback qualitativo fornito dalle imprese oggetto dello studio.

3.3.2.     Impatto sugli oneri amministrativi e sui costi di adempimento

Il feedback qualitativo fornito dalle 23 imprese oggetto dello studio mette in luce alcune considerazioni rilevanti in merito all’impatto derivante dall’attuazione dell’articolo 263, paragrafo 1 della direttiva 2006/112/CE.

Sebbene da un lato la presentazione mensile degli elenchi riepilogativi e il controllo incrociato dei dati sempre su base mensile vengano percepiti come oneri amministrativi addizionali, dall’altro stimolano le imprese a effettuare controlli interni più frequenti, con una ricaduta positiva sulla qualità dei dati aziendali. Guardando al futuro, la maggior parte delle imprese prevede un buon equilibrio tra costi amministrativi e vantaggi in termini di miglior qualità e affidabilità dei dati.

Il grado di automazione ha un impatto significativo sul livello di complessità percepito e sui costi amministrativi. L’introduzione di processi interni automatizzati implica costi ingenti una tantum per le imprese, che devono sostituire/aggiornare i propri sistemi e gestire le modifiche interne. Al tempo stesso però le imprese riconoscono che le spese ricorrenti diminuiranno nel tempo.

La mancata armonizzazione a livello UE in termini di periodi di presentazione, formati e grado di dettaglio si rivela particolarmente onerosa per le imprese con più sedi o registrazioni all’interno dell’Unione. I partecipanti hanno indicato anche che dovrebbero essere armonizzati non solo i termini, ma anche le procedure di presentazione, con il passaggio alla presentazione per via elettronica e, in particolare, a un’interfaccia di facile impiego capace di semplificare il più possibile la procedura di presentazione mensile.

Le società che forniscono sia beni che servizi intracomunitari o prestano esclusivamente servizi intracomunitari hanno difficoltà nel raccogliere informazioni esaustive per la creazione degli elenchi riepilogativi. In particolare con l’aggiunta dei servizi, il grado di dettaglio richiesto è considerato maggiore rispetto a quello antecedente il 1° gennaio 2010.

Le società oggetto dello studio sottolineano l’aumento nelle comunicazioni con le autorità fiscali. Dal momento che negli elenchi riepilogativi elaborati con maggiore frequenza devono essere inserite più prestazioni (prestazioni intracomunitarie di servizi) e anche le correzioni sono più frequenti, le autorità fiscali hanno generalmente più domande, che richiedono controlli supplementari da parte delle imprese rispetto a quanto accadeva prima dell’attuazione delle nuove disposizioni legislative.

Riassumendo le opinioni espresse dalle imprese oggetto dello studio, possono essere individuati tre filoni principali:

– alcune imprese ritengono che le modifiche normative non abbiano un impatto particolare sull’operatività, ad eccezione delle spese una tantum per l’aggiornamento/la modifica dei propri sistemi, che sono considerate una voce di costo rilevante;

– altre società esprimono una forte preferenza per la situazione antecedente l’attuazione dell’articolo 263, paragrafo 1 della direttiva 2006/112/CE, sottolineando come quest’ultimo abbia generato nuovi fattori di costo significativi, ma senza specificare se tali costi siano principalmente correlati all’inserimento dei servizi o alla riduzione a un mese dei termini per la presentazione;

– alcune società intravedono i vantaggi futuri derivanti da una situazione di questo tipo sottolineando, fra l’altro, una maggiore qualità dei dati e una diminuzione nei casi di frode fiscale.

3.3.3.     Potenziale impatto di una maggiore armonizzazione in caso di applicazione, da parte degli Stati membri, degli stessi termini senza deroghe e soglie

Il potenziale impatto derivante da una maggiore armonizzazione potrebbe rivelarsi positivo da un punto di vista qualitativo. Infatti, le società prevedono una riduzione dei costi in caso di armonizzazione tra i vari Stati membri. Inoltre, hanno indicato la necessità di un’armonizzazione non solo dei termini, ma anche delle procedure di presentazione, con il passaggio alla presentazione per via elettronica obbligatoria per tutti gli Stati membri e, soprattutto, a un’interfaccia di facile impiego capace di semplificare il più possibile la procedura di presentazione mensile.

3.3.4.     Conclusione

Dallo studio è emersa la necessità di un’ulteriore analisi per valutare i costi una tantum aggiuntivi e quelli ricorrenti per le imprese dovuti alla nuova legislazione IVA rispetto all’obiettivo e ai benefici delle nuove norme in materia, ossia la riduzione del divario IVA attraverso l’individuazione più veloce delle frodi e la diminuzione del rischio correlato ai caroselli IVA.

Inoltre, il rischio per le imprese di essere involontariamente coinvolte e ritenute responsabili di frodi IVA sarebbe minore. Questo provvedimento potrebbe anche contribuire a ridurre le frodi legate all’IVA e la concorrenza sleale da parte di società fraudolente.

Possono essere elaborate anche ulteriori analisi sulle modalità di riduzione dei costi ricorrenti, ad esempio armonizzando le procedure di presentazione attraverso un’interfaccia unica e di facile impiego per tutti gli Stati membri e/o accettando il caricamento di file XML nello stesso formato in tutti gli Stati.

4.           Osservazioni finali

In generale, gli Stati membri hanno ritenuto fosse troppo presto per valutare appieno l’impatto dei termini ridotti per la presentazione degli elenchi riepilogativi. La Commissione riconosce che gli Stati membri hanno bisogno di più tempo per adeguare i propri sistemi di analisi dei rischi e beneficiare appieno della modifica legislativa.

In questa fase appare comunque evidente come gran parte degli Stati membri ritenga che il fatto di poter disporre più velocemente delle informazioni contenute negli elenchi riepilogativi costituisca un vantaggio reale per individuare più rapidamente eventuali operazioni fraudolente. Oltre a consentire lo scambio rapido di informazioni attraverso la rete Eurofisc, queste nuove disposizioni permettono agli Stati membri di individuare più velocemente gli autori di frodi.

Dall’altra, l’opzione di consentire agli Stati membri di utilizzare periodi di dichiarazione diversi viene ancora considerata come un ostacolo al provvedimento, soprattutto per quanto concerne la valutazione del rischio e la prevenzione delle frodi.

Nell’ottica delle imprese è chiaro come una riduzione dei termini per la presentazione dell’elenco riepilogativo generi costi di gestione maggiori, visto che il numero di elenchi da inviare è aumentato in maniera considerevole. Di conseguenza sono aumentati anche i contatti con le amministrazioni fiscali, dal momento che i dati devono essere corretti o verificati con maggiore frequenza. Detto questo, la maggiore regolarità con cui le informazioni devono essere fornite su base mensile implica un aumento della loro affidabilità.

In conclusione, la Commissione ritiene che questa relazione non fornisca elementi sufficienti in grado di giustificare, in questa fase, una proposta per la modifica delle attuali disposizioni. Qualora in futuro emergano nuovi elementi, la Commissione potrebbe riconsiderare la modifica di tali disposizioni.

Allegato

Tabella 1: applicazione delle opzioni

1. Nessuna deroga all’elenco riepilogativo mensile || 2. Deroga all’elenco riepilogativo mensile

2a. Deroga opzionale || 2b. Deroga obbligatoria

Prima(1) e dal 1° gennaio 2010 || Dal 1° gennaio 2010 || Prima(1) e dal 1° gennaio 2010 || Dal 1° gennaio 2010 || Prima(1) e dal 1° gennaio 2010 || Da gennaio 2010

Bulgaria Francia || Cipro Estonia Finlandia Grecia Lettonia Lituania Romania Slovenia || Austria Irlanda Italia || Belgio Danimarca Germania Lussemburgo Malta Paesi Bassi Polonia Regno Unito Svezia || Portogallo || Repubblica ceca Slovacchia Spagna Ungheria

(1) Solo per i beni

Tabella 2: elenchi riepilogativi separati e combinati

1. Elenco riepilogativo separato || 2. Elenco riepilogativo combinato

2a. Stessa periodicità || 2b. Periodicità diversa

Francia Lussemburgo || Austria                             Lituania Belgio                              Malta Bulgaria                           Polonia Cipro                               Portogallo Danimarca                       Repubblica ceca Estonia                            Romania Finlandia                          Slovacchia Grecia                             Slovenia Italia                                Spagna Lettonia                           Svezia Ungheria || Germania Irlanda Paesi Bassi Regno Unito

Tabella 3: presentazione cartacea e/o telematica degli elenchi riepilogativi

Presentazione per via elettronica

1. Obbligatoria || 2. Obbligatoria, con eccezioni || 3. Facoltativa

1a. Prima e dal 1° gennaio 2010 || 1b. Dal 1° gennaio 2010 || 2a. Prima e dal 1° gennaio 2010 || 2b. Dal 1° gennaio 2010

Bulgaria Portogallo Slovenia Spagna || Cipro(1) Danimarca(1) Italia Lettonia(2) Malta Repubblica ceca Slovacchia Ungheria || Austria Belgio Francia Germania Grecia Irlanda Paesi Bassi || Finlandia Lussemburgo Romania || Estonia Lituania Polonia Regno Unito Svezia

(1) Le dichiarazioni rettificative possono essere presentate in formato cartaceo; (2) a partire dal 1° gennaio 2011 compreso.

[1]               PricewaterhouseCoopers: studio specializzato sugli aspetti derivanti da termini ridotti e dalle opzioni per la presentazione degli elenchi riepilogativi – Applicazione dell’articolo 263, paragrafo 1 della direttiva 2006/112/CE (modificata dalla direttiva 2008/117/CE).

[2]               La breve descrizione è tratta dallo studio PwC.

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