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Document 52012DC0337
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL on the application of Article 263 (1) of Council Directive 2006/112/EC concerning the reduction of timeframes
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO sull’applicazione dell’articolo 263, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio sulla riduzione dei termini
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO sull’applicazione dell’articolo 263, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio sulla riduzione dei termini
/* COM/2012/0337 final */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO sull’applicazione dell’articolo 263, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio sulla riduzione dei termini /* COM/2012/0337 final */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO sull’applicazione dell’articolo 263,
paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio sulla riduzione dei
termini 1. introduzione In conformità all’articolo 2 della direttiva
2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, la Commissione è tenuta a
presentare, sulla scorta delle informazioni fornite dagli Stati membri ed entro
il 30 giugno 2011, una relazione che valuti l’impatto dell’articolo 263,
paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE sulla capacità degli Stati membri di
lottare contro le frodi in relazione all’IVA connesse alle cessioni di beni e
alle prestazioni di servizi intracomunitari, nonché l’utilità delle opzioni
previste ai paragrafi da 1 bis a 1 quater di detto articolo,
corredata all’occorrenza da proposte appropriate. Uno dei primi problemi che gli Stati membri si
trovavano ad affrontare nella gestione delle operazioni fraudolente era legato
al fatto che le informazioni contenute negli elenchi riepilogativi erano
disponibili solo dopo sei mesi, impedendo così di effettuare le analisi dei
rischi. Per prima cosa, la Commissione ha presentato una proposta per la
modifica della direttiva IVA, allo scopo di ridurre a un mese i termini per la
presentazione e la trasmissione dell’elenco riepilogativo. L’adozione della direttiva 2008/117/CE del 16
dicembre 2008 è stata la prima risposta alla richiesta degli Stati membri di
rafforzare il sistema IVA, e di assisterli nella lotta alle frodi ad esso
connesse. Questa direttiva ha modificato l’articolo 263, paragrafo 1, della
direttiva 2006/112/CE, prevedendo una riduzione dei termini previsti per la
dichiarazione delle operazioni transfrontaliere ai fini dell’IVA, unitamente a
una riduzione dei termini per lo scambio di tali informazioni tra Stati membri,
così da poter individuare più velocemente eventuali frodi, soprattutto in
relazione ai cosiddetti “caroselli IVA”. L’articolo, che avrebbe dovuto trovare
attuazione entro il 1 gennaio 2010, sancisce quanto segue: In generale, a far data dal 1° gennaio 2010, le
operazioni transfrontaliere ai fini dell’IVA saranno dichiarate con cadenza
mensile. Tuttavia, gli Stati membri potranno decidere di
concedere il termine di un trimestre agli operatori con un volume d’affari
inferiore a 50 000 EUR (IVA esclusa) per le cessioni transfrontaliere
di beni (a discrezione, 100 000 EUR fino al 31 dicembre 2011) e tutti
i prestatori di servizi potranno continuare a inviare gli elenchi riepilogativi
con cadenza trimestrale. La relazione della Commissione tratta i principali
quesiti di seguito riportati: · In che misura la velocizzazione dello scambio di
informazioni ha migliorato la capacità degli Stati membri di contrastare le
frodi relative all’IVA? Ad esempio, è possibile individuare più velocemente
gli operatori fittizi oppure è stato riscontrato un miglioramento del sistema
nazionale di gestione dei rischi? · Le opzioni definite all’articolo 263 della
direttiva 2006/112/CE hanno effettivamente contribuito a migliorare la capacità
degli Stati membri di contrastare le frodi IVA, minimizzando al tempo stesso
gli oneri amministrativi per le imprese, in linea con l’agenda di Lisbona? · Qual è stato l’impatto sulle imprese della
riduzione dei termini per la presentazione degli elenchi riepilogativi e ai
vari meccanismi di opzione, considerando che l’agenda di Lisbona mira a
minimizzare gli oneri amministrativi per le imprese? La Commissione ha deciso di concedere una proroga
per la presentazione della relazione, dando così agli Stati membri più tempo
per sperimentare il funzionamento delle nuove disposizioni. 2. Fonti di informazioni utilizzate per la
valutazione dell’applicazione dell’articolo 263, paragrafo 1 L’attuazione e l’applicazione dell’articolo 263,
paragrafo 1 sono aspetti che rientrano nelle competenze nazionali degli Stati membri.
Di conseguenza, la presente valutazione poteva basarsi esclusivamente sulle
informazioni ricevute dagli Stati stessi. Per raccogliere le informazioni
necessarie a valutare l’impatto delle nuove disposizioni legislative adottate,
la Commissione ha inviato agli Stati membri due questionari, uno prima
dell’attuazione delle nuove disposizioni e l’altro in seguito a tale
applicazione. L’obiettivo principale dei due questionari era confrontare la
situazione negli Stati membri prima dell’attuazione dei termini ridotti e dopo
l’introduzione delle nuove disposizioni legislative. È importante sottolineare
che non tutti gli Stati membri hanno potuto applicare le nuove disposizioni a
partire dal 1 gennaio 2010. Inoltre, solo 22 Stati membri hanno compilato
il questionario e a volte le risposte erano troppo generiche per consentire di
elaborare un’analisi adeguata. Per quanto riguarda l’impatto della riduzione dei
termini e le opzioni per le imprese, la Commissione ha cercato di ottenere le
informazioni necessarie attraverso uno studio[1]. A tal fine, ha
incaricato PwC di elaborare uno studio specializzato al fine di esaminare la
prospettiva delle imprese. Lo studio è stato pubblicato nell’ottobre 2011 ed è
disponibile sul sito internet della Commissione al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/studies/index_en.htm 3. Principali risultati 3.1. Breve descrizione delle
modalità di recepimento nella normativa nazionale delle disposizioni del nuovo
articolo 263, paragrafo 1 da parte degli Stati membri[2] In base al nuovo articolo 263, paragrafo 1 della
direttiva 2006/112/CE, dal 1 gennaio 2010 gli elenchi riepilogativi per le
cessioni di beni (incluse quelle fittizie) e le prestazioni di servizi
intracomunitari devono essere redatti per ogni mese civile entro e entro un
termine non superiore a un mese e secondo modalità che vengono fissate dagli
Stati membri. L’analisi mostra come l’attuazione concreta
dell’articolo 263, paragrafo 1 della direttiva 2006/112/CE e, in particolare,
delle opzioni in esso contenute non sia uniforme. Ad esempio: –
17 Stati membri hanno applicato la deroga per la
presentazione degli elenchi riepilogativi con cadenza trimestrale, mentre 10
Stati non l’hanno attuata; –
per 5 Stati membri l’applicazione della deroga è
obbligatoria, mentre per 12 Stati è facoltativa; –
2 Stati membri hanno adottato un elenco
riepilogativo separato per beni e servizi, mentre gli altri 25 hanno introdotto
un elenco riepilogativo congiunto. In 4 Stati membri possono esserci differenze
nei periodi di dichiarazione per le cessioni di beni (incluse quelle fittizie)
e le prestazioni di servizi intracomunitarie; –
22 Stati membri richiedono la presentazione per via
elettronica (con eccezioni in 10 Stati), che è invece facoltativa in altri 5. La tabella riportata all’allegato 1 tenta di
riassumere questa situazione complessa. 3.2. Conseguenze per le
amministrazioni fiscali 3.2.1. Impatto sul flusso lavorativo
delle amministrazioni fiscali La maggior parte degli Stati membri ha confermato
che i dati degli elenchi riepilogativi vengono utilizzati in maniera analoga a
quelli antecedenti l’introduzione della dichiarazione mensile. Tuttavia, al
momento il numero di elenchi riepilogativi presentati sia per i beni che per i
servizi è più elevato. Se da un lato alcuni Stati membri (come Cipro,
Germania, Polonia, Regno Unito, Slovacchia e Slovenia) hanno evidenziato un
aumento degli oneri amministrativi per l’autorità fiscale, dal momento che gli
elenchi riepilogativi vengono inviati più spesso, altri Stati (come ad esempio
la Spagna) si sono schierati a favore di questa situazione, evidenziando la
possibilità di distribuire meglio il carico di lavoro nel corso dell’anno,
evitando le congestioni che caratterizzavano ogni trimestre civile. Il carico
di lavoro maggiore è dovuto anche all’inserimento dei servizi nell’elenco
riepilogativo, anch’esso conseguenza dell’adozione del pacchetto IVA. La maggioranza degli Stati membri ritiene che la
riduzione dei termini potrebbe aumentare l’efficienza dell’amministrazione fiscale,
grazie a scambi delle informazioni più veloci, analisi dei rischi più
efficienti, controlli più efficaci e benefici maggiori per Eurofisc. È stato inoltre sottolineato come le decisioni
potrebbero diventare più accurate, con una diminuzione negli invii delle
richieste di informazioni. 3.2.2. Impatto sull’analisi dei
rischi In linea generale, gli Stati membri hanno riferito
come in questa fase non vi sia stata alcuna modifica nelle prassi di analisi
dei rischi, nonostante i dati degli elenchi riepilogativi vengano ricevuti
mensilmente. Gran parte degli Stati membri utilizzano gli stessi parametri di
prima. Alcuni Stati (come la Finlandia e l’Ungheria) hanno annunciato piani per
modernizzare i propri sistemi di analisi dei rischi, con l’introduzione di
parametri aggiuntivi. È stato inoltre sottolineato come la maggiore rapidità
nella ricezione delle informazioni consenta alle amministrazioni fiscali di
reagire più prontamente alle anomalie, sebbene vengano utilizzati gli stessi
dati di prima. Per quanto concerne i tempi di elaborazione dei
dati, gran parte degli Stati membri ha riferito di non aver impiegato risorse
aggiuntive per l’analisi dei rischi, visto che i dati degli elenchi
riepilogativi rientravano già nella valutazione complessiva del rischio dei
contribuenti. Sembra invece essere complesso il calcolo delle risorse
necessarie esclusivamente per l’analisi dei rischi. Nei propri commenti, alcuni
Stati membri hanno sottolineato come a volte abbiano continuato ad effettuare
l’analisi dei rischi su base trimestrale solo perché si tratta di un’attività
molto dispendiosa in termini di tempo; altri hanno dichiarato espressamente
che, per sfruttare appieno i benefici risultanti dalla comunicazione mensile
delle informazioni, la riduzione dei termini richiederebbe alle amministrazioni
fiscali di stanziare un maggior numero di risorse, sia umane che informatiche. 3.2.3. Impatto sulle verifiche I dati degli elenchi riepilogativi vengono
generalmente utilizzati durante la fase di selezione (selezione delle
verifiche) e di controllo (attuazione delle verifiche). Tutti gli Stati membri utilizzano questi dati per
le verifiche, dal momento che rappresentano una parte importante del sistema di
valutazione del rischio, fornendo informazioni più dettagliate in merito alle
operazioni intracomunitarie in un determinato periodo. La procedura generale
prevede di confrontare gli elenchi riepilogativi con le dichiarazioni IVA e di
controllare la validità dei numeri di partita IVA attraverso il sistema VIES.
Nei casi di rischio, la rilevazione preliminare di uno squilibrio nei dati
innesca generalmente ulteriori controlli, tra cui la richiesta di informazioni
ad altri Stati membri in caso di commercio intracomunitario: prima viene fatta
l’analisi, più velocemente potrà essere elaborata la verifica. I termini
ridotti non hanno modificato questa prassi, ma hanno consentito
all’amministrazione fiscale preposta alla verifica di inviare più velocemente
eventuali quesiti o informazioni spontanee allo Stato membro di acquisizione. 3.2.4. Impatto sull’individuazione di
irregolarità e frodi Sebbene alcuni Stati membri (come Grecia, Lituania
e Romania) abbiano rilevato un aumento nel numero di operatori fittizi, gran
parte degli Stati hanno sottolineato di non essere ancora in grado di stabilire
se i termini ridotti abbiano portato a scovare un maggior numero di
irregolarità. Non sono però stati forniti dati a tale proposito. Sebbene non sia stato riscontrato un aumento delle
irregolarità, è stato importante osservare come la riduzione dei termini per la
presentazione dell’elenco riepilogativo, unitamente a una dichiarazione IVA
mensile, abbia portato a una riduzione del periodo di operatività di una
società di comodo prima di essere individuata. Dal momento che gli Stati membri possono decidere
di continuare ad applicare periodi di dichiarazione diversi per gli elenchi
riepilogativi rispetto alle dichiarazioni IVA, non è stato possibile effettuare
un controllo sistematico dei dati contenuti nelle dichiarazioni IVA con quelli
pervenuti attraverso l’elenco riepilogativo su base mensile. L’azione svolta da EUROFISC nell’individuazione
più sistematica delle società di comodo è stata considerata utile e
l’identificazione tempestiva ha innescato diverse verifiche che hanno avuto
inizio prima del solito. Purtroppo, gran parte degli Stati membri non ha
fornito informazioni dettagliate in merito al numero di frodi individuate e al
relativo ammontare delle imposte a partire dall’introduzione delle nuove
disposizioni. Sono pochi gli Stati membri (nello specifico
Estonia, Grecia e Lituania) ad aver individuato alcuni (potenziali) casi di
frode nel settore dei servizi, ma gran parte degli Stati non ha fornito dati
concreti sull’ammontare delle perdite IVA correlato a tali casi. Sembra dunque
essere troppo presto per valutare l’efficacia dell’introduzione dei dati
relativi ai servizi negli elenchi riepilogativi. 3.2.5. Impatto delle opzioni Agli Stati membri è stato chiesto se avessero
rilevato un impatto negativo sulla loro capacità di utilizzare le informazioni
ricevute, vista l’applicazione di varie opzioni da parte di molti Stati membri.
Dalle risposte ricevute è emerso come la verifica incrociata dei dati
provenienti dallo Stato membro di cessione e quelli dallo Stato membro di
acquisto sia problematica. Periodi e opzioni di dichiarazione diversi applicati
da altri Stati membri hanno reso difficile una comparazione dei dati più rapida
nello Stato membro di acquisto. Naturalmente è quasi impossibile fare
affidamento su una comparazione sistematica mensile laddove le informazioni (o
parte di esse) siano inviate solo su base trimestrale. Tuttavia, le opzioni sono disponibili soltanto per
aree a basso rischio e dal momento che quelle utilizzate nei vari Stati membri
sono ben note a tutti, le difficoltà derivanti dall’applicazione di tali
opzioni non dovrebbero essere ingigantite. Dalle risposte emerge chiaramente come gran parte
degli Stati membri ritenga che l’applicazione di opzioni e periodi di
dichiarazione diversi rappresenti un grave ostacolo a una valutazione veloce e
accurata dei dati. Ne consegue che i potenziali vantaggi derivanti dalla
riduzione dei termini non possono essere sfruttati appieno. 3.2.6. Conclusione In linea generale, gli Stati membri hanno bisogno
ancora di tempo per valutare attentamente la nuova situazione e fornire
un’analisi approfondita e quantificata. Inoltre, alcuni Stati membri hanno
introdotto in ritardo le nuove norme, cosa che ha impedito loro di effettuare
un’analisi più dettagliata. Tuttavia, le nuove disposizioni dell’articolo 263,
paragrafo 1 sembrano aver sortito un effetto positivo sull’efficienza delle
attività antifrode. Gli Stati membri ritengono che l’introduzione di una
riduzione dei termini per la presentazione degli elenchi riepilogativi e
l’inserimento nel sistema VIES costituisca un miglioramento significativo per
le proprie attività di analisi dei rischi. Di conseguenza, uno scambio più
veloce delle informazioni innesca controlli e verifiche più rapide. L’applicazione di soglie, opzioni e periodi di dichiarazione
diversi rappresenta l’ostacolo principale verso una maggiore efficacia delle
procedure di individuazione delle frodi e di valutazione del rischio.
Applicando in maniera più omogenea le norme, sia in termini di periodi di
dichiarazione diversi che di differenze tra Stati membri, quest’ultimi
beneficerebbero maggiormente dei termini ridotti per la presentazione degli
elenchi riepilogativi. 3.3. Il punto di vista delle
imprese 3.3.1. Osservazione preliminare Per valutare le conclusioni dello studio
effettuato dal contraente esterno è necessario tenere in considerazione alcune
limitazioni e precauzioni. In particolare è necessario ricordare che il
campione di 23 imprese è troppo ridotto per poter trarre conclusioni
significative. Il contraente esterno ha confermato che il campione analizzato
non includeva imprese interessate dalle opzioni, in quanto la soglia prevista
dall’articolo 263, paragrafo 1 bis veniva superata dalle imprese incluse nel
campione oppure quest’ultime avevano deciso di non ricorrere a un periodo di
dichiarazione alternativo. Inoltre, dal momento che il pacchetto IVA doveva
essere attuato contestualmente alle disposizioni dell’articolo 263, paragrafo
1, per le imprese si è rivelato difficile dividere i costi determinati da tali
disposizioni dalle spese generali correlate all’attuazione del pacchetto IVA.
Non è stato possibile individuare i costi correlati all’introduzione negli
elenchi riepilogativi delle prestazioni intracomunitarie di servizi, vista la
prassi diffusa di accorpare quest’ultime alle cessioni di beni. In base all’affermazione del contraente esterno
secondo cui i risultati quantitativi dello studio hanno carattere indicativo
e dovrebbero essere analizzati con cautela, la prossima sezione del
documento della Commissione si concentra sul feedback qualitativo fornito dalle
imprese oggetto dello studio. 3.3.2. Impatto sugli oneri
amministrativi e sui costi di adempimento Il feedback qualitativo fornito dalle 23 imprese
oggetto dello studio mette in luce alcune considerazioni rilevanti in merito
all’impatto derivante dall’attuazione dell’articolo 263, paragrafo 1 della
direttiva 2006/112/CE. Sebbene da un lato la presentazione mensile degli
elenchi riepilogativi e il controllo incrociato dei dati sempre su base mensile
vengano percepiti come oneri amministrativi addizionali, dall’altro stimolano
le imprese a effettuare controlli interni più frequenti, con una ricaduta
positiva sulla qualità dei dati aziendali. Guardando al futuro, la maggior
parte delle imprese prevede un buon equilibrio tra costi amministrativi e
vantaggi in termini di miglior qualità e affidabilità dei dati. Il grado di automazione ha un impatto
significativo sul livello di complessità percepito e sui costi amministrativi.
L’introduzione di processi interni automatizzati implica costi ingenti una
tantum per le imprese, che devono sostituire/aggiornare i propri sistemi e
gestire le modifiche interne. Al tempo stesso però le imprese riconoscono che
le spese ricorrenti diminuiranno nel tempo. La mancata armonizzazione a livello UE in termini
di periodi di presentazione, formati e grado di dettaglio si rivela
particolarmente onerosa per le imprese con più sedi o registrazioni all’interno
dell’Unione. I partecipanti hanno indicato anche che dovrebbero essere armonizzati
non solo i termini, ma anche le procedure di presentazione, con il passaggio
alla presentazione per via elettronica e, in particolare, a un’interfaccia di
facile impiego capace di semplificare il più possibile la procedura di
presentazione mensile. Le società che forniscono sia beni che servizi
intracomunitari o prestano esclusivamente servizi intracomunitari hanno
difficoltà nel raccogliere informazioni esaustive per la creazione degli
elenchi riepilogativi. In particolare con l’aggiunta dei servizi, il grado di
dettaglio richiesto è considerato maggiore rispetto a quello antecedente il 1°
gennaio 2010. Le società oggetto dello studio sottolineano
l’aumento nelle comunicazioni con le autorità fiscali. Dal momento che negli
elenchi riepilogativi elaborati con maggiore frequenza devono essere inserite
più prestazioni (prestazioni intracomunitarie di servizi) e anche le correzioni
sono più frequenti, le autorità fiscali hanno generalmente più domande, che
richiedono controlli supplementari da parte delle imprese rispetto a quanto
accadeva prima dell’attuazione delle nuove disposizioni legislative. Riassumendo le opinioni espresse dalle imprese
oggetto dello studio, possono essere individuati tre filoni principali: –
alcune imprese ritengono che le modifiche normative
non abbiano un impatto particolare sull’operatività, ad eccezione delle spese
una tantum per l’aggiornamento/la modifica dei propri sistemi, che sono
considerate una voce di costo rilevante; –
altre società esprimono una forte preferenza per la
situazione antecedente l’attuazione dell’articolo 263, paragrafo 1 della
direttiva 2006/112/CE, sottolineando come quest’ultimo abbia generato nuovi
fattori di costo significativi, ma senza specificare se tali costi siano
principalmente correlati all’inserimento dei servizi o alla riduzione a un mese
dei termini per la presentazione; –
alcune società intravedono i vantaggi futuri
derivanti da una situazione di questo tipo sottolineando, fra l’altro, una
maggiore qualità dei dati e una diminuzione nei casi di frode fiscale. 3.3.3. Potenziale impatto di una
maggiore armonizzazione in caso di applicazione, da parte degli Stati membri,
degli stessi termini senza deroghe e soglie Il potenziale impatto derivante da una maggiore
armonizzazione potrebbe rivelarsi positivo da un punto di vista qualitativo.
Infatti, le società prevedono una riduzione dei costi in caso di armonizzazione
tra i vari Stati membri. Inoltre, hanno indicato la necessità di
un’armonizzazione non solo dei termini, ma anche delle procedure di presentazione,
con il passaggio alla presentazione per via elettronica obbligatoria per tutti
gli Stati membri e, soprattutto, a un’interfaccia di facile impiego capace di
semplificare il più possibile la procedura di presentazione mensile. 3.3.4. Conclusione Dallo studio è emersa la necessità di un’ulteriore
analisi per valutare i costi una tantum aggiuntivi e quelli ricorrenti per le
imprese dovuti alla nuova legislazione IVA rispetto all’obiettivo e ai benefici
delle nuove norme in materia, ossia la riduzione del divario IVA attraverso
l’individuazione più veloce delle frodi e la diminuzione del rischio correlato
ai caroselli IVA. Inoltre, il rischio per le imprese di essere
involontariamente coinvolte e ritenute responsabili di frodi IVA sarebbe
minore. Questo provvedimento potrebbe anche contribuire a ridurre le frodi
legate all’IVA e la concorrenza sleale da parte di società fraudolente. Possono essere elaborate anche ulteriori analisi
sulle modalità di riduzione dei costi ricorrenti, ad esempio armonizzando le
procedure di presentazione attraverso un’interfaccia unica e di facile impiego
per tutti gli Stati membri e/o accettando il caricamento di file XML nello
stesso formato in tutti gli Stati. 4. Osservazioni finali In generale, gli Stati membri hanno ritenuto fosse
troppo presto per valutare appieno l’impatto dei termini ridotti per la
presentazione degli elenchi riepilogativi. La Commissione riconosce che gli
Stati membri hanno bisogno di più tempo per adeguare i propri sistemi di
analisi dei rischi e beneficiare appieno della modifica legislativa. In questa fase appare comunque evidente come gran
parte degli Stati membri ritenga che il fatto di poter disporre più velocemente
delle informazioni contenute negli elenchi riepilogativi costituisca un
vantaggio reale per individuare più rapidamente eventuali operazioni
fraudolente. Oltre a consentire lo scambio rapido di informazioni attraverso la
rete Eurofisc, queste nuove disposizioni permettono agli Stati membri di
individuare più velocemente gli autori di frodi. Dall’altra, l’opzione di consentire agli Stati
membri di utilizzare periodi di dichiarazione diversi viene ancora considerata
come un ostacolo al provvedimento, soprattutto per quanto concerne la
valutazione del rischio e la prevenzione delle frodi. Nell’ottica delle imprese è chiaro come una
riduzione dei termini per la presentazione dell’elenco riepilogativo generi
costi di gestione maggiori, visto che il numero di elenchi da inviare è
aumentato in maniera considerevole. Di conseguenza sono aumentati anche i
contatti con le amministrazioni fiscali, dal momento che i dati devono essere
corretti o verificati con maggiore frequenza. Detto questo, la maggiore
regolarità con cui le informazioni devono essere fornite su base mensile
implica un aumento della loro affidabilità. In conclusione, la Commissione ritiene che questa
relazione non fornisca elementi sufficienti in grado di giustificare, in questa
fase, una proposta per la modifica delle attuali disposizioni. Qualora in
futuro emergano nuovi elementi, la Commissione potrebbe riconsiderare la
modifica di tali disposizioni. Allegato Tabella 1: applicazione delle opzioni 1. Nessuna deroga all’elenco riepilogativo mensile || 2. Deroga all’elenco riepilogativo mensile 2a. Deroga opzionale || 2b. Deroga obbligatoria Prima(1) e dal 1° gennaio 2010 || Dal 1° gennaio 2010 || Prima(1) e dal 1° gennaio 2010 || Dal 1° gennaio 2010 || Prima(1) e dal 1° gennaio 2010 || Da gennaio 2010 Bulgaria Francia || Cipro Estonia Finlandia Grecia Lettonia Lituania Romania Slovenia || Austria Irlanda Italia || Belgio Danimarca Germania Lussemburgo Malta Paesi Bassi Polonia Regno Unito Svezia || Portogallo || Repubblica ceca Slovacchia Spagna Ungheria (1) Solo
per i beni Tabella 2: elenchi riepilogativi separati e
combinati 1. Elenco riepilogativo separato || 2. Elenco riepilogativo combinato 2a. Stessa periodicità || 2b. Periodicità diversa Francia Lussemburgo || Austria Lituania Belgio Malta Bulgaria Polonia Cipro Portogallo Danimarca Repubblica ceca Estonia Romania Finlandia Slovacchia Grecia Slovenia Italia Spagna Lettonia Svezia Ungheria || Germania Irlanda Paesi Bassi Regno Unito Tabella 3:
presentazione cartacea e/o telematica degli elenchi riepilogativi Presentazione per via elettronica 1. Obbligatoria || 2. Obbligatoria, con eccezioni || 3. Facoltativa 1a. Prima e dal 1° gennaio 2010 || 1b. Dal 1° gennaio 2010 || 2a. Prima e dal 1° gennaio 2010 || 2b. Dal 1° gennaio 2010 Bulgaria Portogallo Slovenia Spagna || Cipro(1) Danimarca(1) Italia Lettonia(2) Malta Repubblica ceca Slovacchia Ungheria || Austria Belgio Francia Germania Grecia Irlanda Paesi Bassi || Finlandia Lussemburgo Romania || Estonia Lituania Polonia Regno Unito Svezia (1) Le dichiarazioni
rettificative possono essere presentate in formato cartaceo; (2) a partire dal
1° gennaio 2011 compreso. [1] PricewaterhouseCoopers: studio
specializzato sugli aspetti derivanti da termini ridotti e dalle opzioni per la
presentazione degli elenchi riepilogativi – Applicazione dell’articolo 263,
paragrafo 1 della direttiva 2006/112/CE (modificata dalla direttiva
2008/117/CE). [2] La breve descrizione è tratta dallo
studio PwC.