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Document 51998PC0693

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica, per quanto riguarda l'aliquota normale, la direttiva 77/388/CEE sul sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

/* COM/98/0693 def. - CNS 98/0331 */

GU C 409 del 30.12.1998, p. 13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51998PC0693

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica, per quanto riguarda l'aliquota normale, la direttiva 77/388/CEE sul sistema comune d'imposta sul valore aggiunto /* COM/98/0693 def. - CNS 98/0331 */

Gazzetta ufficiale n. C 409 del 30/12/1998 pag. 0013


Proposta di direttiva del Consiglio che modifica, per quanto riguarda l'aliquota normale, la direttiva 77/388/CEE sul sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (98/C 409/09) COM(1998) 693 def. - 98/0331(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 30 novembre 1998)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'articolo 12, paragrafo 3, lettera a) della sesta direttiva 77/388/CEE (1) del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, modificata da ultimo dalla direttiva 98/80/CE (2), stabilisce che il Consiglio fissa il livello delle aliquote normali da applicare dopo il 31 dicembre 1998; che l'aliquota normale dell'imposta sul valore aggiunto è fissata da ciascuno Stato membro in percentuale della base imponibile ed è la stessa per le cessioni di beni e la prestazioni di servizi; che a decorrere dal 1° gennaio 1993 e fino al 31 dicembre 1998 questa percentuale non può essere inferiore al 15 %;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che nel sistema attuale di imposizione le aliquote normali dell'imposta sul valore aggiunto in vigore nei vari Stati membri, unitamente alle protezioni inserite nel sistema stesso, hanno garantito un funzionamento globalmente soddisfacente del regime transitorio di imposta sul valore aggiunto; che l'esistenza di divergenze sempre più accentuate fra le aliquote normali dell'imposta sul valore aggiunto nei vari Stati membri indurrebbe invece squilibri strutturali in vari settori dell'economia; che lo scarto fra le aliquote normali dell'imposta sul valore aggiunto oggi applicate nei vari Stati membri lascia loro un ampio margine per la fissazione del livello dell'aliquota normale; che, di conseguenza, un ulteriore aggiustamento della forcella delle possibili aliquote normali non appare attualmente opportuno;

considerando che, tuttavia, la relazione della Commissione sulle aliquote ha messo in evidenza l'esistenza di distorsioni della concorrenza e la possibilità che esse siano accentuate dall'introduzione della moneta unica; che è opportuno quindi limitare a un anno il periodo d'applicazione dell'aliquota normale per permettere al Consiglio di poter fissare ulteriormente il livello dell'aliquota normale e quello delle aliquote ridotte,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 12, paragrafo 3, la lettera a) della direttiva 77/388/CEE è sosistuita dal testo seguente:

«a) l'aliquota normale dell'imposta sul valore aggiunto è fissata da ciascuno Stato membro in una percentuale della base imponibile che è identica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi. Dal 1° gennaio 1999 e fino al 31 dicembre 1999 tale percentuale non deve essere né inferiore al 15 % né superiore al 25 %.

Sulla base di una proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo, il Consiglio fissa all'unanimità il livello delle aliquote normali da applicare dopo il 31 dicembre 1999.

Gli Stati membri possono anche applicare una o due aliquote ridotte. Le aliquote sono fissate in una percentuale della base imponibile che non può inferiore al 5 % e sono applicate unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle categorie di cui all'allegato H.»

Articolo 2

1. Gli Stati membri pongono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° gennaio 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

(1) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1.

(2) GU L 281 del 17.10.1998, pag. 31.

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