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Document 51997PC0004

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di telecomunicazioni

/* COM/97/0004 def. - CNS 97/0030 */

GU C 78 del 12.3.1997, p. 22–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51997PC0004

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di telecomunicazioni /* COM/97/0004 DEF - CNS 97/0030 */

Gazzetta ufficiale n. C 078 del 12/03/1997 pag. 0022


Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di telecomunicazioni (97/C 78/05) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(97) 4 def. - 97/0030(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 3 febbraio 1997)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'articolo 7 A del trattato definisce il mercato interno come uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, secondo le disposizioni dello stesso trattato;

considerando che le norme attualmente vigenti in materia di IVA per i servizi di telecomunicazioni non sono sufficienti né per tassare la totalità di tali servizi il cui consumo ha luogo all'interno della Comunità, né ad impedire distorsioni di concorrenza in questo settore;

considerando che l'ordinato funzionamento del mercato interno impone l'eliminazione di tali distorsioni e, di conseguenza, l'introduzione di nuove norme armonizzate per questa categoria di attività;

considerando che, per quanto riguarda i servizi di telecomunicazioni, va assicurata l'imposizione dei servizi utilizzati da clienti stabiliti nell'Unione europea;

considerando che, per stabilire una norma speciale di localizzazione delle operazioni di telecomunicazioni, occorre definire tali servizi e che è opportuno ispirarsi a definizioni già acquisite a livello internazionale, in particolare per i servizi di instradamento e terminali di messaggi telefonici internazionali;

considerando che ai sensi della convenzione di Melbourne è convenuto a livello internazionale di esentare i servizi di telecomunicazioni resi tra gli operatori di reti di telecomunicazioni e che è opportuno seguire questo stesso orientamento a livello comunitario;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 77/388/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 9, paragrafo 2, il punto finale è sostituito da un punto e virgola e la seguente lettera f) è aggiunta:

«f) Il luogo delle prestazioni dei servizi di telecomunicazioni è il luogo in cui il destinatario ha stabilito la sede della sua attività economica o ha costituito un centro di attività stabile per il quale la prestazione di servizi è stata resa o, in mancanza di tale sede o di tale centro d'attività stabile, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale, se tale luogo è situato all'esterno della Comunità.

Il luogo delle prestazioni dei servizi di telecomunicazioni rese da un prestatore stabilito all'esterno della Comunità ad un destinatario che ha stabilito nella Comunità la sede della sua attività economica o vi ha costituito un centro di attività stabile per il quale la prestazione di servizi è stata resa - o, in mancanza di tale sede o di tale centro d'attività stabile, ad un destinatario che ha stabilito nella Comunità il luogo del suo domicilio o della sua residenza - è il luogo in cui è stabilito il destinatario. Se il prestatore stabilito all'esterno della Comunità è identificato ai fini dell'IVA in uno Stato membro per avervi reso un servizio di telecomunicazioni, è considerato come stabilito in tale Stato membro ai fini dell'applicazione del presente articolo.

Sono considerati come servizi di telecomunicazioni i servizi aventi ad oggetto la trasmissione, emissione e ricezione di segnali, scritti, immagini e suoni o informazioni di qualsiasi natura, per filo, per radio, per mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici, ivi comprese la cessione e la concessione di un diritto di utilizzazione dei mezzi per una tale trasmissione, emissione o ricezione.»

2) All'articolo 13, parte B, il punto finale è sostituito da un punto e virgola e il seguente punto i) è aggiunto:

«i) le prestazioni di servizi di telecomunicazione concernenti le spese d'instradamento e terminali delle chiamate telefoniche tra operatori di reti di telecomunicazioni.»

3) All'articolo 28 septies, paragrafo 1, lettera b), è inserito, nell'articolo 17, paragrafo 3, punto b), dopo il termine «ai sensi di» la menzione «all'articolo 13, parte B, punto i)».

4) Il punto 5 dell'allegato F è soppresso.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° gennaio 1999. Essi ne informano la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono accompagnate da un tale riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.

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