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Document 32005D0713

2005/713/CE: Decisione del Consiglio, dell’11 ottobre 2005, che autorizza la Repubblica federale di Germania e il Regno dei Paesi Bassi ad applicare una misura di deroga all’articolo 3 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari

GU L 271 del 15.10.2005, p. 39–40 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 173M del 27.6.2006, p. 10–11 (MT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/713/oj

15.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 271/39


DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell’11 ottobre 2005

che autorizza la Repubblica federale di Germania e il Regno dei Paesi Bassi ad applicare una misura di deroga all’articolo 3 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari

(2005/713/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1), in particolare l’articolo 27, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure particolari di deroga a detta direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta.

(2)

Con lettere protocollate dal segretariato generale della Commissione rispettivamente in data 14 ottobre e 27 ottobre 2004, la Repubblica federale di Germania e il Regno dei Paesi Bassi hanno chiesto l’autorizzazione a introdurre una misura particolare riguardante la costruzione, la riparazione e la ristrutturazione di un ponte transfrontaliero sul Rodebach tra Selfkant (a nord di Millen, Germania) ed Echt-Susteren (a nord di Sittard, Paesi Bassi).

(3)

A norma dell’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE, la Commissione ha informato gli altri Stati membri, con lettera datata 11 gennaio 2005, della richiesta presentata dalla Repubblica federale di Germania e dal Regno dei Paesi Bassi. Con lettere datate 14 gennaio 2005, essa ha comunicato alla Repubblica federale di Germania e al Regno dei Paesi Bassi di disporre di tutti i dati ritenuti necessari per valutare la richiesta.

(4)

La misura particolare consiste nel considerare tutta l’area del cantiere del ponte transfrontaliero e, a costruzione ultimata, il ponte stesso, come territorio tedesco per quel che riguarda le forniture di materiali e le prestazioni di servizi, le acquisizioni intracomunitarie e le importazioni di beni destinati alla costruzione, alla riparazione e alla ristrutturazione del ponte.

(5)

In assenza di una misura particolare, per ciascuna fornitura di beni o prestazione di servizi effettuata per la costruzione, la riparazione o la ristrutturazione del ponte in questione occorrerebbe accertare se il luogo dell’imposizione sia la Repubblica federale di Germania o il Regno dei Paesi Bassi, un regime che risulterebbe in pratica molto complicato per gli imprenditori incaricati dei lavori in oggetto.

(6)

L’obiettivo della deroga consiste nel semplificare la procedura di riscossione delle imposte relative alla costruzione, alla riparazione o alla ristrutturazione del ponte in oggetto.

(7)

La deroga non incide negativamente sulle risorse proprie della Comunità provenienti dall’IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all’articolo 3 della direttiva 77/388/CEE, la Repubblica federale di Germania e il Regno dei Paesi Bassi sono autorizzati, per quel che riguarda le forniture di materiali e le prestazioni di servizi, le acquisizioni intracomunitarie e le importazioni di beni destinati alla costruzione, alla riparazione o alla ristrutturazione del ponte sul Rodebach tra Selfkant (a nord di Millen, Germania) ed Echt-Susteren (a nord di Sittard, Paesi Bassi), a considerare tutta l’area del cantiere del ponte transfrontaliero e, a costruzione ultimata, il ponte stesso, come facenti parte del territorio tedesco.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania e il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 11 ottobre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

G. BROWN


(1)  GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 35).


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