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Document 32001D0242

2001/242/CE: Decisione del Consiglio, del 19 marzo 2001, che autorizza la Repubblica d'Austria ad applicare una misura di deroga all'articolo 11 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

GU L 88 del 28.3.2001, p. 14–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/242/oj

32001D0242

2001/242/CE: Decisione del Consiglio, del 19 marzo 2001, che autorizza la Repubblica d'Austria ad applicare una misura di deroga all'articolo 11 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

Gazzetta ufficiale n. L 088 del 28/03/2001 pag. 0014 - 0014


Decisione del Consiglio

del 19 marzo 2001

che autorizza la Repubblica d'Austria ad applicare una misura di deroga all'articolo 11 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

(2001/242/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme(1), in particolare l'articolo 27,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro a introdurre o prorogare misure particolari di deroga a detta direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali.

(2) Con lettera registrata presso il segretariato generale della Commissione il 25 agosto 2000, la Repubblica d'Austria ha sollecitato l'autorizzazione a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 11 della direttiva 77/388/CEE.

(3) Conformemente allo stesso articolo 27, gli altri Stati membri sono stati informati della richiesta della Repubblica d'Austria con lettera datata 4 dicembre 2000.

(4) La misura di deroga consiste nel tassare in maniera semplificata il trasporto internazionale di persone effettuato da soggetti passivi non stabiliti in Austria a mezzo di veicoli non immatricolati in Austria. L'IVA è riscossa tramite versamento alla frontiera di un importo calcolato in base ad una media imponibile per persona e per chilometro.

(5) La Repubblica d'Austria era stata autorizzata ad applicare tale misura particolare fino al 31 dicembre 2000 in base all'atto di adesione del 1994.

(6) La misura particolare costituisce dunque una misura di semplificazione conforme ai criteri stabiliti all'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE, purché si applichi a tutti gli operatori non stabiliti nella Repubblica d'Austria che soddisfano alle stesse condizioni, a prescindere dal paese in cui sono stabiliti.

(7) È opportuno concedere l'autorizzazione, subordinata alle condizioni summenzionate, fino al 31 dicembre 2005, quando sarà possibile riconsiderare l'opportunità della misura di deroga,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 11 della direttiva 77/388/CEE, la Repubblica d'Austria è autorizzata a tassare, dal 1o gennaio 2001 fino al 31 dicembre 2005, il trasporto internazionale di persone effettuato da soggetti passivi non stabiliti in Austria a mezzo di veicoli a motore non immatricolati in Austria, alle seguenti condizioni:

- il percorso effettuato in Austria sarà tassato secondo una base imponibile media per persona e per chilometro,

- il sistema sarà applicato a tutti i soggetti passivi non stabiliti nella Repubblica d'Austria, a prescindere dal paese in cui ha sede la loro attività economica,

- il sistema non implicherà controlli fiscali alle frontiere tra gli Stati membri.

Articolo 2

La presente decisione è destinata alla Repubblica d'Austria.

Fatto a Bruxelles, addì 19 marzo 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. Lindh

(1) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/41/CE (GU L 22 del 24.1.2001, pag. 17).

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