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Document 31989D0683

89/683/CEE: DECISIONE DEL CONSIGLIO, DEL 21 DICEMBRE 1989, CHE AUTORIZZA LA REPUBBLICA FRANCESE AD APPLICARE UNA MISURA DI DEROGA ALL' ARTICOLO 2 DELLA SESTA DIRETTIVA 77/388/CEE IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULLA CIFRA D' AFFARI

GU L 398 del 30.12.1989, p. 31–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1989/683/oj

31989D0683

89/683/CEE: DECISIONE DEL CONSIGLIO, DEL 21 DICEMBRE 1989, CHE AUTORIZZA LA REPUBBLICA FRANCESE AD APPLICARE UNA MISURA DI DEROGA ALL' ARTICOLO 2 DELLA SESTA DIRETTIVA 77/388/CEE IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULLA CIFRA D' AFFARI

Gazzetta ufficiale n. L 398 del 30/12/1989 pag. 0031 - 0032


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1989

che autorizza la Repubblica francese ad applicare una misura di deroga all'articolo 2 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

(89/683/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme [1], modificata da ultimo dalla direttiva 89/465/CEE [2], in particolare l'articolo 27,

vista la proposta della Commissione,

considerando che in conformità dell'articolo 27, paragrafo 1 della sesta direttiva 77/388/CEE il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure particolari di deroga a detta direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione delle imposte o di evitare talune frodi o evasioni fiscali;

considerando che la diciottesima direttiva 89/465/CEE sopprime, a partire dal 1g gennaio 1990, la deroga transitoria prevista all'articolo 28, paragrafo 3, lettera b) della sesta direttiva 77/388/CEE, in collegamento con il punto 20 dell'allegato F, che consente agli Stati membri di continuare ad esentare le cessioni di materiali di recupero e di scarti industriali nuovi; che in Francia il regime di imposizione applicato a tali cessioni pone problemi al livello di taluni industriali del recupero degli scarti che in passato emettevano false fatture destinate ad aprire un diritto a deduzione, allorché le imposte fatturate non venivano versate al Tesoro; che con una lettera pervenuta alla Commissione il 29 settembre 1989, la Repubblica francese ha chiesto l'autorizzazione di introdurre una misura particolare di deroga all'articolo 2 della sesta direttiva 77/388/CEE;

considerando che detta misura particolare consiste:

— nell'esonerare le operazioni effettuate dei soggetti passivi la cui cifra d'affari annuale per detti prodotti risulta inferiore ad un determinato importo, riservando l'imposizione alle operazioni effetuate dalle imprese che, per la

loro struttura, presentano caratteristiche di affidabilità e

di onestà fiscale; che l'amministrazione controlla tali caratteristiche secondo una procedura di autorizzazione che prevede, se del caso, la costituzione di una garanzia;

— nel sospendere il pagamento dell'imposta relativa alle cessioni non esonerate di scarti industriali nuovi e di materiali di recupero qualora essi siano costituiti da metalli non ferrosi e loro leghe, fermo restando che, ai fini dell'applicazione delle deduzioni, tali cessioni sono tuttavia considerate operazioni soggette all'imposta;

— nell'esonerare le importazioni;

considerando che detta misura costituisce una deroga all'articolo 2 e all'articolo 10, paragrafo 2 della sesta direttiva 77/388/CEE in base ai quali:

— tutte le cessioni di beni effettuate a titolo oneroso all'interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale, nonché tutte le importazioni di beni, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto;

— il fatto generatore dell'imposta interviene e l'imposta diventa esigibile nel momento in cui si effettua la cessione del bene;

considerando che questa domanda di autorizzazione può essere accolta a certe condizioni;

considerando che la misura di deroga in questione avrà carattere temporaneo, in conformità con quanto richiesto dalla Repubblica francese, ciò che consentirà di valutare dopo un certo periodo d'applicazione gli effetti dell'autorizzazione concessa con la presente decisione;

considerando che la Commissione presenterà, prima del 1g gennaio 1993, rapporto al Consiglio sull'applicazione dell'autorizzazione e, se del caso, una proposta di decisione che proroghi quest'ultima; che prima della stessa data il Consiglio deciderà circa la proroga dell'autorizzazione;

considerando che la misura di deroga in questione non produrrà effetti negativi sulle risorse proprie delle Comunità europee derivanti dall'imposta sul valore aggiunto;

considerando che il 27 ottobre 1989 gli altri Stati membri sono stati informati della domanda presentata dalla Repubblica francese,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 2 della sesta direttiva 77/388/CEE, la Repubblica francese è autorizzata ad esentare fino al 31 dicembre 1992 dall'imposta sul valore aggiunto, in appresso denominata «IVA»:

— da un lato, le cessioni di materiali di recupero e di scarti industriali nuovi, effettuate da:

— imprese con un fatturato annuo inferiore a 500 000 FF;

— imprese che non possiedono un impianto permanente oppure che, pur disponendo di un impianto permanente, hanno realizzato nell'anno precedente un fatturato per i prodotti in questione inferiore a 6 000 000 di FF, a meno che non siano autorizzate ad assoggettare tali operazioni all'IVA;

— dall'altro, le importazioni di detti materiali e scarti.

Articolo 2

In deroga all'articolo 10, paragrafo 2 della sesta direttiva 77/388/CEE, la Repubblica francese è autorizzata, per le cessioni a soggetti passivi di scarti industriali nuovi e di materiali di recupero costituiti da metalli non ferrosi e loro leghe, qualora tali cessioni non siano esonerate dall'IVA conformemente all'articolo 1, a prevedere un regime di

sospensione del pagamento dell'imposta relativa a tali operazioni.

I soggetti passivi destinatari sono tenuti al versamento dell'imposta relativa a tali cessioni qualora detti prodotti non siano destinati tal quali all'esportazione oppure alla fabbricazione o alla rivendita di prodotti soggetti all'IVA.

Articolo 3

Tenuto conto di una relazione della Commissione sull'applicazione dell'autorizzazione di cui agli articoli 1 e 2, eventualmente corredata di una proposta di decisione di proroga dell'autorizzazione, il Consiglio stabilirà, deliberando sulla base di detta proposta, prima del 1g gennaio 1993, se l'autorizzazione in questione debba essere prorogata.

Articolo 4

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. CRESSON

[1] (1) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.

[2] (2) GU n. L 226 del 3. 8. 1989, pag. 21.

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