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Document 31987D0400

87/400/CEE: Decisione del Consiglio del 23 luglio 1987 che autorizza il Regno Unito ad applicare una misura facoltativa di deroga all' articolo 17 della sesta direttiva (77/388/CEE) in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

GU L 213 del 4.8.1987, p. 40–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/1990

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1987/400/oj

31987D0400

87/400/CEE: Decisione del Consiglio del 23 luglio 1987 che autorizza il Regno Unito ad applicare una misura facoltativa di deroga all' articolo 17 della sesta direttiva (77/388/CEE) in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

Gazzetta ufficiale n. L 213 del 04/08/1987 pag. 0040 - 0040


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DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 1987

che autorizza il Regno Unito ad applicare una misura facoltativa di deroga all'articolo 17 della sesta direttiva (77/388/CEE) in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

(87/400/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la sesta direttiva (77/388/CEE) del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1), in appresso denominata « sesta direttiva », in particolare l'articolo 27,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1 della sesta direttiva, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure particolari in deroga alla direttiva stessa, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare alcune frodi o evasioni fiscali;

considerando che il Regno Unito, con lettera inviata dalla sua rappresentanza permanente presso le Comunità alla Commissione in data 17 marzo 1987, ha chiesto di poter introdurre una misura specifica di deroga all'articolo 17, paragrafo 1 della sesta direttiva; che tale misura, considerata una misura di semplificazione, fa parte di un sistema facoltativo per le imprese che hanno una cifra d'affari annua inferiore a 340 000 ECU in base all'articolo 10, paragrafo 2, terzo comma della sesta direttiva;

considerando che tale richiesta può essere accolta, fatte salve alcune condizioni;

considerando che la misura in questione dovrebbe essere temporanea, per poter procedere ad una valutazione dopo un certo periodo di applicazione;

considerando che l'autorizzazione sarà valida fino al 30 settembre 1990 e che prima di tale data la Commissione presenterà al Consiglio una relazione sull'applicazione di tale autorizzazione;

considerando che il Consiglio, sulla base di una proposta di decisione presentata, se del caso, dalla Commissione unitamente alla relazione di cui sopra, determinerà se sia o non sia opportuno estendere l'autorizzazione oltre tale data;

considerando che la misura specifica di cui trattasi non ha ripercussioni negative sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 17, paragrafo 1 della sesta direttiva, il Regno Unito è autorizzato, fino al 30 settembre 1990, a prevedere, nell'ambito di un sistema facoltativo, che le imprese con una cifra d'affari annua inferiore a 340 000 ECU debbano differire il diritto a dedurre l'imposta fin che essa non sia stata pagata al fornitore.

Articolo 2

Il Consiglio, sulla base di una relazione della Commissione sull'applicazione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, accompagnata se del caso da una proposta di decisione, determinerà entro il 30 settembre 1990, in base a tale proposta, se sia opportuno estendere la suddetta autorizzazione.

Articolo 3

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. E. TYGESEN

(1) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.

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