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Document 12005SPN03/04

Protocollo relativo alle condizioni e modalità d'ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea - Allegato III:Elenco di cui all'articolo 16 del Protocollo: adattamenti agli atti adottati dalle istituzioni - 4.Fiscalità

GU L 157 del 21.6.2005, p. 86–88 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

12005SPN03/04

Protocollo relativo alle condizioni e modalità d'ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea - Allegato III:Elenco di cui all'articolo 16 del Protocollo: adattamenti agli atti adottati dalle istituzioni - 4.Fiscalità

Gazzetta ufficiale n. L 157 del 21/06/2005 pag. 0086 - 0088


4. FISCALITÁ

1. 31977 L 0388: Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1), modificata da:

- 11979 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 95),

- 31980 L 0368: Direttiva 80/368/CEE del Consiglio, del 26.3.1980 (GU L 90 del 3.4.1980, pag. 41),

- 31984 L 0386: Direttiva 84/386/CEE del Consiglio, del 31.7.1984 (GU L 208 del 3.8.1984, pag. 58),

- 11985 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 167),

- 31989 L 0465: Direttiva 89/465/CEE del Consiglio, del 18.7.1989 (GU L 226 del 3.8.1989, pag. 21),

- 31991 L 0680: Direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16.12.1991 (GU L 376 del 31.12.1991, pag. 1),

- 31992 L 0077: Direttiva 92/77/CEE del Consiglio, del 19.10.1992 (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 1),

- 31992 L 0111: Direttiva 92/111/CEE del Consiglio, del 14.12.1992 (GU L 384 del 30.12.1992, pag. 47),

- 31994 L 0004: Direttiva 94/4/CE del Consiglio, del 14.2.1994 (GU L 60 del 3.3.1994, pag. 14),

- 31994 L 0005: Direttiva 94/5/CE del Consiglio, del 14.2.1994 (GU L 60 del 3.3.1994, pag. 16),

- 31994 L 0076: Direttiva 94/76/CE del Consiglio, del 22.12.1994 (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 53),

- 31995 L 0007: Direttiva 95/7/CE del Consiglio, del 10.4.1995 (GU L 102 del 5.5.1995, pag. 18),

- 31996 L 0042: Direttiva 96/42/CE del Consiglio, del 25.6.1996 (GU L 170 del 9.7.1996, pag. 34),

- 31996 L 0095: Direttiva 96/95/CE del Consiglio, del 20.12.1996 (GU L 338 del 28.12.1996, pag. 89),

- 31998 L 0080: Direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12.10.1998 (GU L 281 del 17.10.1998, pag. 31),

- 31999 L 0049: Direttiva 1999/49/CE del Consiglio, del 25.5.1999 (GU L 139 del 2.6.1999, pag. 27),

- 31999 L 0059: Direttiva 1999/59/CE del Consiglio, del 17.6.1999 (GU L 162 del 26.6.1999, pag. 63),

- 31999 L 0085: Direttiva 1999/85/CE del Consiglio, del 22.10.1999 (GU L 277 del 28.10.1999, pag. 34),

- 32000 L 0017: Direttiva 2000/17/CE del Consiglio, del 30.3.2000 (GU L 84 del 5.4.2000, pag. 24),

- 32000 L 0065: Direttiva 2000/65/CE del Consiglio, del 17.10.2000 (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 44),

- 32001 L 0004: Direttiva 2001/4/CE del Consiglio, del 19.1.2001 (GU L 22 del 24.1.2001, pag. 17),

- 32001 L 0115: Direttiva 2001/115/CE del Consiglio, del 20.12.2001 (GU L 15 del 17.1.2002, pag. 24),

- 32002 L 0038: Direttiva 2002/38/CE del Consiglio, del 7.5.2002 (GU L 128 del 15.5.2002, pag. 41),

- 32002 L 0093: Direttiva 2002/93/CE del Consiglio, del 3.12.2002 (GU L 331 del 7.12.2002, pag. 27),

- 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),

- 32003 L 0092: Direttiva 2003/92/CE del Consiglio, del 7.10.2003 (GU L 260 dell'11.10.2003, pag. 8),

- 32004 L 0007: Direttiva 2004/7/CE del Consiglio, del 20.1.2004 (GU L 27 del 30.1.2004, pag. 44),

- 32004 L 0015: Direttiva 2004/15/CE del Consiglio, del 10.2.2004 (GU L 52 del 21.2.2004, pag. 61),

- 32004 L 0066: Direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26.4.2004 (GU L 168 del 1.5.2004, pag. 35).

All'articolo 24 bis, prima del trattino

- "— nella Repubblica ceca: 35000 EUR" si aggiunge il seguente trattino:

- "— in Bulgaria: 25600 EUR;".

All'articolo 24 bis è inserito quanto segue dopo il trattino

- "— in Polonia: 10000 EUR":

- "— in Romania: 35000 EUR;".

2. 31992 L 0083: Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21), modificata da:

- 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

(a) All'articolo 22, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. La Bulgaria e la Repubblica ceca possono applicare un'aliquota ridotta dell'accisa, non inferiore al 50 % dell'aliquota normale nazionale dell'accisa sull'alcole etilico, all'alcole etilico fabbricato da distillerie di frutticoltori che producono annualmente più di 10 ettolitri di alcole etilico ottenuto da frutta fornita da nuclei familiari di frutticoltori. L'aliquota ridotta si applica limitatamente a 30 litri di acquavite di frutta all'anno per nucleo familiare di frutticoltori produttori, destinati esclusivamente al consumo personale."

(b) All'articolo 22, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. L'Ungheria, la Romania e la Slovacchia possono applicare un'aliquota ridotta dell'accisa, non inferiore al 50 % dell'aliquota normale nazionale dell'accisa sull'alcole etilico, all'alcole etilico fabbricato da distillerie di frutticoltori che producono annualmente più di 10 ettolitri di alcole etilico ottenuto da frutta fornita da nuclei familiari di frutticoltori. L'aliquota ridotta si applica limitatamente a 50 litri di acquavite di frutta all'anno per nucleo familiare di frutticoltori produttori, destinati esclusivamente al consumo personale. La Commissione riesaminerà il presente accordo nel 2015 e riferirà al Consiglio su eventuali modifiche.".

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