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Diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale

Diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale

 

SINTESI DI:

Direttiva 2001/84/CE relativa al diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

Mira a presentare un diritto sulle successive vendite di opere d’arte* obbligatorio a beneficio degli autori di opere d’arte in tutta l’UE.

PUNTI CHIAVE

Opere d’arte cui si applica il diritto sulle successive vendite

A condizione che le opere d’arte siano realizzate dall’artista o siano copie realizzate in numero limitato che sono considerate opere d’arte originali secondo l’uso professionale (produzioni limitate o opere firmate, ad esempio), il diritto sulle successive vendite si applica a opere come:

  • quadri;
  • collage;
  • dipinti;
  • disegni;
  • incisioni;
  • stampe;
  • litografie;
  • sculture;
  • arazzi;
  • ceramiche;
  • opere in vetro; e
  • fotografie.

Il diritto sulle successive vendite di opere d’arte non si applica ai manoscritti originali di scrittori o compositori.

Oggetto del diritto sulle successive vendite di opere d’arte

  • Il diritto sulle successive vendite di opere d’arte è di norma esigibile dal venditore. Tuttavia, i paesi dell’UE possono approvare leggi che consentono ad un professionista diverso dal venditore di essere l’unico responsabile del pagamento del diritto sulle successive vendite di opere d’arte o di condividere questa responsabilità con il venditore.
  • I paesi dell’UE possono anche stabilire che il diritto sulle successive vendite di opere d’arte non si applichi:
    • qualora il venditore abbia acquistato l’opera direttamente dall’autore meno di tre anni prima della rivendita; e
    • qualora il prezzo di rivendita non sia superiore a 10 000 EUR.

Durata di protezione del diritto sulle successive vendite di opere d’arte

La durata di protezione è stabilita dalla direttiva 2006/116/CE che armonizza la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi e vige per un periodo di 70 anni dopo la morte dell’autore.

Calcolo del diritto sulle successive vendite di opere d’arte

  • I paesi dell’UE sono obbligati a fissare un prezzo minimo di vendita per le vendite soggette al diritto sulle successive vendite di opere d’arte. Questo prezzo minimo di vendita non può in alcun caso essere superiore a 3 000 EUR.
  • Gli artisti ricevono i compensi calcolati come percentuale del prezzo di vendita delle loro opere. Il prezzo di vendita viene diviso in cinque parti, e la percentuale dei compensi varia dal 4% allo 0,25%, a seconda della parte del prezzo di vendita.
  • In ogni caso, l’importo totale dei compensi non può essere superiore a 12 500 EUR.

Beneficiari

  • Il diritto sulle successive vendite di opere d’arte è a beneficio dell’autore dell’opera e, dopo la sua morte, dei suoi aventi diritto.
  • Gli autori che sono cittadini di paesi non UE possono beneficiare del diritto sulle successive vendite di opere d’arte se la legislazione del loro paese consente la protezione del diritto sulle successive vendite di opere d’arte in quel paese per gli autori provenienti dai paesi dell’UE.
  • Tuttavia, i paesi dell’UE possono decidere di applicare questa direttiva agli autori che sono cittadini di paesi non UE ma la cui residenza abituale si trova nel paese dell’UE interessato.

Diritto di ottenere informazioni

Per un periodo di tre anni dopo la vendita, le persone legittimate a ricevere compensi hanno il diritto di richiedere a qualsiasi professionista del mercato dell’arte tutte le informazioni necessarie ad assicurare il pagamento dei compensi derivanti dal diritto sulle successive vendite di opere d’arte.

Relazione sull’attuazione della direttiva e princìpi fondamentali e raccomandazioni

Nel 2011, la Commissione europea ha adottato una relazione relativa all’attuazione della direttiva. Questa si proponeva di istituire un dialogo delle parti interessate (comprese le organizzazioni per la gestione dei diritti, gli autori e i professionisti del mercato dell’arte come commercianti d’arte, gallerie, banditori d’asta) con l’incarico di suggerire come migliorare il sistema di riscossione e distribuzione del diritto sulle successive vendite di opere d’arte nell’UE. Nel 2014, i rappresentanti di queste organizzazioni hanno sottoscritto i «Princìpi fondamentali e le raccomandazioni sulla gestione del diritto sulle successive vendite di opere d’arte».

DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

  • Questa direttiva si applica a tutte le opere d’arte che, il 1o gennaio 2006:
    • erano protette dalle leggi sul diritto d’autore dei paesi dell’UE; o
    • rispettavano i criteri per la protezione stabiliti in questa direttiva.
  • La direttiva è entrata in vigore dal 13 ottobre 2001, e doveva essere recepita dai Paesi dell’UE entro il 1o gennaio 2006.

CONTESTO

Sebbene la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche conferisca all’autore di un’opera d’arte il diritto sulle successive vendite di opere d’arte, questo non è vincolante, il che significa che alcuni paesi dell’UE non lo applicano. Di conseguenza, vi sono ostacoli al mercato interno e distorsioni della concorrenza al suo interno, nonché una mancanza di protezione per gli autori di opere artistiche originali.

TERMINI CHIAVE

Diritto sulle successive vendite di opere d’arte: il diritto, a beneficio dell’autore di un’opera d’arte, di ricevere una percentuale del prezzo ottenuto per qualsiasi successiva vendita dell’originale, effettuata da professionisti del mercato dell’arte, di quest’opera (case d’asta, gallerie o qualsiasi altro mercato dell’arte).

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale (GU L 272 del 13.10.2001, pag. 32).

DOCUMENTI COLLEGATI

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo: Relazione sull’applicazione e sugli effetti della direttiva relativa al diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale (2001/84/CE) [COM(2011) 878 definitivo, 14.12.2011].

Direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi (versione codificata) (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 12).

Le successive modifiche alla direttiva 2006/116/CE sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha solo valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 11.01.2019

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