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Document 32011R1169
Etichettatura dei prodotti alimentari
Regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori
Ambito di applicazione
Responsabilità di informare
Informazioni obbligatorie
La Commissione europea ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/775, che si basa sull’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 che stabilisce le norme dettagliate per l’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario di un prodotto alimentare. Il presente regolamento, in vigore dal 1o aprile 2020, richiede che il paese di origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario siano indicati sull’etichetta in caso questo non corrisponda al paese di origine o al luogo di provenienza forniti per il prodotto alimentare. Stabilisce altresì le norme relative alla dimensione minima del carattere e al posizionamento di tale etichetta.
Nel 2018, la Commissione ha pubblicato una comunicazione relativa alle domande e risposte sull’applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 per coadiuvare gli operatori del settore alimentare e le autorità nazionali nell’applicazione del regolamento.
Nel 2020, la Commissione ha pubblicato una comunicazione riportante gli orientamenti per gli operatori del settore alimentare e le autorità nazionali in merito all’applicazione delle norme relative all’etichettatura quando il paese di origine o il luogo di provenienza di un prodotto alimentare sono indicati e non corrispondono a quello del loro ingrediente primario, al paese di origine o al luogo di provenienza.
Il regolamento è in vigore dal 13 dicembre 2014, a eccezione dell’introduzione di una dichiarazione nutrizionale (dal 13 dicembre 2016) e dei requisiti specifici concernenti la designazione della «carne macinata» (1o gennaio 2014) e l’indicazione dell’ingrediente primario (1o aprile 2020).
La libera circolazione di alimenti sicuri e sani nell’Unione costituisce un grande vantaggio per la salute pubblica e il benessere e rappresenta una caratteristica essenziale del mercato unico. Oltre a garantire un elevato livello di tutela della salute, il diritto dell’Unione garantisce che i consumatori dispongano di informazioni adeguate per compiere scelte informate per quanto riguarda i prodotti alimentari che acquistano e mangiano.
Per ulteriori informazioni, si veda:
Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).
Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 1169/2011 sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Comunicazione della Commissione sull’applicazione delle disposizioni dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 (GU C 32 del 31.1.2020, pag. 1).
Comunicazione della Commissione relativa alle domande e risposte sull’applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (GU C 196, dell’8.6.2018, pag. 1).
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione, del 28 maggio 2018, recante modalità di applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario di un alimento (GU L 131 del 29.5.2018, pag. 8).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 24.11.2021