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Document 32011R0305

Prodotti da costruzione

Prodotti da costruzione

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 305/2011 — condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Intende far funzionare meglio il mercato unico e ottimizzare la libera circolazione dei prodotti da costruzione* nell’Unione europea (Unione), fissando norme uniformi per la commercializzazione di questi prodotti e introducendo un linguaggio tecnico comune per la valutazione della prestazione dei prodotti da costruzione*;
  • In questo modo, il regolamento consente inoltre agli Stati membri dell’Unione di garantire la sicurezza delle opere di costruzione*;
  • il regolamento (UE) 2019/1020 di modifica, rafforza ulteriormente la vigilanza del mercato per garantire che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri e conformi con la normativa europea.

PUNTI CHIAVE

  • Il regolamento determina le condizioni relative all’immissione sul mercato dei prodotti da costruzione.
  • Stabilisce metodi e criteri per valutare e descrivere la prestazione dei prodotti da costruzione e le condizioni per l’uso della marcatura CE.
  • Gli Stati membri restano comunque responsabili dei requisiti relativi alla sicurezza antincendio, alla resistenza meccanica, alla stabilità, all’ambiente, all’energia e di altro tipo applicabili agli edifici e alle opere di costruzione.

Dichiarazione di prestazione e marcatura CE

  • Qualora il fabbricante decida di immettere sul mercato un prodotto da costruzione che rientra nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata o per il quale sia stata rilasciata una valutazione tecnica europea, egli deve elaborare una dichiarazione di prestazione dove saranno riportate, tra le altre, le seguenti informazioni:
    • il riferimento del prodotto-tipo;
    • i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto;
    • il riferimento alla norma armonizzata o alla valutazione tecnica europea;
    • l’uso o gli usi previsti del prodotto;
    • la prestazione dichiarata in base alla valutazione, conformemente alla norma armonizzata o alla valutazione tecnica europea applicabili.
  • Una volta redatta la dichiarazione di prestazione, il fabbricante deve apporre la marcatura CE sul prodotto.
  • La marcatura CE indica che la prestazione del prodotto è stata valutata e che rimane costante.
  • La marcatura CE consente di immettere legalmente sul mercato un prodotto da costruzione in qualsiasi Stato membro e, successivamente, di commercializzarlo nel mercato unico dell’UE.
  • Gli Stati membri devono stabilire dei punti di contatto di prodotti da costruzione per fornire informazioni sui requisiti dei prodotti da costruzione.

Obblighi di fabbricanti, importatori e distributori

  • I fabbricanti devono:
    • preparare la documentazione tecnica, redigere una dichiarazione di prestazione basandosi su di essa e apporre la marcatura CE al prodotto;
    • garantire che il prodotto conservi la sua conformità alla dichiarazione di prestazione. Qualora i fabbricanti ritengano che il prodotto non sia più conforme alla dichiarazione di prestazione, devono adottare immediatamente le misure correttive necessarie oppure ritirare o richiamare il prodotto dal mercato.
  • Gli importatori devono:
    • garantire che il prodotto rechi la marcatura CE e sia accompagnato dai documenti richiesti;
    • esimersi dall’immettere il prodotto sul mercato, qualora ritengano che il prodotto da costruzione non sia conforme alla dichiarazione di prestazione;
    • garantire che il prodotto mantenga la sua conformità alla dichiarazione di prestazione e che il suo trasporto o la sua conservazione non ne compromettano la prestazione. Qualora un prodotto non sia più conforme alla dichiarazione di prestazione, gli importatori devono adottare immediatamente le misure correttive necessarie oppure ritirare o richiamare il prodotto dal mercato.
  • Gli obblighi dei distributori comprendono:
    • garantire che il prodotto rechi la marcatura CE e che sia accompagnato dai documenti richiesti;
    • qualora ritengano che non sia conforme alla dichiarazione di prestazione, non mettere un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato finché esso non sia reso conforme o finché la dichiarazione di prestazione non sia stata corretta;
    • garantire che il trasporto o la conservazione del prodotto non compromettano la sua prestazione. Qualora un prodotto non sia conforme alla dichiarazione di prestazione, i distributori devono garantire che vengano adottate le misure correttive necessarie o che il prodotto venga ritirato o richiamato dal mercato.

Specifiche tecniche armonizzate

  • Tra le specifiche tecniche armonizzate figurano norme armonizzate e documenti per la valutazione europea. Le norme armonizzate vengono redatte dagli organismi europei di normalizzazione (il Comitato europeo di normalizzazione o il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica) in base alle richieste formulate dalla Commissione europea. Le norme armonizzate definiscono i metodi e i criteri per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione.
  • Qualora un prodotto da costruzione non rientri o non rientri interamente nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata, i fabbricanti possono richiedere una valutazione tecnica europea rilasciata da un organismo di valutazione tecnica sulla base di un documento per la valutazione europea sviluppato da un’organizzazione europea per la valutazione tecnica. La valutazione tecnica europea è una valutazione documentata della prestazione di un prodotto da costruzione, in relazione alle sue caratteristiche essenziali.
  • Le norme armonizzate e le valutazioni tecniche europee creano un linguaggio tecnico comune utilizzato in tutto il settore della costruzione e consentono ai fabbricanti di redigere la dichiarazione di prestazione e di apporre la marcatura CE. I riferimenti alle norme armonizzate e ai documenti per la valutazione europea sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Vigilanza del mercato

  • Le autorità nazionali di vigilanza del mercato devono garantire che il regolamento sia rispettato all’interno dei propri paesi.
  • Se queste autorità accertano che un prodotto da costruzione non soddisfa i requisiti del regolamento (ad esempio, il prodotto non è conforme alla prestazione dichiarata e comporta un rischio), esse devono chiedere immediatamente all’operatore economico interessato di rendere il prodotto conforme alla dichiarazione di prestazione, di ritirarlo dal mercato o di richiamarlo entro un termine ragionevole, proporzionato alla natura del rischio. Gli operatori economici interessati devono cooperare ove necessario con le autorità di vigilanza del mercato.

Atti di esecuzione e delegati

In relazione al regolamento, la Commissione ha adottato una serie di atti di esecuzione e atti delegati, il cui elenco è disponibile sul sito Internet della Commissione.

Abrogazione

Il regolamento abroga la direttiva 89/106/CEE.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è pienamente in vigore dal 1° luglio 2013.

CONTESTO

L’approccio del regolamento (UE) n. 305/2011 (noto anche come regolamento sui prodotti da costruzione) per un miglior funzionamento del mercato unico per i prodotti da costruzione è diverso dai principi generali originariamente previsti nel nuovo quadro legislativo. Le differenze principali sono le seguenti:

  • Ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri. L’Unione si occupa esclusivamente delle norme di accesso al mercato unico e non dei requisiti di prestazione dei prodotti. Come sottolineato in precedenza, gli Stati membri sono responsabili dei requisiti relativi alla sicurezza antincendio, all’ambiente, all’energia e di altro tipo applicabili agli edifici e alle opere di costruzione.
  • Condizioni armonizzate per la commercializzazione. Invece di armonizzare i prodotti da costruzione o i relativi requisiti, il regolamento sui prodotti da costruzione si limita a creare delle condizioni armonizzate per la commercializzazione di tali prodotti.
  • Norme armonizzate. L’uso delle norme armonizzate è obbligatorio per i fabbricanti che immettono sul mercato i prodotti da costruzione e per gli Stati membri che stabiliscono i requisiti relativi alle loro prestazioni.

La proposta della Commissione per un nuovo regolamento sui prodotti da costruzione è stata pubblicata nel marzo 2022. Gli obiettivi principali della proposta sono quelli di migliorare il funzionamento del mercato interno dei prodotti da costruzione, rispondere alle esigenze normative degli Stati membri, introdurre i requisiti per prodotti da costruzione più verdi e più sicuri, presentare un’offerta più semplice delle norme armonizzate e migliorare l’informazione del prodotto in formato digitale.

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Prodotti da costruzione. Qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse.
Prestazione di un prodotto da costruzione. La prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali pertinenti, espressa in termini di livello, classe o mediante descrizione.
Opere di costruzione. Gli edifici e le opere d’ingegneria civile.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5).

Le successive modifiche del regolamento (UE) n. 305/2011 sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

Si veda la versione consolidata.

Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE del Consiglio (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82).

Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 12.08.2022

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