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Document 32016D2241

Decisione di esecuzione (UE) 2016/2241 della Commissione, del 9 dicembre 2016, relativa alla commercializzazione temporanea di sementi di determinate varietà della specie Beta vulgaris L. che non soddisfano le condizioni della direttiva 2002/54/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2016) 8105] (Testo rilevante ai fini del SEE )

C/2016/8105

GU L 337 del 13.12.2016, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2241/oj

13.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 337/20


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2241 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2016

relativa alla commercializzazione temporanea di sementi di determinate varietà della specie Beta vulgaris L. che non soddisfano le condizioni della direttiva 2002/54/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2016) 8105]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

In Danimarca, a causa delle condizioni di siccità al momento della raccolta, il quantitativo disponibile di sementi di base di determinate varietà di Beta vulgaris L. che soddisfano la condizione relativa al peso massimo di materia inerte per le sementi monogermi di cui all'allegato I, parte B, punto 3, lettera b), della direttiva 2002/54/CE è insufficiente e non consente quindi di sopperire al fabbisogno di detto Stato membro.

(2)

La domanda di tali sementi non può essere coperta con sementi provenienti da altri Stati membri o da paesi terzi che soddisfano tutte le condizioni della direttiva 2002/54/CE.

(3)

La Danimarca dovrebbe pertanto essere autorizzata a permettere la commercializzazione di sementi di dette varietà soggette a condizioni meno rigorose.

(4)

Al fine di garantire il funzionamento del mercato interno ed evitare la sua perturbazione, è opportuno inoltre autorizzare altri Stati membri, che sono in grado di approvvigionare la Danimarca di sementi delle suddette varietà, a prescindere che siano raccolte in uno Stato membro o in un paese terzo cui si applica la decisione 2003/17/CE del Consiglio (2), a permettere la commercializzazione di tali sementi.

(5)

Poiché la presente decisione introduce una deroga alle disposizioni della normativa dell'Unione, è opportuno limitare la quantità di sementi che soddisfano condizioni meno rigorose al minimo necessario per sopperire alle esigenze della Danimarca. Al fine di garantire che il quantitativo totale di sementi autorizzato a essere immesso sul mercato a norma della presente decisione non superi il quantitativo massimo in essa fissato, è opportuno che la Danimarca, che ha presentato la relativa richiesta per l'adozione della presente decisione ed è maggiormente interessata dalla commercializzazione di tale varietà, rivesta il ruolo di coordinatore.

(6)

Poiché introduce una deroga alle disposizioni della normativa dell'Unione, la commercializzazione di sementi che soddisfano condizioni meno rigorose dovrebbe essere temporanea fino al 31 dicembre 2017, in quanto questo lasso di tempo è necessario per consentire la produzione di tali sementi e un riesame della situazione in merito alle varietà in questione.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La commercializzazione nell'Unione di sementi di Beta vulgaris L. (barbabietola) della categoria «sementi di base», appartenenti alle varietà Enermax, Feldherr e Creta, che non soddisfano la condizione relativa alla materia inerte di cui all'allegato I, parte B, punto 3, lettera b), punto dd), della direttiva 2002/54/CE è autorizzata per un quantitativo totale non superiore a 61 kg e per un periodo che scade il 31 dicembre 2017, a condizione che la percentuale massima in peso di materia inerte non sia superiore a 2,2.

Articolo 2

Qualsiasi fornitore che desideri immettere sul mercato le sementi di cui all'articolo 1 presenta domanda di autorizzazione allo Stato membro nel quale è stabilito. Nella domanda, il fornitore specifica il quantitativo di sementi che intende immettere sul mercato.

Lo Stato membro interessato autorizza il fornitore a immettere sul mercato le sementi, salvo nel caso in cui:

a)

vi siano motivi sufficienti per dubitare della capacità del fornitore di immettere sul mercato il quantitativo di sementi per il quale ha chiesto l'autorizzazione; oppure

b)

il rilascio dell'autorizzazione comporti il superamento del quantitativo massimo totale di sementi di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Nell'applicare la presente decisione, gli Stati membri si prestano reciprocamente la necessaria assistenza sul piano amministrativo.

La Danimarca funge da Stato membro coordinatore per garantire che il quantitativo totale di sementi di cui gli Stati membri autorizzano la commercializzazione nell'Unione a norma della presente decisione non sia superiore al quantitativo massimo totale di sementi specificato all'articolo 1.

Lo Stato membro che riceve una domanda a norma dell'articolo 2 notifica immediatamente allo Stato membro coordinatore il quantitativo oggetto della domanda. Quest'ultimo comunica immediatamente a tale Stato membro se l'autorizzazione determina il superamento del quantitativo massimo totale.

Articolo 4

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi di sementi di cui hanno autorizzato la commercializzazione a norma della presente decisione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12.

(2)  Decisione 2003/17/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10).


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