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Document 32014R0552

Regolamento di esecuzione (UE) n. 552/2014 della Commissione, del 22 maggio 2014 , che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova

GU L 155 del 23.5.2014, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/552/oj

23.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 155/20


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 552/2014 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), e in particolare l'articolo 183, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (2) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina.

(2)

Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.

(3)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95.

(4)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2014.

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo rappresentativo

(EUR/100 kg)

Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate

118,5

0

AR

0207 12 90

Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate

130,3

0

AR

144,3

0

BR

0207 14 10

Pezzi disossati di galli o di galline, congelati

286,0

4

AR

219,8

24

BR

324,5

0

CL

253,5

14

TH

0207 14 60

Cosce di pollo congelate

138,5

1

BR

0207 27 10

Pezzi disossati di tacchini, congelati

314,6

0

BR

326,4

0

CL

0408 91 80

Uova sgusciate essiccate

422,2

0

AR

1602 32 11

Preparazioni non cotte di galli o di galline

246,6

12

BR


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice “ZZ” sta per “altre origini”.»


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