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Document 32006H0961

Raccomandazione del Parlamento europeo e del consiglio, del 18 dicembre 2006 , relativa alla mobilità transnazionale nella Comunità a fini di istruzione e formazione professionale: Carta europea di qualità per la mobilità (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 394 del 30.12.2006, p. 5–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2006/961/oj

30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 394/5


RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2006

relativa alla mobilità transnazionale nella Comunità a fini di istruzione e formazione professionale: Carta europea di qualità per la mobilità

(2006/961/CE)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 149, paragrafo 4 e l'articolo 150, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

La mobilità in tema di istruzione e formazione è parte integrante della libera circolazione delle persone, una libertà fondamentale sancita dal trattato, nonché uno dei principali obiettivi dell’azione dell'Unione europea nel campo dell’istruzione e della formazione, entrambi basati su valori comuni ma anche sul rispetto della diversità. Si tratta di uno strumento essenziale per costruire un autentico spazio europeo dell'apprendimento permanente, per promuovere l'occupazione e ridurre la povertà e per contribuire a promuovere un'attiva cittadinanza europea.

(2)

La mobilità avvicina i cittadini e migliora la comprensione reciproca, promuove la solidarietà, lo scambio di idee e una migliore conoscenza delle diverse culture che compongono l'Europa, favorendo quindi la coesione economica, sociale e regionale.

(3)

Intensificare la mobilità europea e gli scambi a fini di istruzione e formazione e organizzare eventi come l'Anno europeo della mobilità dei lavoratori 2006 sono azioni che possono svolgere un ruolo fondamentale nella realizzazione dell'obiettivo di Lisbona di rendere l'Europa l'economia basata sulla conoscenza più innovativa e competitiva entro il 2010.

(4)

Un miglior contesto per la mobilità a fini di istruzione e formazione all'interno dell'Unione europea contribuirà alla realizzazione di un'economia basata sulla conoscenza, che è fondamentale per la creazione di posti di lavoro, lo sviluppo sostenibile, la ricerca e l'innovazione negli Stati membri.

(5)

Per migliorare la qualità e l'efficacia dei sistemi di istruzione e di formazione in Europa è necessario un maggiore sostegno da parte di tutti i soggetti interessati, comprese le autorità pubbliche, alla mobilità all'interno dell'Unione europea.

(6)

La prima raccomandazione adottata per agevolare l'iniziativa comunitaria intesa a promuovere la mobilità è stata la raccomandazione 2001/613/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 luglio 2001, relativa alla mobilità nella Comunità degli studenti, delle persone in fase di formazione, di coloro che svolgono attività di volontariato, degli insegnati e dei formatori (4).

(7)

Il lavoro del gruppo di esperti istituito dalla Commissione a norma del punto III.a) di tale raccomandazione e la prima relazione di controllo, pur evidenziando i progressi compiuti a livello sia nazionale che europeo nel settore della mobilità a fini d’istruzione e di formazione, dimostrano la necessità di concentrarsi non solo sull’incremento quantitativo della mobilità, ma soprattutto sul miglioramento della sua qualità.

(8)

Tale obiettivo può essere tra l'altro perseguito adottando, in forma di raccomandazione, una Carta di qualità per la mobilità, da attuare su base volontaria, che definisca un insieme di principi in questo settore.

(9)

La Carta europea di qualità per la mobilità (in seguito denominata «la Carta») dovrebbe tener conto altresì delle necessità specifiche delle persone con disabilità e delle categorie svantaggiate.

(10)

La Carta dovrebbe contribuire ad aumentare gli scambi, ad agevolare il riconoscimento dei periodi dedicati allo studio o alla formazione, dei titoli e delle qualifiche, nonché a instaurare una reciproca fiducia in modo da migliorare e rafforzare la cooperazione tra le autorità competenti, le organizzazioni e tutte le parti interessate alla mobilità. Occorre dedicare attenzione alla questione della trasferibilità dei prestiti, delle borse di studio e delle prestazioni previdenziali.

(11)

La Carta è destinata ad integrare, ma non a sostituire le specifiche disposizioni della Carta dello studente Erasmus.

(12)

La Carta dovrebbe essere messa prontamente a disposizione, a cura delle autorità, nella rispettiva lingua dei destinatari, di tutti gli studenti e le persone che seguono una formazione, delle organizzazioni e delle altre parti interessate alla mobilità nei paesi d'origine e nei paesi ospitanti, e dovrebbe rappresentare un quadro di riferimento fondamentale.

(13)

I vantaggi della mobilità dipendono in larga misura dalla qualità delle disposizioni pratiche: informazione, preparazione, sostegno e riconoscimento dell'esperienza e delle qualifiche che i partecipanti hanno acquisito durante i periodi di studio e di formazione. Le persone e le organizzazioni coinvolte possono migliorarne sensibilmente il valore attraverso un’attenta pianificazione e un’adeguata valutazione.

(14)

L'Europass (5) è uno strumento particolarmente utile per migliorare la trasparenza e il riconoscimento al fine di favorire la mobilità.

(15)

È auspicabile che i principi fissati nella Carta non si applichino solo al periodo della mobilità, ma anche al periodo precedente e a quello successivo.

(16)

Il piano di apprendimento dovrebbe essere definito in anticipo. Inoltre è necessaria una preparazione generale dei partecipanti tenendo conto della preparazione linguistica. Al riguardo, le competenti autorità e organizzazioni dovrebbero fornire assistenza.

(17)

Tutte le questioni amministrative e finanziarie, come la necessità di chiarire l’entità del sostegno finanziario disponibile, chi sostiene i costi, e la copertura assicurativa nel paese ospitante, dovrebbero essere risolte prima della partenza.

(18)

Nel periodo trascorso all’estero la qualità della mobilità può essere migliorata attraverso misure quali il tutoraggio dei partecipanti.

(19)

Una descrizione chiara e precisa dei corsi o delle formazioni seguiti nel paese ospitante, compresa la loro durata, dovrebbe contribuire ad agevolarne il riconoscimento al ritorno nel paese d'origine.

(20)

I principi della trasparenza e della buona amministrazione esigono una chiara definizione delle parti responsabili di ogni fase ed iniziativa del programma di mobilità.

(21)

Al fine di assicurare la qualità globale della mobilità è opportuno garantire libertà di movimento a tutti i cittadini dell’UE e applicare quanto più possibile i principi fissati nella Carta e le relative raccomandazioni a tutti i tipi di mobilità a fini di apprendimento o di sviluppo professionale: per motivi di istruzione, formazione, apprendimento formale o informale, compreso il lavoro e i progetti volontari, periodi di mobilità brevi o lunghi, l’apprendimento relativo alla scuola, all’istruzione superiore o al posto di lavoro; misure relative alla formazione permanente.

(22)

In considerazione della diversità del carattere e della durata delle attività di mobilità, gli Stati membri possono adattare l'attuazione della Carta alle circostanze, vale a dire adeguarla a situazioni e programmi specifici. Gli Stati membri possono inoltre rendere alcuni punti obbligatori e considerarne altri facoltativi.

(23)

Poiché gli obiettivi della presente raccomandazione non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono, dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti della presente raccomandazione essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente raccomandazione si limita a quanto é necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

RACCOMANDANO AGLI STATI MEMBRI DI:

1)

adottare e promuovere l'uso della Carta qui acclusa quale strumento per promuovere lo sviluppo personale e professionale;

2)

riferire in merito all'attuazione della presente raccomandazione e ad altre misure complementari che essi possono decidere di adottare a favore della mobilità, in particolare in relazione agli aspetti qualitativi della stessa, nei loro contributi nazionali al programma di lavoro Istruzione e formazione 2010, a partire dal secondo anno successivo all'adozione della presente raccomandazione;

3)

continuare a collaborare strettamente e a coordinare le proprie azioni in vista dell’eliminazione degli ostacoli che direttamente o indirettamente impediscono la mobilità dei cittadini dell'Unione europea;

4)

fornire un sostegno adeguato e infrastrutture appropriate alla mobilità a fini dell'istruzione e formazione onde potenziare i livelli di istruzione e di formazione dei propri cittadini;

5)

adottare i provvedimenti necessari per promuovere la mobilità, garantire che tutta la relativa informazione sia facilmente comprensibile ed accessibile a tutti, ad esempio mediante una guida introduttiva alla mobilità o un elenco delle organizzazioni sostenitrici, e migliorare le condizioni per la mobilità.

INVITANO LA COMMISSIONE A:

1)

promuovere l'uso della Carta da parte di agenzie nazionali e di altre organizzazioni che operano nel settore dell’istruzione e della formazione e della mobilità;

2)

continuare a cooperare con gli Stati membri e le parti sociali per consentire lo scambio di informazioni e di esperienze relative all’attuazione dei provvedimenti proposti nella presente raccomandazione;

3)

migliorare o sviluppare, in stretta collaborazione con le autorità competenti, dati statistici specifici del genere sulla mobilità ai fini dell'istruzione e della formazione;

4)

considerare la presente raccomandazione come parte della raccomandazione 2001/613/CE e pertanto ad includere le relazioni biennali nelle relazioni generali relative al programma di lavoro Istruzione e formazione 2010.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

J.-E. ENESTAM


(1)  GU C 88 dell'11.4.2006, pag. 20.

(2)  GU C 206 del 29.8.2006 pag. 40.

(3)  Parere del Parlamento europeo del 26 settembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 dicembre 2006.

(4)  GU L 215 del 9.8.2001, pag. 30.

(5)  Decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass) (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 6).


ALLEGATO

CARTA EUROPEA DI QUALITÀ PER LA MOBILITÀ

INTRODUZIONE

Rafforzata dal piano d’azione per la mobilità 2000 (1) e dalla raccomandazione 2001/613/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 luglio 2001, relativa alla mobilità nella Comunità degli studenti, delle persone in fase di formazione, di coloro che svolgono attività di volontariato, degli insegnati e dei formatori (2), la mobilità ha sempre presentato un notevole interesse per le parti in causa. Tale raccomandazione, di ampia portata, affrontava una gamma di importanti questioni connesse alla mobilità ed era destinata a tutte le persone che possono trarre vantaggio da un periodo di apprendimento all’estero (formale o informale), compresi studenti, insegnanti, formatori, volontari e persone che seguono una formazione. La raccomandazione 2006/961/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla mobilità transnazionale nella Comunità a fini di istruzione e formazione professionale: Carta europea di qualità per la mobilità (3), di cui la presente Carta è parte integrante, è caratterizzata dalla stessa portata, ma è incentrata sugli aspetti qualitativi della mobilità, secondo la proposta di un gruppo di esperti istituito a norma della prima raccomandazione. Essa dovrebbe contribuire a fare in modo che i partecipanti vivano un’esperienza positiva, sia nel paese ospitante, sia in quello d’origine al loro ritorno.

La presente Carta offre orientamento in merito alle iniziative di mobilità cui partecipano giovani o adulti, ai fini di un apprendimento formale o informale nonché per il loro sviluppo personale e professionale. È stata concepita come un documento base di riferimento, che tiene conto delle situazioni nazionali e rispetta le competenze degli Stati membri. Il suo campo di applicazione e i suoi contenuti possono essere adeguati alla durata della mobilità, alle caratteristiche specifiche delle varie attività nel settore dell’istruzione, della formazione e per i giovani, nonché alle esigenze dei partecipanti. Sebbene l’orientamento che essa offre riguardi primariamente la mobilità a fini di apprendimento, si ritiene che esso possa anche essere utile per altri tipi di mobilità, come la mobilità per i lavoratori.

1.   Informazione e orientamento

I potenziali candidati alla mobilità dovrebbero avere parità di accesso, a tutti i livelli, a fonti affidabili di informazione e orientamento sulle possibilità di mobilità e sulle condizioni alle quali può essere effettuata. Dovrebbe essere disponibile, segnatamente, un'informazione chiara in merito a ciascuno dei punti contenuti nella presente Carta, rispetto al ruolo e ai compiti delle organizzazioni d’invio e di accoglienza e ai vari sistemi d’istruzione e di formazione.

2.   Piano di apprendimento

Prima di avviare qualsiasi forma di mobilità a fini educativi e di formazione, andrebbe redatto un piano di apprendimento, tenendo conto della preparazione linguistica, concordato tra le organizzazioni, d’invio e di accoglienza, e i partecipanti. Un piano di apprendimento è particolarmente importante nel contesto della mobilità a lungo termine e può anche rivelarsi utile in caso di mobilità a breve termine. Il piano dovrebbe indicare gli obiettivi e i risultati attesi dall'apprendimento, così come le modalità per conseguirli ed attuarli. Ogni significativa modifica del piano di apprendimento dovrebbe essere concordata tra tutte le parti. Nell'elaborazione del piano di apprendimento, si dovrebbe tener conto delle questioni relative alla reintegrazione nel paese di origine e alla valutazione.

3.   Personalizzazione

La mobilità a fini di istruzione o formazione dovrebbe corrispondere il più possibile ai percorsi di apprendimento personali, alle competenze e alla motivazione dei partecipanti, e dovrebbe svilupparli o completarli.

4.   Preparazione generale

La preparazione preliminare dei partecipanti è auspicabile e andrebbe adeguata alle loro esigenze specifiche. Dovrebbe riguardare gli aspetti linguistici, pedagogici, amministrativi, giuridici, personali e culturali, nonché informazioni finanziarie, in base alla necessità.

5.   Aspetti linguistici

Le competenze linguistiche sono importanti per un apprendimento efficace, una comunicazione interculturale e una migliore comprensione della cultura del paese d’accoglienza. I partecipanti, nonché le organizzazioni d’invio e di accoglienza, dovrebbero rivolgere una particolare attenzione alla preparazione linguistica adeguata. Ove possibile, le disposizioni prese in tema di mobilità dovrebbero riguardare:

una valutazione prima della partenza delle competenze linguistiche e una possibilità di seguire corsi relativi alla lingua del paese ospitante e/o alla lingua delle lezioni, se diversa;

nel paese ospitante, sostegno e consulenza linguistica.

6.   Sostegno logistico

Ove necessario, ai partecipanti andrebbe fornito un adeguato sostegno logistico. In questo ambito possono rientrare informazioni e sostegno in merito a modalità del viaggio, assicurazione, permessi di residenza o di soggiorno, sicurezza sociale, trasferibilità di borse di studio e prestiti a partire dal paese di origine verso il paese di accoglienza, alloggio e qualsiasi altro aspetto pratico, comprese questioni relative alla sicurezza, se rilevanti per il soggiorno, ove opportuno.

7.   Tutoraggio

L’organizzazione di accoglienza (istituto scolastico, organizzazione giovanile, impresa, ecc.) dovrebbe designare meccanismi come il tutoraggio per consigliare i partecipanti ed aiutarli a integrarsi efficacemente nel nuovo contesto, e dovrebbe fungere da punto di contatto per ottenere assistenza permanente.

8.   Riconoscimento

Se un periodo di studi o di tirocinio all’estero è parte integrante di un corso di studi o di formazione ufficiale, questo andrebbe menzionato nel piano di apprendimento e i partecipanti andrebbero aiutati ad ottenere, ove opportuno, riconoscimento e certificazione. Nel piano di apprendimento, l’organizzazione d’invio dovrebbe impegnarsi a riconoscere periodi di mobilità portati a termine con successo. Per altri tipi di mobilità, in particolare quella relativa all’istruzione e alla formazione informali, andrebbe rilasciato un documento adeguato affinché il partecipante possa dimostrare in modo credibile e soddisfacente la propria partecipazione attiva e i risultati dell’apprendimento. In tale contesto, dovrebbe essere promosso l’uso dell’«Europass» (4).

9.   Reintegrazione e valutazione

Al ritorno nel paese d’origine, in particolare al termine di un periodo di mobilità di lunga durata, i partecipanti andrebbero consigliati su come trarre vantaggio dalle competenze e capacità acquisite durante il soggiorno. Ove necessario, alle persone che rientrano da un periodo di mobilità di lunga durata andrebbe fornita assistenza per reintegrarsi nel contesto sociale, educativo o professionale nel paese d’origine. L’esperienza acquisita dovrebbe essere adeguatamente valutata dai partecipanti e dalle organizzazioni responsabili, per determinare se gli obiettivi del piano di lavoro siano stati conseguiti.

10.   Impegni e responsabilità

Le responsabilità derivanti dai criteri di qualità di cui sopra andrebbero concordate tra le organizzazioni d'invio e di accoglienza e i partecipanti. Dovrebbero inoltre essere confermate preferibilmente per iscritto, affinché tutte le parti in causa ne siano pienamente consapevoli.


(1)  Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 14 dicembre 2000, relativa al piano d'azione per la mobilità (GU C 371 del 23.12.2000, pag. 4).

(2)  GU L 215 del 9.8.2001, pag. 30.

(3)  Cfr. pag. 5 della presente Gazzetta ufficiale.

(4)  Decisione n. 2247/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass) (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 6).


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