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Dokument 32002R1973

Regolamento (CE) n. 1973/2002 del Consiglio, del 5 novembre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2026/97 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea

GU L 305 del 7.11.2002, s. 4—5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
edizione speciale in lingua ceca: capitolo 11 tomo 010 pag. 135 - 136

Altre edizioni speciali (ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Právní stav dokumentu Již není platné, Datum konce platnosti: 06/08/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1973/oj

32002R1973

Regolamento (CE) n. 1973/2002 del Consiglio, del 5 novembre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2026/97 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea

Gazzetta ufficiale n. L 305 del 07/11/2002 pag. 0004 - 0005


Regolamento (CE) n. 1973/2002 del Consiglio

del 5 novembre 2002

che modifica il regolamento (CE) n. 2026/97 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CE) n. 2026/97(1), il Consiglio ha adottato norme comuni per la difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi che non sono membri della Comunità europea.

(2) L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2026/97 espone alcune linee guida per il calcolo del vantaggio conferito al beneficiario, tra cui i valori di mercato indicativi in base ai quali misurare l'entità del vantaggio. È conveniente fornire un chiarimento sulle regole da seguire nei casi in cui nel paese in questione manchino tali valori indicativi. In una situazione del genere i valori indicativi vanno determinati adeguando le condizioni vigenti nel paese interessato in base a fattori effettivamente presenti nel paese. Se ciò non risulta fattibile perché, tra l'altro, prezzi o costi non esistono o sono inattendibili, gli opportuni valori indicativi vanno determinati rifacendosi alle condizioni presenti su altri mercati.

(3) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2026/97 dispone che certe sovvenzioni per l'ambiente, la ricerca e lo sviluppo regionale non sono compensabili. Inoltre, ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 5 e 6, del regolamento, è possibile aprire inchieste per stabilire se le sovvenzioni siano compensabili o meno, mentre invece tali inchieste non vanno aperte per determinate sovvenzioni non compensabili. Le disposizioni corrispondenti dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dovevano scadere il 31 dicembre 1999, a meno che i membri dell'OMC non avessero deciso altrimenti. Poiché non è stata presa alcuna decisione in tal senso, queste disposizioni non sono più vigenti. Di conseguenza, occorre valutare se mantenere o meno le disposizioni sulle sovvenzioni non compensabili del regolamento (CE) n. 2026/97. A tale riguardo va rilevato come i principali partner commerciali della Comunità non applichino più queste disposizioni nelle loro inchieste sulle sovvenzioni. In considerazione di ciò e al fine di mantenere l'equilibrio tra diritti e doveri di tale accordo dell'OMC, si ritiene opportuno sopprimere le disposizioni del regolamento (CE) n. 2026/97 relative alle sovvenzioni non compensabili.

(4) L'articolo 28, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2026/97 specifica che, nel caso dell'uso di elementi disponibili, le informazioni utilizzate vengono verificate in relazione a dati provenienti da diverse fonti. Si ritiene utile specificare che tali fonti possono eventualmente anche riferirsi a dati riguardanti il mercato mondiale o altri mercati rappresentativi.

(5) Per la certezza del diritto, è opportuno stabilire che tali modifiche si applicano quanto prima a tutte le nuove inchieste,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2026/97 è modificato nel modo seguente:

1) All'articolo 6, lettera d), è aggiunto il testo seguente: "Se nel paese in cui ha luogo la fornitura o l'acquisto mancano per la merce o il servizio in questione condizioni di mercato che possano essere utilizzate come adeguati valori indicativi, trovano applicazione le norme seguenti:

i) le condizioni di mercato vigenti nel paese interessato vanno adeguate sulla base dei costi, prezzi e altri fattori effettivamente presenti nel paese, secondo un importo appropriato che rifletta le normali condizioni di mercato;

ii) ove necessario, è possibile avvalersi delle condizioni vigenti sul mercato di un altro paese o sul mercato mondiale, di cui il beneficiario può disporre."

2) L'articolo 4 e l'articolo 10, paragrafi 5 e 6, sono soppressi.

3) All'articolo 28, paragrafo 5, è aggiunta la frase seguente: "Tali informazioni possono eventualmente includere dati riguardanti il mercato mondiale o altri mercati rappresentativi."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a tutte le inchieste aperte ai sensi del regolamento (CE) n. 2026/97 dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 5 novembre 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. Pedersen

(1) GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

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