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Document 32001R2004

Regolamento (CE) n. 2004/2001 della Commissione, del 12 ottobre 2001, che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri

GU L 272 del 13.10.2001, p. 7–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2004/oj

32001R2004

Regolamento (CE) n. 2004/2001 della Commissione, del 12 ottobre 2001, che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri

Gazzetta ufficiale n. L 272 del 13/10/2001 pag. 0007 - 0007


Regolamento (CE) n. 2004/2001 della Commissione

del 12 ottobre 2001

che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000(2),

visto il regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1614/2001(4), in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2771/1999 prevede che gli acquisti mediante gara vengano aperti o sospesi dalla Commissione in uno Stato membro non appena si constati che per due settimane consecutive il prezzo di mercato di tale Stato membro si situa, a seconda dei casi, ad un livello inferiore oppure pari o superiore al 92 % del prezzo di intervento.

(2) L'ultimo elenco degli Stati membri nei quali è sospeso l'intervento è stato fissato dal regolamento (CE) n. 1956/2001 della Commissione(5). Questo elenco dev'essere modificato per tener conto dei nuovi prezzi di mercato comunicati dalla Spagna in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2771/1999. Per motivi di chiarezza occorre sostituire tale elenco e abrogare il regolamento (CE) n. 1956/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli acquisti di burro mediante gara, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono sospesi in Belgio, Lussemburgo, Danimarca, Germania, Francia, Grecia, Austria, Portogallo, Paesi Bassi, Finlandia e Regno Unito.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1956/2001 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 13 ottobre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

(2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

(3) GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.

(4) GU L 214 dell'8.8.2001, pag. 20.

(5) GU L 266 del 6.10.2001, pag. 9.

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