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Document 32008L0014

Direttiva 2008/14/CE della Commissione, del 15 febbraio 2008 , recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 42 del 16.2.2008, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/14/oj

16.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 42/43


DIRETTIVA 2008/14/CE DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2008

recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 76/768/CEE vieta l'uso nei prodotti cosmetici di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (qui di seguito CMR), delle categorie 1, 2 e 3, a norma dell'allegato I della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (2). L'utilizzazione delle sostanze classificate nella categoria 3 a norma della direttiva 67/548/CEE può tuttavia essere autorizzata previa valutazione e approvazione da parte del Comitato scientifico dei prodotti di consumo (CSPC).

(2)

Nella misura in cui il CSPC ritiene che il gliossale, sostanza classificata come CMR della categoria 3 a norma dell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, rappresenta un rischio trascurabile se presente in concentrazioni massime pari a 100 ppm nei prodotti cosmetici, occorre modificare conseguentemente l'allegato III della direttiva 76/768/CEE.

(3)

La direttiva 76/768/CEE deve pertanto essere modificata di conseguenza.

(4)

Per garantire il passaggio graduale dalle formule esistenti dei prodotti cosmetici alle formule conformi ai requisiti della presente direttiva, occorre disporre un adeguato periodo transitorio.

(5)

I provvedimenti di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La parte 1 dell'allegato III della direttiva 76/768/CEE è modificata conformemente all'allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano gli opportuni provvedimenti per garantire che i prodotti che non risultano conformi alla presente direttiva non sono commercializzati o distribuiti al destinatario finale dopo il 16 febbraio 2009.

Articolo 3

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il 16 agosto 2008 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Gli Stati membri applicano le disposizioni a decorrere dal 16 novembre 2008.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2008.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/67/CE (GU L 305 del 23.11.2007, pag. 22).

(2)  GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 850); rettifica nella GU L 136 del 29.5.2007, pag. 281.


ALLEGATO

Alla parte 1 dell'allegato III della direttiva 76/768/CEE si aggiunge la seguente voce relativa al gliossale:

Numero d'ordine

Sostanza

Restrizioni

Modalità d'impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta

Campo di applicazione e/o uso

Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito

Altre limitazioni e prescrizioni

a

b

c

d

e

f

«102

Gliossale

Glyoxal (INCI)

CAS No 107-22-2

EINECS No 203-474-9

 

100 mg/kg»

 

 


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