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Document 32005D0257

2005/257/: Decisione del Consiglio, del 14 marzo 2005, che modifica la decisione 2000/256/CE che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad applicare una deroga all’articolo 11 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari

GU L 78 del 24.3.2005, p. 45–46 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 159M del 13.6.2006, p. 279–280 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/257/oj

24.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 78/45


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 2005

che modifica la decisione 2000/256/CE che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad applicare una deroga all’articolo 11 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari

(2005/257/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1), in particolare l’articolo 27, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 2000/256/CE (2) il Consiglio ha autorizzato il Regno dei Paesi Bassi, in deroga alle disposizioni dell’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CE, ad includere, nella base imponibile dell’imposta dovuta sulla fornitura di beni o di servizi, il valore dell’oro utilizzato dal fornitore e fornito dal destinatario, nel caso in cui la fornitura dell’oro al destinatario sia avvenuta in esenzione dall’imposta ai sensi dell’articolo 26 ter della direttiva 77/388/CE.

(2)

Scopo della deroga era di evitare abusi dell’esenzione dell’oro da investimento e prevenire così taluni tipi di evasione o frode fiscale.

(3)

Con lettera protocollata dal segretariato generale della Commissione l’8 settembre 2004, il governo olandese ha chiesto di prorogare la validità della decisione 2000/256/CE, che è scaduta il 31 dicembre 2004.

(4)

A norma dell’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE, la Commissione ha informato gli altri Stati membri, con lettera del 22 novembre 2004, della richiesta presentata dal Regno dei Paesi Bassi. Con lettera del 24 novembre 2004 essa ha comunicato al Regno dei Paesi Bassi che disponeva di tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare la richiesta.

(5)

Secondo le autorità olandesi la deroga autorizzata con la decisione 2000/256/CE è stata efficace nel raggiungere gli intenti sopra indicati.

(6)

Le deroghe ai sensi dell’articolo 27 della direttiva 77/388/CEE, relative alle frodi fiscali in materia di IVA connesse all’esenzione dell’oro da investimento, possono essere incluse in una futura proposta di direttiva intesa a razionalizzare alcune delle deroghe ai sensi di tale articolo.

(7)

È pertanto necessario prorogare la validità della deroga concessa con la decisione 2000/256/CE fino all’entrata in vigore di una direttiva di razionalizzazione delle deroghe ai sensi dell’articolo 27 della direttiva 77/388/CEE, che copra l’evasione fiscale in materia di IVA connessa all’esenzione dell’oro da investimento, o fino al 31 dicembre 2009, se quest’ultima data è anteriore.

(8)

La deroga non inciderà negativamente sulle risorse proprie delle Comunità provenienti dall’IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 2 della decisione 2000/256/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

L’autorizzazione concessa ai sensi dell’articolo 1 scade alla data di entrata in vigore di una direttiva che razionalizzi le deroghe ai sensi dell’articolo 27 della direttiva 77/388/CEE relative alle frodi fiscali in materia di IVA connesse all’esenzione dell’oro da investimento, o il 31 dicembre 2009, se quest’ultima data è anteriore.»

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Articolo 3

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 14 marzo 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN


(1)  GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 35).

(2)  GU L 79 del 30.3.2000, pag. 36.


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