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Document 32005R0468
Commission Regulation (EC) No 468/2005 of 23 March 2005 fixing the rates of the refunds applicable to certain milk products exported in the form of goods not covered by Annex I to the Treaty
Regolamento (CE) n. 468/2005 della Commissione, del 23 marzo 2005, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
Regolamento (CE) n. 468/2005 della Commissione, del 23 marzo 2005, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
GU L 78 del 24.3.2005, p. 9–11
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
24.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 78/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 468/2005 DELLA COMMISSIONE
del 23 marzo 2005
che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 15 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), d), e) e g) del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato II al regolamento (CE) n. 1255/1999. |
(3) |
A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati. |
(4) |
Tuttavia, per taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I al trattato sussiste il rischio che, qualora siano fissati in anticipo tassi di restituzione elevati, si mettano a repentaglio gli impegni assunti in relazione a tali restituzioni. Per prevenire tale rischio è allora necessario adottare gli opportuni provvedimenti cautelativi, senza però precludere la stipula di contratti a lungo termine. Fissando tassi di restituzione specifici per le restituzioni stabilite in anticipo e riguardanti tali prodotti si dovrebbe riuscire a raggiungere entrambi gli obiettivi. |
(5) |
L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1520/2000 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato. |
(6) |
Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti. |
(7) |
Il regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (3), autorizza la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e della crema a prezzo ridotto. |
(8) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 ed elencati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999, esportati sotto forma di merci di cui all'allegato II al regolamento (CE) n. 1255/1999, sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 24 marzo 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2005.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 della Commissione (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 14).
(3) GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 921/2004 della Commissione (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 94).
ALLEGATO
I tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 24 marzo 2005 a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Designazione delle merci |
Tasso delle restituzioni |
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In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni |
Altri |
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ex 0402 10 19 |
Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2): |
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— |
— |
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26,53 |
28,00 |
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ex 0402 21 19 |
Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3): |
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33,12 |
35,31 |
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61,57 |
65,60 |
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ex 0405 10 |
Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6): |
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|
42,55 |
46,00 |
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|
128,43 |
138,25 |
||
|
121,18 |
131,00 |
(1) I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1o febbraio 2005.