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Document 32003L0062

Direttiva 2003/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2003, che modifica le direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di esaconazolo, clofentezina, miclobutanile e procloraz (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 154 del 21.6.2003, p. 70–78 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; abrog. impl. da 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/62/oj

32003L0062

Direttiva 2003/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2003, che modifica le direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di esaconazolo, clofentezina, miclobutanile e procloraz (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 154 del 21/06/2003 pag. 0070 - 0078


Direttiva 2003/62/CE della Commissione

del 20 giugno 2003

che modifica le direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di esaconazolo, clofentezina, miclobutanile e procloraz

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli(1), modificata da ultimo dalla regolamento (CE) n. 806/2003(2), in particolare l'articolo 7,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali(3), modificata da ultimo dalla regolamento (CE) n. 807/2003(4), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2002/79/CE della Commissione(5) stabilisce le quantità massime di residui in rapporto ad alcune combinazioni antiparassitario/prodotto alimentare.

(2) A seguito della pubblicazione della direttiva 2002/79/CE, la Commissione ha ricevuto richieste, suffragate da ulteriori dati, affinché rivedesse i livelli fissati per le quantità massime di residui per talune combinazioni antiparassitario/prodotto alimentare stabilite ai sensi della direttiva 2002/79/CE. Le richieste e i dati sono stati esaminati e, per alcune combinazioni, i dati sono risultati sufficienti a giustificare la fissazione di una quantità massima di residui superiore al limite inferiore di determinazione analitica.

(3) L'esposizione acuta e nel corso della vita dei consumatori a detti antiparassitari attraverso prodotti alimentari che possono contenere residui degli stessi a seguito di loro impieghi in fitoprotezione e, se del caso, in medicina veterinaria è stata esaminata e valutata secondo le procedure e le prassi in uso nella Comunità europea, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità(6); si è calcolato che le quantità massime di residui stabilite nella presente direttiva non comportano il superamento delle assunzioni giornaliere accettabili o delle dosi acute di riferimento.

(4) I partner commerciali comunitari saranno consultati sui valori stabiliti nella presente direttiva tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e si terrà conto delle loro osservazioni in merito a detti valori.

(5) È stato tenuto conto dei pareri del comitato scientifico per le piante, in particolare del parere e delle raccomandazioni riguardanti la protezione dei consumatori di prodotti alimentari trattati con antiparassitari e l'applicazione della metodologia di cui sopra da parte degli Stati membri relatori(7).

(6) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Le quantità massime di residui elencate nell'allegato della presente direttiva sostituiscono quelle elencate nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE per gli antiparassitari in questione.

Articolo 2

Nell'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE le righe seguenti sono sostituite:

">SPAZIO PER TABELLA>"

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31o luglio 2003. Esse ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a partire dal 1o agosto 2003.

Articolo 4

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di tale riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2003.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71.

(2) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

(3) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37.

(4) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36.

(5) GU L 291 del 28.10.2002, pag. 1.

(6) Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta); a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il Comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(7) SCP/RESI/021; SCP/RESI/024.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

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