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Document 32002R1308
Commission Regulation (EC) No 1308/2002 of 18 July 2002 on the issue of system B export licences in the fruit and vegetables sector
Regolamento (CE) n. 1308/2002 della Commissione, del 18 luglio 2002, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli
Regolamento (CE) n. 1308/2002 della Commissione, del 18 luglio 2002, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli
GU L 191 del 19.7.2002, p. 19–19
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Regolamento (CE) n. 1308/2002 della Commissione, del 18 luglio 2002, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli
Gazzetta ufficiale n. L 191 del 19/07/2002 pag. 0019 - 0019
Regolamento (CE) n. 1308/2002 della Commissione del 18 luglio 2002 relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1176/2002(2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 6, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 1110/2002 della Commissione(3), ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare. (2) Tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per le pesche, i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati. Tale superamento pregiudicherebbe il corretto funzionamento del regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli. (3) Per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per le pesche esportate dopo il 18 luglio 2002, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1110/2002 per le pesche la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 18 luglio 2002 e prima del 17 settembre 2002, sono respinte. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 19 luglio 2002. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2002. Per la Commissione J. M. Silva Rodríguez Direttore generale dell'agricoltura (1) GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. (2) GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69. (3) GU L 168 del 27.6.2002, pag. 8.