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Document 32002R1304

Regolamento (CE) n. 1304/2002 della Commissione, del 18 luglio 2002, che rettifica il regolamento (CE) n. 1116/2002 che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2002 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania

GU L 191 del 19.7.2002, p. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1304/oj

32002R1304

Regolamento (CE) n. 1304/2002 della Commissione, del 18 luglio 2002, che rettifica il regolamento (CE) n. 1116/2002 che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2002 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania

Gazzetta ufficiale n. L 191 del 19/07/2002 pag. 0011 - 0012


Regolamento (CE) n. 1304/2002 della Commissione

del 18 luglio 2002

che rettifica il regolamento (CE) n. 1116/2002 che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2002 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1898/97 della Commissione, del 29 settembre 1997, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto dai regolamenti del Consiglio (CE) n. 1727/2000, (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000, (CE) n. 2435/2000 e (CE) n. 2851/2000 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2698/93 e (CE) n. 1590/94(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1006/2001(2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1116/2002 della Commissione(3) ha fissato, nell'allegato II, i quantitativi totali disponibili per il periodo compreso tra il 1o ottobre e il 31 dicembre 2002 per i quali possono essere presentate domande di titoli di esportazione. Si è rilevato un errore nel calcolo di tali quantitativi. Occorre pertanto rettificare il regolamento suddetto.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1116/2002 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 luglio 2002.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2002.

Per la Commissione

J. M. Silva Rodríguez

Direttore generale dell'agricoltura

(1) GU L 267 del 30.9.1997, pag. 58.

(2) GU L 140 del 24.5.2001, pag. 13.

(3) GU L 168 del 27.6.2002, pag. 36.

ALLEGATO

"ALLEGATO II

>SPAZIO PER TABELLA>"

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