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Document 31992D0546

92/546/CEE: Decisione del Consiglio, del 23 novembre 1992, che autorizza il Regno Unito ad applicare una misura di deroga all' articolo 28 sexies, paragrafo 1 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d' affari

GU L 351 del 2.12.1992, p. 34–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1992/546/oj

31992D0546

92/546/CEE: Decisione del Consiglio, del 23 novembre 1992, che autorizza il Regno Unito ad applicare una misura di deroga all' articolo 28 sexies, paragrafo 1 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d' affari

Gazzetta ufficiale n. L 351 del 02/12/1992 pag. 0034 - 0035


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 23 novembre 1992 che autorizza il Regno Unito ad applicare una misura di deroga all'articolo 28 sexies, paragrafo 1 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (92/546/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1), in particolare l'articolo 27,

vista la proposta della Commissione,

considerando che ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1 della direttiva precitata il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare qualsiasi Stato membro ad introdurre misure particolari di deroga a detta direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare taluni frodi o evasioni fiscali;

considerando che la direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica, in vista della soppressione delle frontiere fiscali, la direttiva 77/388/CEE (2), introduce il concetto di acquisti intracomunitari di beni; che le disposizioni relative all'imposizione di acquisti di questo tipo sollevano alcuni problemi nel Regno Unito relativamente alla base imponibile;

considerando che, con decisione del Consiglio (3) ritenuta acquisita in data 11 aprile 1987, conformemente alla procedura prevista all'articolo 27, paragrafo 4 della direttiva 77/388/CEE, il Regno Unito è stato autorizzato a prendere in determinate situazioni misure particolari per determinare la base imponibile di forniture ed importazioni di beni nonché di prestazioni di servizi; che l'autorizzazione accordata l'11 aprile 1987 non contempla gli acquisti intracomunitari;

considerando che il Regno Unito, con lettera registrata alla Commissione il 27 aprile 1992, ha chiesto l'estensione di tale deroga agli acquisti intracomunitari di beni;

considerando che gli altri Stati membri sono stati informati della richiesta del Regno Unito il 21 maggio 1992;

considerando che tale deroga è diretta ad impedire che persone che abbiano tra loro determinati vincoli di carattere familiare, giuridico o economico, precisati nella normativa nazionale, riducano artificiosamente i prezzi degli acquisti intracomunitari in modo da avere un vantaggio sul piano fiscale;

considerando che la misura raccomandata dal Regno Unito consiste nell'autorizzare le autorità competenti ad assumere, per la valutazione della base imponibile, il prezzo del mercato libero, qualora l'operazione risulti avvenuta ad un prezzo inferiore;

considerando che la misura raccomandata ha una portata limitata, in quanto sarebbe applicabile soltanto agli acquisti intracomunitari effettuati da persone che non sono un soggetto passivo totale;

considerando che la misura raccomandata costituisce una deroga all'articolo 28 sexies, paragrafo 1 della direttiva 77/388/CEE;

considerando che l'autorizzazione richiesta sarà temporanea;

considerando che la deroga avrà un effetto positivo sulle risorse proprie della Comunità risultanti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 28 sexies, paragrafo 1 della direttiva 77/388/CEE, il Regno Unito è autorizzato ad introdurre ed applicare, fino al 31 dicembre 1996, una misura particolare che autorizza l'amministrazione competente a prescrivere che, per gli acquisti intracomunitari di beni, venga assunto quale base imponibile il prezzo del mercato libero, quando la persona che acquista i beni non sia un soggetto passivo totale ed abbia con il fornitore determinati vincoli familiari, giuridici o economici, precisati nella normativa nazionale.

Articolo 2

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 1992. Per il Consiglio

Il Presidente

N. LAMONT

(1) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/680/CEE (GU n. L 376 del 31. 12. 1991, pag. 1). (2) GU n. L 376 del 31. 12. 1991, pag. 1. (3) GU n. L 132 del 21. 5. 1987, pag. 22.

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