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Document 31992D0545

92/545/CEE: Decisione del Consiglio, del 23 novembre 1992, che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad applicare una misura di deroga all' articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d' affari

GU L 351 del 2.12.1992, p. 33–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1992/545/oj

31992D0545

92/545/CEE: Decisione del Consiglio, del 23 novembre 1992, che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad applicare una misura di deroga all' articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d' affari

Gazzetta ufficiale n. L 351 del 02/12/1992 pag. 0033 - 0033


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 23 novembre 1992 che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad applicare una misura di deroga all'articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (92/545/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1), in particolare l'articolo 27,

vista la proposta della Commissione,

considerando che ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1 della direttiva precitata, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare qualsiasi Stato membro ad introdurre misure particolari di deroga a detta direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali;

considerando che il Regno dei Paesi Bassi, con lettera registrata alla Commissione l'11 febbraio 1992, ha chiesto di essere autorizzato a prendere nel settore della confezione una particolare misura di deroga dell'articolo 21, punto 1, lettera a) della direttiva precitata;

considerando che tale misura è diretta a combattere le frodi commesse a livello della relazione tra le imprese di confezione, che lavorano per catene di negozi, e i piccoli laboratori di confezione (subappaltatori) a cui le imprese di confezione affidano tutta la propria produzione; che questo tipo di frode - consistente nella fatturazione dell'IVA all'impresa di confezione che opera la deduzione dell'imposta senza che il subappaltatore ne versi l'importo al Tesoro - è difficile da eliminare nell'attuale sistema di riscossione dell'IVA;

considerando che la misura raccomandata dal Regno dei Paesi Bassi consiste nel riscuotere presso l'impresa di confezione l'IVA di cui il subappaltatore, in virtù dell'articolo 21 della direttiva 77/388/CEE, sarebbe normalmente debitore;

considerando che tale misura di deroga non avrà una incidenza negativa sulle risorse proprie della Comunità risultanti dall'IVA;

considerando che tale misura di deroga sarà temporanea; che ciò permetterà di valutarne gli effetti dopo un certo periodo di applicazione;

considerando che la Commissione presenterà al Consiglio, entro il 31 dicembre 1996, una relazione sull'applicazione dell'autorizzazione, eventualmente corredata da una proposta di decisione di proroga dell'autorizzazione;

considerando che gli altri Stati membri sono stati informati in data 10 marzo 1992 della domanda presentata dal Regno dei Paesi Bassi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 77/388/CEE, il Regno dei Paesi Bassi è autorizzato, fino al 31 dicembre 1996, ad applicare nel settore della confezione un sistema di trasferimento dell'obbligo di versare l'IVA al Tesoro dal subappaltatore all'impresa di confezione (imprenditore principale).

Articolo 2

Alla luce di una relazione della Commissione sull'applicazione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, eventualmente corredata da una proposta di decisione, il Consiglio, deliberando sulla base di tale proposta, stabilisce, entro il 31 dicembre 1996, se prorogare detta autorizzazione.

Articolo 3

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 1992. Per il Consiglio

Il Presidente

N. LAMONT

(1) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/680/CEE (GU n. L 376 del 31. 12. 1991, pag. 1).

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