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Document 62023CN0040

Causa C-40/23 P: Impugnazione proposta il 26 gennaio 2023 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 16 novembre 2022, causa T-469/20, Regno dei Paesi Bassi / Commissione

GU C 173 del 15.5.2023, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 173/14


Impugnazione proposta il 26 gennaio 2023 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 16 novembre 2022, causa T-469/20, Regno dei Paesi Bassi / Commissione

(Causa C-40/23 P)

(2023/C 173/20)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky, H. van Vliet, I. Georgiopoulos, agenti)

Altra parte nel procedimento: Regno dei Paesi Bassi

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 16 novembre 2022, causa T-469/20, Regno dei Paesi Bassi/Commissione, EU:T:2022:713;

respingere il quarto e il quinto motivo di ricorso dedotti nella causa T-469/20;

avvalersi della facoltà di statuire definitivamente sulla controversia ai sensi dell’articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia, e dichiarare il ricorso integralmente infondato;

condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce un motivo unico, articolato in due parti.

La decisione della Commissione controversa in primo grado (1) (in prosieguo: la «decisione») ha dichiarato una misura compatibile con il mercato interno, senza pronunciarsi definitivamente sulla questione se tale misura costituisse un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Nella prima parte, la ricorrente afferma che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel ritenere che la Commissione possa emettere una decisione di non sollevare obiezioni ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589 (2) soltanto se si è previamente pronunciata sulla questione se la misura che essa esamina costituisca un aiuto di Stato. La Commissione sostiene che i diversi metodi di interpretazione del diritto dell’Unione non suffragano tale conclusione. In particolare, la Commissione afferma che la sentenza impugnata è in contrasto con l’obiettivo del diritto dell’Unione di chiarire rapidamente se una misura sia compatibile con il mercato interno. Infatti, nel caso in cui la sentenza dovesse essere confermata, ciò potrebbe comportare l’obbligo per la Commissione di svolgere un esame lungo e non necessario riguardo al fatto se una determinata misura presenti tutti gli elementi di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, benché essa sia comunque convinta che tale misura è compatibile con il mercato interno.

Nella seconda parte, la ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel ritenere che la decisione violi il principio della certezza del diritto. Al contrario, la decisione ha rafforzato la certezza del diritto nel chiarire la compatibilità della misura con il mercato interno, non appena la Commissione è giunta a tale conclusione.


(1)  Decisione C(2020) 2998 final della Commissione, del 12 maggio 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.54537 (2020/NN) — Paesi Bassi, Divieto di utilizzo del carbone per la produzione di energia elettrica nei Paesi Bassi.

(2)  Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).


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