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Document 62021TN0215

Causa T-215/21: Ricorso proposto il 15 aprile 2021 — SMA Mineral / Commissione

GU C 297 del 26.7.2021, p. 44–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 297/44


Ricorso proposto il 15 aprile 2021 — SMA Mineral / Commissione

(Causa T-215/21)

(2021/C 297/55)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: SMA Mineral (Filipstad, Svezia) (rappresentante: E. Larsson)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione (UE) 2021/355 del 25 febbraio 2021, per quanto riguarda l’articolo 1, paragrafo 2;

stabilire che l’impianto proposto dalla Svezia al punto 12 (ID SE000000000000419 nella lista NIM) sia ammesso alle assegnazioni a titolo gratuito delle quote di emissione di gas a effetto serra in conformità all’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’asserto che l’articolo 16, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/331 non sia applicabile e che la motivazione della decisione contestata non abbia, pertanto, fondamento giuridico.

L’asserto della Commissione secondo cui le emissioni dovrebbero valere in misura doppia è errato. Per l’impianto SMA Sandarne tali emissioni non valgono affatto in misura doppia né hanno mai potuto essere valutate in tal modo. La decisione della Commissione di non includere l’impianto SMA Sandarne tra gli impianti che ricevono un’assegnazione a titolo gratuito delle quote di emissione, alla luce del criterio di valutazione del prodotto in base alla calce, è pertanto errata e priva di fondamento giuridico.

2.

Secondo motivo, vertente sull’asserto che ha decisione contestata è incompatibile con la normativa dell’Unione europea e, in particolare, con il regolamento (UE) 2019/331 e con la direttiva 2003/87/CE.

L’asserto della Commissione secondo cui le emissioni dovrebbero essere valutate in misura doppia è errato. La decisione di negare, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/331, l’assegnazione di quote di emissione all’impianto SMA Sandarne, alla luce del criterio di valutazione del prodotto in base alla calce è pertanto errata.

3.

Terzo motivo, vertente sull’asserto che la decisione contestata non garantisce un’adeguata osservanza dei diritti fondamentali della ricorrente e viola il principio di proporzionalità.

La Commissione non ha considerato, nella decisione contestata, il significato economico dell’assegnazione a titolo gratuito delle quote di emissione della ricorrente, che incidono anche sull’occupazione nell’ambito dello sviluppo economico e commerciale della ricorrente a lungo termine, ma anche sulla competitività della ricorrente comparata ad altri operatori sul mercato che forniscono un prodotto equivalente. La Commissione non ha preso in sufficiente considerazione il principio di proporzionalità, che richiede l’adozione di misure di transizione allorché un determinato operatore economico è onerato da costi superiori rispetto a quelli di altri operatori economici sullo stesso mercato.

4.

Quarto motivo, vertente sulla considerazione che la decisione contestata introduce una distorsione della concorrenza.

I produttori di calce viva ricavata dalla materia di calcare grezzo ricevono un’assegnazione a titolo gratuito di diritti di emissione secondo il criterio di valutazione del prodotto in base alla calce. L’acquisto di calce viva sotto forma di fluido proveniente dal mulino dall’impianto SMA Sandarne svolge per l’acquirente la stessa funzione dell’acquisto della calce viva in base al materiale della pietra vergine a crudo. Conferendo un’assegnazione a titolo gratuito di diritti di emissione a un prodotto a base di calce ma non all’altro vuol dire che la concorrenza tra due prodotti che svolgono la stessa funzione dell’impianto a mulino del fluido di calce non avverrà in termini paritari.


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