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Document 62019TA0303

Causa T-303/19: Sentenza del Tribunale del 9 giugno 2021 — Yanukovych / Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei fondi – Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Obbligo del Consiglio di verificare che la decisione di un’autorità di uno Stato terzo sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva»)

GU C 297 del 26.7.2021, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 297/34


Sentenza del Tribunale del 9 giugno 2021 — Yanukovych / Consiglio

(Causa T-303/19) (1)

(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina - Congelamento dei fondi - Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche - Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco - Obbligo del Consiglio di verificare che la decisione di un’autorità di uno Stato terzo sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva»)

(2021/C 297/40)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Viktor Fedorovych Yanukovych (Rostov sul Don, Russia) (rappresentanti: M. Anderson, R. Kiddell, solicitors, E. Dean e J. Marjason-Stamp, barristers)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: P. Mahnič, A. Vitro e T. Haas agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2019/354 del Consiglio, del 4 marzo 2019, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2019, L 64, pag. 7), e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/352 del Consiglio, del 4 marzo 2019, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2019, L 64, pag. 1), nella parte in cui tali atti mantengono il nome del ricorrente nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano dette misure restrittive.

Dispositivo

1)

La decisione (PESC) 2019/354 del Consiglio, del 4 marzo 2019, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/352 del Consiglio, del 4 marzo 2019, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, sono annullati nella parte in cui il nome del sig. Viktor Fedorovych Yanukovych è stato mantenuto nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano dette misure restrittive.

2)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.


(1)  GU C 238 del 15.7.2019.


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