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Document 62019TN0704

Causa T-704/19: Ricorso proposto il 15 ottobre 2019 - FGSZ/ACER

GU C 406 del 2.12.2019, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 406/42


Ricorso proposto il 15 ottobre 2019 - FGSZ/ACER

(Causa T-704/19)

(2019/C 406/52)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FGSZ) (Siófok, Ungheria) (rappresentanti: M. Horányi, N. Niejahr e S. Zakka, avvocati)

Convenuta: Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione dell’ACER n. 5/2019, del 9 aprile 2019, sulla proposta di progetto di capacità incrementale per il punto di interconnessione Mosonmagyaróvár (in prosieguo: il «progetto HUAT»), come confermata dalla decisione della commissione dei ricorsi dell’Agenzia del 6 agosto 2019 nel procedimento numero A-004-2019 (in prosieguo: la «decisione della commissione dei ricorsi»);

in subordine, annullare la decisione impugnata come confermata dalla decisione della commissione dei ricorsi e dichiarare nullo l’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della decisione impugnata nei limiti in cui la ricorrente è obbligata a effettuare una fase vincolante per la commercializzazione della capacità incrementale al livello di offerta I e al livello di offerta II del progetto HUAT nonché l’articolo 2, paragrafo 4, della decisione impugnata nei limiti in cui esso obbliga la ricorrente ad attuare il progetto HUAT in caso di esito positivo del test economico che deve essere effettuato;

in ulteriore subordine, annullare la decisione della commissione dei ricorsi;

condannare l’ACER a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla ricorrente in relazione al presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce dieci motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che l’ACER non aveva competenza ad adottare la decisione impugnata.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte dell’ACER dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a) del regolamento 713/2009 (1) nell’aver obbligato la ricorrente ad attuare il progetto HUAT.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione da parte dell’ACER dell’articolo 28, paragrafo 1, lettera d) e dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/459 (2) nell’aver modificato i parametri del test economico richiesti dall’articolo 22, paragrafo 1, di tale regolamento.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione da parte dell’ACER dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/459 nel non aver incluso il valore attuale dell'aumento stimato dei ricavi consentiti o previsti della ricorrente nella capacità incrementale.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione da parte dell’ACER dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/459 nel non aver adeguatamente analizzato e preso in considerazione tutte le eventuali conseguenze negative per la concorrenza o per l'efficace funzionamento del mercato interno del gas del progetto HUAT.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione da parte dell’ACER dell’articolo 194, paragrafo 1, TFUE nel non aver preso in considerazione il principio di solidarietà energetica che avrebbe richiesto all’ACER di prendere in considerazione l’interesse di altri soggetti e di evitare di adottare provvedimenti che avrebbero leso gli interessi dell’Unione o di uno Stato membro.

7.

Settimo motivo, vertente sul fatto che l’ACER ha violato gli articoli 17, 18 e 51 della Carta dei diritti fondamentali e ha violato la libertà d'impresa della ricorrente e il suo diritto di proprietà nell’adottare la decisione impugnata.

8.

Ottavo motivo, vertente sulla violazione da parte dell’ACER dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali nell’aver accettato di deferire il caso prima che il fascicolo fosse sufficientemente preparato e nel non aver accertato né considerato tutti i fatti pertinenti.

9.

Nono motivo, vertente sul fatto che la commissione dei ricorsi ha violato i diritti della difesa della ricorrente nel non averle concesso un termine sufficiente per replicare al controricorso e per analizzare la controreplica prima dell’udienza.

10.

Decimo motivo, vertente sul fatto che la decisione della commissione dei ricorsi è viziata da un errore manifesto nell’interpretazione del diritto dell’Unione in quanto essa non ha effettuato un riesame e una valutazione completi della legittimità della decisione impugnata.


(1)  Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (GU L 211, 14.08.2009, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) 2017/459 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di allocazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas e che abroga il regolamento (UE) n. 984/2013 (GU L 72, 17.03.2017, pag. 1).


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