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Document 62019TN0700

Causa T-700/19: Ricorso proposto l’11 ottobre 2019 – Al-Gaoud/Consiglio

GU C 406 del 2.12.2019, p. 41–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 406/41


Ricorso proposto l’11 ottobre 2019 – Al-Gaoud/Consiglio

(Causa T-700/19)

(2019/C 406/51)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Abdel Majid Al-Gaoud (Giza, Egitto) (rappresentante: S. Bafadhel, Barrister)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione (PESC) 2019/1299 del Consiglio, del 31 luglio 2019, che attua la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente nell’elenco di cui agli allegati II e IV della decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1292 del Consiglio, del 31 luglio 2019, che attua l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente nell’elenco di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia;

condannare il convenuto alle spese sostenute in relazione al procedimento dinanzi al Tribunale conformemente al regolamento del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione di esecuzione (PESC) 2019/1299 del Consiglio, del 31 luglio 2019, che attua la decisione (PESC) 2015/1333 e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1292 del Consiglio, del 31 luglio 2019, che attua l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44 non rivelano alcun fondamento giuridico per il mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco, nonostante il cambiamento fondamentale delle circostanze in Libia. Il Consiglio asseritamente non ha fornito una motivazione individuale, specifica e concreta degli atti impugnati, i quali non sono correttamente fondati su alcun atto invocato a sostegno.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che gli atti impugnati violano i diritti fondamentali del ricorrente, incluso il diritto alla salute, il diritto alla vita familiare, il diritto di proprietà e il diritto a una difesa effettiva, come garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Gli atti impugnati non sono né necessari né adeguati a un qualsiasi scopo legittimo e costituiscono un’ingerenza indefinita e sproporzionata nei diritti fondamentali del ricorrente.


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