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Document 62017TA0755

Causa T-755/17: Sentenza del Tribunale del 20 settembre 2019 – Germania/ECHA [«REACH – Valutazione delle sostanze – Benpat – Persistenza – Decisione dell’ECHA di richiesta di informazioni supplementari – Articolo 51, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1907/2006 – Ricorso proposto dinanzi alla commissione di ricorso – Missione della commissione di ricorso – Procedimento contraddittorio – Natura del controllo – Intensità del controllo – Competenze della commissione di ricorso – Articolo 93, paragrafo 3, del regolamento n. 1907/2006 – Attribuzione di competenze ad agenzie dell’Unione – Principio di attribuzione – Principio di sussidiarietà – Proporzionalità – Obbligo di motivazione»]

GU C 406 del 2.12.2019, p. 27–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 406/27


Sentenza del Tribunale del 20 settembre 2019 – Germania/ECHA

(Causa T-755/17) (1)

(«REACH - Valutazione delle sostanze - Benpat - Persistenza - Decisione dell’ECHA di richiesta di informazioni supplementari - Articolo 51, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1907/2006 - Ricorso proposto dinanzi alla commissione di ricorso - Missione della commissione di ricorso - Procedimento contraddittorio - Natura del controllo - Intensità del controllo - Competenze della commissione di ricorso - Articolo 93, paragrafo 3, del regolamento n. 1907/2006 - Attribuzione di competenze ad agenzie dell’Unione - Principio di attribuzione - Principio di sussidiarietà - Proporzionalità - Obbligo di motivazione»)

(2019/C 406/35)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: inizialmente T. Henze et D. Klebs, successivamente D. Klebs, agenti)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (rappresentanti: inizialmente M. Heikkilä, W. Broere e C. Jacquet, successivamente W. Broere, C. Jacquet e L. Bolzonello, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Konstantinidis, R. Lindenthal e M. Noll-Ehlers, agenti) Envigo Consulting Ltd (Huntingdon, Regno Unito) e Djchem Chemicals Poland S.A. (Wołomin, Polonia) (rappresentanti: R. Cana, É. Mullier e H. Widemann, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale della decisione A-026-2015 della commissione di ricorso dell’ECHA, dell’8 settembre 2017, nella parte in cui essa ha parzialmente annullato la decisione dell’ECHA del 1o ottobre 2015 che impone la realizzazione di sperimentazioni complementari relative alla sostanza benpat (CAS 68953-84-4).

Dispositivo

1)

La decisione A-026-2015 della commissione di ricorso dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), dell’8 settembre 2017, è annullata nella parte in cui, al punto 3 del dispositivo di tale decisione, la commissione di ricorso ha deciso che l’affermazione sul bioaccumulo contenuta nella motivazione della decisione dell’ECHA, del 1o ottobre 2015, che impone la realizzazione di sperimentazioni complementari relative alla sostanza benpat (CAS 68953-84-4), dovrebbe essere rimossa.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese, le spese sostenute dall’ECHA nonché quelle sostenute dalla Envigo Consulting Ltd e dalla Djchem Chemicals Poland S.A.

4)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 32 del 29.1.2018.


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