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Document 62019TN0211

Causa T-211/19: Ricorso proposto il 5 aprile 2019 — Le Pen/Parlamento

GU C 187 del 3.6.2019, p. 84–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 187/84


Ricorso proposto il 5 aprile 2019 — Le Pen/Parlamento

(Causa T-211/19)

(2019/C 187/90)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Jean-Marie Le Pen (Saint-Cloud, Francia) (rappresentante: F. Wagner, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Parlamento europeo P8_TA-PROV(2019)0136, del 12 marzo 2019, sulla domanda di revoca dell’immunità del ricorrente 2018/2247(IMM), e che revoca effettivamente l’immunità del ricorrente

condannare il Parlamento alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 9 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea (GU 2010, C 83, pag. 266), dell’articolo 5, paragrafi 1 e 5, del regolamento interno del Parlamento europeo (GU 2005, L 44, pag. 1) e delle comunicazioni ai membri nn. 11/2003 e 11/2016

2.

Secondo motivo, vertente sullo sviamento di procedura. Il ricorrente considera che accettando la revoca dell’immunità parlamentare del ricorrente, il Parlamento consente al giudice istruttore francese di sostituirsi, per il periodo 2009-2014, al segretario generale del Parlamento e viola pertanto l’articolo 68, paragrafo 1, delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo che conferisce competenza esclusiva a detto segretario generale per decidere dell’indebito o per disporre l’emissione di un titolo esecutivo nei confronti del deputato europeo interessato.

3.

Terzo motivo, vertente sullo sviamento di potere, sullo sviamento di procedura e sulla violazione del termine ragionevole per l’azione penale. Il ricorrente fa valere che il Parlamento ha commesso uno sviamento di procedura che incide sull’esercizio da parte del ricorrente dei suoi diritti della difesa, in quanto dopo quasi tre mandati senza alcun reclamo da parte del segretario generale del Parlamento, il ricorrente non ha ritenuto necessario conservare prove del lavoro dei suoi assistenti e non gli è possibile fornire risposte al giudice.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 43 della comunicazione ai membri n.11/2016, in quanto la finalità sottesa all’azione penale è quella di rendere più difficile l’attività dei deputati di uno dei principali partiti di opposizione al Parlamento.


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