EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018TA0303

Causa T-303/18 RENV: Sentenza del Tribunale del 10 aprile 2019 — AV/Commissione («Funzione pubblica — Agenti temporanei — Assunzione — Articolo 13 del RAA — Visita medica che precede l’assunzione — Dichiarazioni incomplete in sede di visita medica — Mancata dichiarazione di una malattia da parte dell’interessato — Scoperta successiva da parte dell’AACC — Articolo 32 del RAA — Applicazione retroattiva di cinque anni di una riserva medica — Adizione della commissione di invalidità — Termine ragionevole — Responsabilità — Danno morale»)

GU C 187 del 3.6.2019, p. 75–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 187/75


Sentenza del Tribunale del 10 aprile 2019 — AV/Commissione

(Causa T-303/18 RENV) (1)

(«Funzione pubblica - Agenti temporanei - Assunzione - Articolo 13 del RAA - Visita medica che precede l’assunzione - Dichiarazioni incomplete in sede di visita medica - Mancata dichiarazione di una malattia da parte dell’interessato - Scoperta successiva da parte dell’AACC - Articolo 32 del RAA - Applicazione retroattiva di cinque anni di una riserva medica - Adizione della commissione di invalidità - Termine ragionevole - Responsabilità - Danno morale»)

(2019/C 187/80)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: AV (rappresentante: J.-N. Louis, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Bohr et L. Vernier, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE e volto, da un lato, all’annullamento della decisione della Commissione del 16 settembre 2014 con cui l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione di detta istituzione ha deciso di applicare al ricorrente la riserva medica di cui all’articolo 32 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea e di negargli il beneficio dell’indennità di invalidità e, dall’altro, al risarcimento del danno dal medesimo asseritamente subito per effetto di tale decisione.

Dispositivo

1)

Le domande di annullamento sono respinte.

2)

La Commissione europea è condannata a versare ad AV un importo di EUR 3 000.

3)

Le domande di risarcimento sono respinte per la restante parte.

4)

AV e la Commissione sopporteranno ciascuno le rispettive spese riguardanti il procedimento iniziale dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea, a titolo del ricorso nella causa F-91/15, nonché il presente procedimento di rinvio, a titolo della causa T-303/18 RENV.


(1)  GU C 406 del 7.12.2015 (causa inzialmente iscritta al ruolo del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea col numero F-91/15 e trasferita al Tribunale dell’Unione europea il 1o settembre 2016).


Top