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Document 62017TA0319

Causa T-319/17: Sentenza del Tribunale 9 aprile 2019 — Aldridge e a./Commissione («Funzione pubblica — Agenti temporanei — OLAF — Contratti a tempo indeterminato — Decisione del direttore dell’OLAF che istituisce una riclassificazione unica al grado superiore — Richiesta di avviare un esercizio di riclassificazione annuale — Misura di carattere generale — Termine di ricorso — Dies a quo — Pubblicazione in Intranet — Irricevibilità»)

GU C 187 del 3.6.2019, p. 71–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 187/71


Sentenza del Tribunale 9 aprile 2019 — Aldridge e a./Commissione

(Causa T-319/17) (1)

(«Funzione pubblica - Agenti temporanei - OLAF - Contratti a tempo indeterminato - Decisione del direttore dell’OLAF che istituisce una riclassificazione unica al grado superiore - Richiesta di avviare un esercizio di riclassificazione annuale - Misura di carattere generale - Termine di ricorso - Dies a quo - Pubblicazione in Intranet - Irricevibilità»)

(2019/C 187/75)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Adam Aldridge (Schaerbeek, Belgio) e gli altri 32 ricorrenti, i cui nomi sono elencati nell’allegato della sentenza (rappresentanti: S. Rodrigues, A. Tymen e A. Champetier, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente L. Radu Bouyon e M. Mensi, successivamente L. Radu Bouyon e G. Berscheid, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione del direttore generale dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) del 15 luglio 2016, di rigetto della richiesta dei ricorrenti di mettere in atto un esercizio annuale di riclassificazione, e altresì della decisione del direttore generale dell'OLAF del 13 febbraio 2017, di rigetto del reclamo proposto contro la decisione del 15 luglio 2016 e, d’altro lato, al risarcimento dei danni materiali e morali che i ricorrenti asseriscono di aver subito.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Adam Aldridge e gli altri agenti ed ex agenti temporanei dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), i cui nomi sono elencati in allegato, sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 249 del 31.7.2017


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