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Document 62017TA0108

Causa T-108/17: Sentenza del Tribunale del 4 aprile 2019 — ClientEarth/Commissione [«REACH — Regolamento (CE) n. 1907/2006 — Ftalato di bis (2-etilesile) (DEHP) — Rigetto in quanto infondata di una richiesta di riesame interno di una decisione di autorizzazione di immissione in commercio — Errore di diritto — Errore manifesto di valutazione — Articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006»]

GU C 187 del 3.6.2019, p. 66–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 187/66


Sentenza del Tribunale del 4 aprile 2019 — ClientEarth/Commissione

(Causa T-108/17) (1)

(«REACH - Regolamento (CE) n. 1907/2006 - Ftalato di bis (2-etilesile) (DEHP) - Rigetto in quanto infondata di una richiesta di riesame interno di una decisione di autorizzazione di immissione in commercio - Errore di diritto - Errore manifesto di valutazione - Articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006»)

(2019/C 187/70)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ClientEarth (Londra, Regno Unito) (rappresentante: A. Jones, barrister)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara, R. Lindenthal e K. Mifsud-Bonnici, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (rappresentanti: M. Heikkilä e W. Broere, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della lettera della Commissione del 7 dicembre 2016, con la quale tale istituzione ha respinto una richiesta di riesame interno del 2 agosto 2016 presentata dalla ricorrente contro la decisione di esecuzione C(2016) 3549 final della Commissione, del 16 giugno 2016, relativa alla concessione di un’autorizzazione per gli usi di ftalato di bis (2-etilesile) (DEHP) a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ClientEarth è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

L’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 121 del 18.4.2017.


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