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Document 62015TA0182

Causa T-182/15: Sentenza del Tribunale del 9 aprile 2019 — Sopra Steria Group/Parlamento («Appalti pubblici di servizi — Gara d’appalto — Prestazione di servizi informatici presso il Parlamento e altreistituzioni e organi dell’Unione — Esclusione dalle procedure di aggiudicazione di appalti — Potenziale conflitto d’interessi — Omessa fornitura delle informazioni richieste dall’amministrazione aggiudicatrice — Articolo 107, paragrafo 1, lettera b), del regolamento finanziario — Trasparenza — Proporzionalità — Parità di trattamento — Articolo 102, paragrafo 1, del regolamento finanziario»)

GU C 187 del 3.6.2019, p. 58–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 187/58


Sentenza del Tribunale del 9 aprile 2019 — Sopra Steria Group/Parlamento

(Causa T-182/15) (1)

(«Appalti pubblici di servizi - Gara d’appalto - Prestazione di servizi informatici presso il Parlamento e altre istituzioni e organi dell’Unione - Esclusione dalle procedure di aggiudicazione di appalti - Potenziale conflitto d’interessi - Omessa fornitura delle informazioni richieste dall’amministrazione aggiudicatrice - Articolo 107, paragrafo 1, lettera b), del regolamento finanziario - Trasparenza - Proporzionalità - Parità di trattamento - Articolo 102, paragrafo 1, del regolamento finanziario»)

(2019/C 187/61)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sopra Steria Group SA (Annecy-le-Vieux, Francia) (rappresentanti: B. Simon e L. Tapper Brandberg, agenti)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: B. Simon e L. Tapper Brandberg, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: CGI Luxembourg SA (Bertrange, Lussemburgo), e Intrasoft International SA (Lussembugro, Lussemburgo) (rappresentanti: N. Korogiannakis, avvocato)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento delle decisioni del Parlamento, adottate nell’ambito del procedimento di gara d’appalto PE/ITEC-ITS14 relativa alla prestazione di servizi informatici presso il Parlamento e altre istituzioni e organi dell’Unione europea, di respingere le offerte dei consorzi IBI IUS e STEEL, dei quali fa parte la ricorrente, per i lotti nn. 2 e 3.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Sopra Steria Group SA sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Parlamento europeo.

3)

La CGI Luxembourg SA e la Intrasoft International SA sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 262 del 10.8.2015.


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