EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62017CA0487
Joined Cases C-487/17 to C 489/17: Judgment of the Court (Tenth Chamber) of 28 March 2019 (request for a preliminary ruling from the Corte suprema di cassazione — Italy) — Criminal proceedings against Alfonso Verlezza and Others (Reference for a preliminary ruling — Environment — Directive 2008/98/EC and Decision 2000/532/EC — Waste — Classification as hazardous waste — Waste which may be assigned codes for both hazardous waste and non-hazardous waste)
Cause riunite da C-487/17 a C-489/17: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 28 marzo 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Procedimenti penali a carico di Alfonso Verlezza e altri (Rinvio pregiudiziale — Ambiente — Direttiva 2008/98/CE e decisione 2000/532/CE — Rifiuti — Classificazione come rifiuti pericolosi — Rifiuti ai quali possono essere assegnati codici corrispondenti a rifiuti pericolosi e a rifiuti non pericolosi)
Cause riunite da C-487/17 a C-489/17: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 28 marzo 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Procedimenti penali a carico di Alfonso Verlezza e altri (Rinvio pregiudiziale — Ambiente — Direttiva 2008/98/CE e decisione 2000/532/CE — Rifiuti — Classificazione come rifiuti pericolosi — Rifiuti ai quali possono essere assegnati codici corrispondenti a rifiuti pericolosi e a rifiuti non pericolosi)
GU C 187 del 3.6.2019, p. 17–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
3.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 187/17 |
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 28 marzo 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Procedimenti penali a carico di Alfonso Verlezza e altri
(Cause riunite da C-487/17 a C-489/17) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 2008/98/CE e decisione 2000/532/CE - Rifiuti - Classificazione come rifiuti pericolosi - Rifiuti ai quali possono essere assegnati codici corrispondenti a rifiuti pericolosi e a rifiuti non pericolosi)
(2019/C 187/19)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Corte suprema di cassazione
Imputati nei procedimenti principali
Alfonso Verlezza, Riccardo Traversa, Irene Cocco, Francesco Rando, Carmelina Scaglione, Francesco Rizzi, Antonio Giuliano, Enrico Giuliano, Refecta Srl, E. Giovi Srl, Vetreco Srl, SE.IN Srl
Dispositivo
1) |
L’allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, come modificata dal regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, nonché l’allegato della decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi, come modificata dalla decisione 2014/955/UE della Commissione, del 18 dicembre 2014, devono essere interpretati nel senso che il detentore di un rifiuto che può essere classificato sia con codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia con codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi, ma la cui composizione non è immediatamente nota, deve, ai fini di tale classificazione, determinare detta composizione e ricercare le sostanze pericolose che possano ragionevolmente trovarvisi onde stabilire se tale rifiuto presenti caratteristiche di pericolo, e a tal fine può utilizzare campionamenti, analisi chimiche e prove previsti dal regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) o qualsiasi altro campionamento, analisi chimica e prova riconosciuti a livello internazionale. |
2) |
Il principio di precauzione deve essere interpretato nel senso che, qualora, dopo una valutazione dei rischi quanto più possibile completa tenuto conto delle circostanze specifiche del caso di specie, il detentore di un rifiuto che può essere classificato sia con codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia con codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi si trovi nell’impossibilità pratica di determinare la presenza di sostanze pericolose o di valutare le caratteristiche di pericolo che detto rifiuto presenta, quest’ultimo deve essere classificato come rifiuto pericoloso. |