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Document 62017CA0297

Cause riunite C-279/17, C-318/17, C-319/17 e C-438/17: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 marzo 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Bashar Ibrahim (C-297/17), Mahmud Ibrahim e a. (C-318/17), Nisreen Sharqawi, Yazan Fattayrji, Hosam Fattayrji (C-319/17)/Bundesrepublik Deutschland, Bundesrepublik Deutschland/Taus Magamadov (C-438/17) (Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale — Direttiva 2013/32/UE — Articolo 33, paragrafo 2, lettera a) — Rigetto da parte delle autorità di uno Stato membro di una domanda di asilo in quanto inammissibile per la precedente concessione di una protezione sussidiaria in un altro Stato membro — Articolo 52 — Ambito di applicazione ratione temporis di tale direttiva — Articoli 4 e 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Carenze sistemiche nella procedura di asilo in tale altro Stato membro — Rigetto sistematico delle domande d’asilo — Rischio effettivo e acclarato di subire un trattamento inumano o degradante — Condizioni di vita dei beneficiari di una protezione sussidiaria in quest’ultimo Stato)

GU C 187 del 3.6.2019, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 187/11


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 marzo 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Bashar Ibrahim (C-297/17), Mahmud Ibrahim e a. (C-318/17), Nisreen Sharqawi, Yazan Fattayrji, Hosam Fattayrji (C-319/17)/Bundesrepublik Deutschland, Bundesrepublik Deutschland/Taus Magamadov (C-438/17)

(Cause riunite C-279/17, C-318/17, C-319/17 e C-438/17) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale - Direttiva 2013/32/UE - Articolo 33, paragrafo 2, lettera a) - Rigetto da parte delle autorità di uno Stato membro di una domanda di asilo in quanto inammissibile per la precedente concessione di una protezione sussidiaria in un altro Stato membro - Articolo 52 - Ambito di applicazione ratione temporis di tale direttiva - Articoli 4 e 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Carenze sistemiche nella procedura di asilo in tale altro Stato membro - Rigetto sistematico delle domande d’asilo - Rischio effettivo e acclarato di subire un trattamento inumano o degradante - Condizioni di vita dei beneficiari di una protezione sussidiaria in quest’ultimo Stato)

(2019/C 187/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrenti: Bashar Ibrahim (C-297/17), Mahmud Ibrahim, Fadwa Ibrahim, Bushra Ibrahim, Mohammad Ibrahim, Ahmad Ibrahim (C-318/17), Nisreen Sharqawi, Yazan Fattayrji, Hosam Fattayrji (C-319/17), Bundesrepublik Deutschland (C-438/17)

Convenuti: Bundesrepublik Deutschland (C-297/17, C-318/17, C-319/17), Taus Magamadov (C-438/17)

Dispositivo

1)

L’articolo 52, primo comma, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, deve essere interpretato nel senso che consente ad uno Stato membro di prevedere un’immediata applicazione della disposizione nazionale che traspone il paragrafo 2, lettera a), dell’articolo 33 di tale direttiva a domande d’asilo non ancora decise in via definitiva, introdotte prima del 20 luglio 2015 e anteriormente all’entrata in vigore di tale disposizione nazionale. Tale articolo 52, primo comma, letto alla luce, in particolare, del citato articolo 33, osta invece a una siffatta applicazione immediata in una situazione in cui tanto la domanda di asilo quanto la domanda di ripresa in carico sono state presentate prima dell’entrata in vigore della direttiva 2013/32 e, conformemente all’articolo 49 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, rientrano ancora in toto nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo.

2)

In una situazione come quella oggetto delle cause C 297/17, C 318/17 e C 319/17, l’articolo 33 della direttiva 2013/32 deve essere interpretato nel senso che consente agli Stati membri di respingere una domanda d’asilo come inammissibile ai sensi del paragrafo 2, lettera a), del citato articolo 33, senza che questi ultimi debbano o possano avvalersi in via prioritaria delle procedure di presa o ripresa in carico previste dal regolamento n. 604/2013.

3)

L’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro eserciti la facoltà offerta da tale disposizione di respingere come inammissibile una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato perché al richiedente è già stata concessa da un altro Stato membro la protezione sussidiaria, quando le prevedibili condizioni di vita in cui si troverebbe sottoposto detto richiedente quale beneficiario di una protezione sussidiaria in tale altro Stato membro non lo esporrebbero ad un grave rischio di subire un trattamento inumano o degradante, nell’accezione dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La circostanza che i beneficiari di tale protezione sussidiaria non ricevano, in detto Stato membro, nessuna prestazione di sussistenza, o siano destinatari di una siffatto prestazione in misura molto inferiore rispetto agli altri Stati membri, pur senza essere trattati diversamente dai cittadini di tale Stato membro, può indurre a dichiarare che tale richiedente sarebbe ivi esposto a un siffatto rischio solo se detta circostanza comporta la conseguenza che quest’ultimo si troverebbe, in considerazione della sua particolare vulnerabilità, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale.

L’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32 deve essere interpretato nel senso che non osta a che uno Stato membro eserciti tale medesima facoltà, quando la procedura d’asilo nell’altro Stato membro che ha concesso al richiedente una protezione sussidiaria conduca a rifiutare sistematicamente, senza un esame effettivo, il riconoscimento dello status di rifugiato a richiedenti protezione internazionale che presentano i requisiti previsti ai capi II e III della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.


(1)  GU C 309 del 18.9.2017.

GU C 347 del 16.10.2017.


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