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Document 62016CA0621

Causa C-621/16 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 marzo 2019 — Commissione europea/Repubblica italiana, Repubblica di Lituania [Impugnazione — Regime linguistico — Concorsi generali per l’assunzione di amministratori — Bandi di concorso — Amministratori (AD 5) — Amministratori (AD 6) nel settore della protezione dei dati — Conoscenze linguistiche — Limitazione della scelta della lingua 2 dei concorsi alle sole lingue inglese, francese e tedesca — Lingua di comunicazione con l’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) — Regolamento n. 1 — Statuto dei funzionari — Discriminazione fondata sulla lingua — Giustificazione — Interesse del servizio — Sindacato giurisdizionale]

GU C 187 del 3.6.2019, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 187/4


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 marzo 2019 — Commissione europea/Repubblica italiana, Repubblica di Lituania

(Causa C-621/16 P) (1)

(Impugnazione - Regime linguistico - Concorsi generali per l’assunzione di amministratori - Bandi di concorso - Amministratori (AD 5) - Amministratori (AD 6) nel settore della protezione dei dati - Conoscenze linguistiche - Limitazione della scelta della lingua 2 dei concorsi alle sole lingue inglese, francese e tedesca - Lingua di comunicazione con l’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) - Regolamento n. 1 - Statuto dei funzionari - Discriminazione fondata sulla lingua - Giustificazione - Interesse del servizio - Sindacato giurisdizionale)

(2019/C 187/05)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Pignataro-Nolin e G. Gattinara, agenti)

Altre parti nel procedimento: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistito da P. Gentili, avvocato dello Stato), Republica di Lituania

Interveniente: Regno di Spagna (rappresentante: M. J. García-Valdecasas Dorrego, agente)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Repubblica italiana.

3)

Il Regno di Spagna sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 46 del 13.2.2017.


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