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Document 62016CA0620
Case C-620/16: Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 27 March 2019 — European Commission v Federal Republic of Germany (Failure of a Member State to fulfil obligations — Article 258 TFEU — Decision 2014/699/EU — Principle of sincere cooperation — Article 4(3) TEU — Admissibility — Effects of the conduct criticised on the expiry date of the time limit set in the reasoned opinion — Ongoing effects on the unity and consistency of the European Union’s international action — Sufficiency of the measures taken by the Member State concerned in order to comply with the reasoned opinion — Vote by the Federal Republic of Germany against the Union position laid down in Decision 2014/699/EU at the 25th session of the Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail (OTIF) Revision Committee and opposition expressed by that Member State against that position and the arrangements for the exercise of voting rights as defined in that decision)
Causa C-620/16: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 marzo 2019 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania [Inadempimento di uno Stato — Articolo 258 TFUE — Decisione 2014/699/UE — Principio di leale cooperazione — Articolo 4, paragrafo 3, TUE — Ricevibilità — Effetti del comportamento addebitato alla data di scadenza del termine fissato nel parere motivato — Effetti continui sull’unità e sulla coerenza dell’azione internazionale dell’Unione europea — Sufficienza delle misure adottate dallo Stato membro interessato per conformarsi al parere motivato — Voto della Repubblica federale di Germania contro la posizione dell’Unione definita nella decisione 2014/699/UE in occasione della 25a sessione del comitato di revisione dell’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) e opposizione espressa da detto Stato membro contro tale posizione e contro le modalità di esercizio dei diritti di voto quali definite in tale decisione]
Causa C-620/16: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 marzo 2019 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania [Inadempimento di uno Stato — Articolo 258 TFUE — Decisione 2014/699/UE — Principio di leale cooperazione — Articolo 4, paragrafo 3, TUE — Ricevibilità — Effetti del comportamento addebitato alla data di scadenza del termine fissato nel parere motivato — Effetti continui sull’unità e sulla coerenza dell’azione internazionale dell’Unione europea — Sufficienza delle misure adottate dallo Stato membro interessato per conformarsi al parere motivato — Voto della Repubblica federale di Germania contro la posizione dell’Unione definita nella decisione 2014/699/UE in occasione della 25a sessione del comitato di revisione dell’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) e opposizione espressa da detto Stato membro contro tale posizione e contro le modalità di esercizio dei diritti di voto quali definite in tale decisione]
GU C 187 del 3.6.2019, p. 3–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
3.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 187/3 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 marzo 2019 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania
(Causa C-620/16) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Articolo 258 TFUE - Decisione 2014/699/UE - Principio di leale cooperazione - Articolo 4, paragrafo 3, TUE - Ricevibilità - Effetti del comportamento addebitato alla data di scadenza del termine fissato nel parere motivato - Effetti continui sull’unità e sulla coerenza dell’azione internazionale dell’Unione europea - Sufficienza delle misure adottate dallo Stato membro interessato per conformarsi al parere motivato - Voto della Repubblica federale di Germania contro la posizione dell’Unione definita nella decisione 2014/699/UE in occasione della 25a sessione del comitato di revisione dell’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) e opposizione espressa da detto Stato membro contro tale posizione e contro le modalità di esercizio dei diritti di voto quali definite in tale decisione)
(2019/C 187/04)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: W. Mölls, L. Havas, J. Hottiaux e J. Norris-Usher, agenti)
Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e J. Möller, agenti)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: R. Liudvinaviciute-Cordeiro e J.-P. Hix, agenti)
Dispositivo
1) |
La Repubblica federale di Germania, avendo votato, in occasione della 25a sessione del comitato di revisione dell’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF), contro la posizione definita nella decisione 2014/699/UE del Consiglio, del 24 giugno 2014, che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione europea in occasione della 25a sessione del comitato di revisione dell’OTIF per quanto riguarda talune modifiche della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) e delle sue appendici, ed essendosi pubblicamente dichiarata contraria sia alla suddetta posizione sia alle modalità di esercizio dei diritti di voto in essa previste, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale decisione e dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE. |
2) |
La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese. |
3) |
Il Consiglio dell’Unione europea sopporta le proprie spese. |