EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CA0620

Causa C-620/16: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 marzo 2019 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania [Inadempimento di uno Stato — Articolo 258 TFUE — Decisione 2014/699/UE — Principio di leale cooperazione — Articolo 4, paragrafo 3, TUE — Ricevibilità — Effetti del comportamento addebitato alla data di scadenza del termine fissato nel parere motivato — Effetti continui sull’unità e sulla coerenza dell’azione internazionale dell’Unione europea — Sufficienza delle misure adottate dallo Stato membro interessato per conformarsi al parere motivato — Voto della Repubblica federale di Germania contro la posizione dell’Unione definita nella decisione 2014/699/UE in occasione della 25a sessione del comitato di revisione dell’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) e opposizione espressa da detto Stato membro contro tale posizione e contro le modalità di esercizio dei diritti di voto quali definite in tale decisione]

GU C 187 del 3.6.2019, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 187/3


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 marzo 2019 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

(Causa C-620/16) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Articolo 258 TFUE - Decisione 2014/699/UE - Principio di leale cooperazione - Articolo 4, paragrafo 3, TUE - Ricevibilità - Effetti del comportamento addebitato alla data di scadenza del termine fissato nel parere motivato - Effetti continui sull’unità e sulla coerenza dell’azione internazionale dell’Unione europea - Sufficienza delle misure adottate dallo Stato membro interessato per conformarsi al parere motivato - Voto della Repubblica federale di Germania contro la posizione dell’Unione definita nella decisione 2014/699/UE in occasione della 25a sessione del comitato di revisione dell’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) e opposizione espressa da detto Stato membro contro tale posizione e contro le modalità di esercizio dei diritti di voto quali definite in tale decisione)

(2019/C 187/04)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: W. Mölls, L. Havas, J. Hottiaux e J. Norris-Usher, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e J. Möller, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: R. Liudvinaviciute-Cordeiro e J.-P. Hix, agenti)

Dispositivo

1)

La Repubblica federale di Germania, avendo votato, in occasione della 25a sessione del comitato di revisione dell’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF), contro la posizione definita nella decisione 2014/699/UE del Consiglio, del 24 giugno 2014, che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione europea in occasione della 25a sessione del comitato di revisione dell’OTIF per quanto riguarda talune modifiche della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) e delle sue appendici, ed essendosi pubblicamente dichiarata contraria sia alla suddetta posizione sia alle modalità di esercizio dei diritti di voto in essa previste, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale decisione e dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE.

2)

La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 22 del 22.1.2018.


Top