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Document 62018CN0121

Causa C-121/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Nacional (Spagna) il 14 febbraio 2018 — Vodafone España S.A.U./ Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC)

GU C 161 del 7.5.2018, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 161/36


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Nacional (Spagna) il 14 febbraio 2018 — Vodafone España S.A.U./ Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC)

(Causa C-121/18)

(2018/C 161/40)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo

Parti

Ricorrente: Vodafone España S.A.U.

Resistente: Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC)

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (1), consenta un’interpretazione secondo cui uno Stato membro possa imporre agli operatori di telecomunicazioni un contributo finanziario annuo come l’imposta di cui all’articolo 5 della Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española (legge del 28 agosto 2009, n. 8, relativa al finanziamento della Corporación de Radio y Televisión Española, al fine di contribuire al finanziamento della [Corporación de Radio y Televisión Española,] in considerazione dell’impatto positivo prodotto sul settore delle telecomunicazioni dalla nuova disciplina del settore televisivo e audiovisivo e, in particolare, dall’ampliamento dei servizi a banda larga fissa e mobile nonché dall’eliminazione della pubblicità e dalla rinuncia a contenuti a pagamento o ad accesso [riservato alla Corporación de Radio y Televisión Española,] tenendo conto delle seguenti circostanze concorrenti:

non è stato dimostrato per tale nuova disciplina legislativa né comprovato nell’esercizio di riferimento che si sia verificato siffatto impatto positivo, diretto o indiretto, sulle imprese interessate,

la suddetta imposta è fissata in misura dello 0,9 % del reddito operativo lordo dell’anno di riferimento e non [viene calcolata] sugli introiti derivanti dalla prestazione dei servizi audiovisivi e dalla pubblicità, né sull’incremento dei medesimi o sui profitti generati dall’attività. A tale proposito si deve inoltre considerare che l’imposta in questione costituisce un prelievo previsto dalla versione originale dell’articolo 5 della legge n. 8/2009 e potrebbe non essere giustificata in relazione al servizio audiovisivo di cui trattasi, posto che su [detto articolo 5] è stato fondato, nella decisione impugnata con il presente ricorso contenzioso-amministrativo, il rigetto delle domande di ripetizione dell’indebito e di rettifica delle autoliquidazioni presentate dalla ricorrente.

2)

Se tale imposta applicata alle imprese di telecomunicazioni che operano in Spagna in un ambito geografico superiore al territorio di una comunità autonoma sia proporzionata, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2002/20/CE, tenuto conto del menzionato metodo di calcolo previsto dall’articolo 5 della legge n. 8/2009.

3)

Se tale imposta applicata in forza dell’articolo 5 della Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española (legge del 28 agosto 2009, n. 8, relativa al finanziamento della Corporación de Radio y Televisión Española) sia trasparente, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’allegato della direttiva 2002/20/CE, tenuto conto del fatto che non è noto quale sia esattamente l’attività prestata dalla [Corporación de Radio y Televisión Española] a titolo di servizio universale o di servizio pubblico.


(1)  GU 2002, L 108, pag. 21.


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