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Document 62018CN0070

Causa C-70/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 2 febbraio 2018 — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid / A e a.

GU C 161 del 7.5.2018, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 161/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 2 febbraio 2018 — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid / A e a.

(Causa C-70/18)

(2018/C 161/18)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Resistenti: A, B, P

Questioni pregiudiziali

1.

a.

Se gli articoli 7 della decisione n. 2/76 (1) o, rispettivamente, 13 della decisione n. 1/80 debbano essere interpretati nel senso che dette disposizioni non ostano ad una normativa nazionale che prevede in generale il trattamento e la conservazione di dati biometrici di cittadini di paesi terzi, tra i quali i cittadini turchi, in un archivio ai sensi dell’articolo 2, parte iniziale e lettere a) e b), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU 1995, L 281[, pag. 31]), in quanto detta normativa nazionale non va oltre quanto necessario al conseguimento dell’obiettivo da essa legittimamente perseguito di prevenire e ostacolare la frode in materia di identità e di documenti.

b.

Se al riguardo sia rilevante il fatto che la durata della conservazione dei dati biometrici è collegata alla durata del soggiorno legale e/o illegale dei cittadini di paesi terzi, tra i quali i cittadini turchi.

2.

Se l’articolo 7 della decisione n. 2/76 o, rispettivamente, l’articolo 13 della decisione n. 1/80 debbano essere interpretati nel senso che una normativa nazionale non configura una restrizione ai sensi di dette disposizioni, qualora l’effetto esercitato dalla normativa nazionale sull’accesso all’occupazione, ai sensi delle disposizioni in parola, sia troppo aleatorio e indiretto per poter presumere che detto accesso venga ostacolato.

3.

a.

Qualora, in risposta alla seconda questione, si dichiari che una normativa nazionale che consente di mettere a disposizione di terzi i dati biometrici di cittadini di paesi terzi, tra i quali i cittadini turchi, conservati in un archivio al fine della prevenzione, della ricerca e del perseguimento di reati — terroristici o meno — configura una nuova restrizione, se l’articolo 52, paragrafo 1, in combinato disposto con gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che osta a siffatta normativa nazionale.

b.

Se al riguardo sia rilevante il fatto che, nel momento in cui è stato arrestato in quanto sospettato di un reato, il cittadino in questione abbia con sé il documento di soggiorno sul quale sono registrati i suoi dati biometrici.


(1)  Del Consiglio d’associazione istituito dall’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia.


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