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Document 62015TN0611

Causa T-611/15: Ricorso proposto il 2 novembre 2015 — Edeka-Handelsgesellschaft Hessenring/Commissione

GU C 27 del 25.1.2016, p. 65–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 27/65


Ricorso proposto il 2 novembre 2015 — Edeka-Handelsgesellschaft Hessenring/Commissione

(Causa T-611/15)

(2016/C 027/83)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Edeka-Handelsgesellschaft Hessenring mbH (Melsungen, Germania) (rappresentanti: E. Wagner e H. Hoffmeyer, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare in toto la decisione della Commissione, del 3 settembre 2015, nel procedimento 2015/4023, con cui è stato integralmente negato alla ricorrente l’accesso alla versione non riservata della decisione della Commissione, del 4 dicembre 2013, nel procedimento in materia di cartelli AT/39914 — EIRD, e all’indice analitico dell’atto della Commissione relativo a tale procedimento o, in subordine, annullarla nella parte in cui la Commissione ha negato l’accesso alla versione non riservata di tale decisione o di tale indice analitico, la riservatezza dei quali non era stata fatta valere o non era più stata fatta valere dalle imprese interessate dalla decisione,

in subordine, nell’ipotesi in cui la decisione della Commissione, del 3 settembre 2015, nel procedimento 2015/4023, con cui è stato integralmente negato alla ricorrente l’accesso alla versione non riservata della decisione della Commissione, del 4 dicembre 2013, nel procedimento in materia di cartelli AT/39914 — EIRD e all’indice analitico dell’atto della Commissione relativo a tale procedimento, non sia annullata in quanto e nella misura in cui la versione non riservata della decisione della Commissione del 4 dicembre 2013, nel procedimento in materia di cartelli AT/39914 — EIRD e/o la versione non confidenziale dell’indice analitico dell’atto della Commissione relativo a tale procedimento non esiste, dichiarare che erroneamente la Commissione ha omesso di redigere e di comunicare alla ricorrente una versione non riservata della sua decisione del 4 dicembre 2013, nel procedimento in materia di cartelli AT/39914 — EIRD e/o una versione non riservata dell’indice analitico relativo a tale procedimento,

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce dieci motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva e del diritto fondamentale alla buona amministrazione e alla motivazione, a causa della mancata motivazione della decisione impugnata

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva e del diritto a essere informato sui mezzi di impugnazione, a causa della mancata informazione sui possibili mezzi di impugnazione

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 (1)

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, comma 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, comma 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001

7.

Settimo motivo, vertente sulla violazione del diritto fondamentale di accesso ai documenti

8.

Ottavo motivo, vertente sulla violazione del diritto fondamentale di accesso ai documenti e del principio di proporzionalità, a causa della mancata concessione almeno di un accesso parziale agli atti cui era stato chiesto di accedere

9.

Nono motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 101 TFUE impedendo, dal punto di vista pratico, che la ricorrente potesse esaminare e, se del caso, far valere diritti al risarcimento del danno in materia di cartelli

10.

Decimo motivo, dedotto in subordine: violazione del diritto della ricorrente a che fosse redatta una versione non riservata della decisione della Commissione nel procedimento in materia di cartelli AT/39914 — EIRD e dell’indice analitico dell’atto della Commissione relativo a tale procedimento [regolamento (CE) n. 1049/2001 e articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 (2)].

In tale contesto la ricorrente sostiene che non sussisterebbero i presupposti di cui alle disposizioni derogatorie dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001, che potrebbero giustificare la mancata divulgazione, nei confronti della ricorrente, dei documenti da essa richiesti.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

(2)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).


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