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Document 62015CN0567

Causa C-567/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Vilniaus apygardos teismas (Lituania) il 2 novembre 2015 — LitSpecMet UAB/Vilniaus lokomotyvų remonto depas UAB

GU C 27 del 25.1.2016, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 27/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Vilniaus apygardos teismas (Lituania) il 2 novembre 2015 — LitSpecMet UAB/Vilniaus lokomotyvų remonto depas UAB

(Causa C-567/15)

(2016/C 027/15)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Vilniaus apygardos teismas

Parti

Ricorrente: LitSpecMet UAB

Convenuta: Vilniaus lokomotyvų remonto depas UAB

Interveniente: Plienmetas UAB

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE (1) debba essere interpretato nel senso che non deve essere considerata un’amministrazione aggiudicatrice una società:

che è stata fondata da un’amministrazione aggiudicatrice che si occupa di attività nel settore dei trasporti su ferrovia, segnatamente: la gestione di infrastruttura ferroviaria pubblica; il trasporto di passeggeri e merci;

che intraprende autonomamente attività commerciali, fissa una strategia commerciale, adotta decisioni relative alle condizioni dell’attività della società (mercato del prodotto, segmento di clientela ecc.), partecipa in un mercato concorrenziale nell’intera Unione europea e al di fuori di esso, fornendo i servizi di produzione e manutenzione di materiale rotabile, e prende parte alle procedure di appalto connesse a tale attività, cercando di ottenere ordini da terzi (diversi dalla società controllante);

che fornisce servizi di riparazione di materiale rotabile al suo fondatore in base a operazioni «in-house» e il valore di detti servizi rappresenta il 90 per cento dell’intera attività della società;

i cui servizi prestati al suo fondatore mirano ad assicurare l’attività di trasporto passeggeri e merci dello stesso.

Qualora la Corte di giustizia dell’Unione europea stabilisca che la società deve essere considerata un’amministrazione aggiudicatrice nelle circostanze sopra esposte, se l’articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE debba essere interpretato nel senso che la società perde lo status di amministrazione aggiudicatrice se il valore dei servizi di riparazione di materiale rotabile prestati sulla base delle operazioni in-house all’amministrazione aggiudicatrice suo fondatore scende al di sotto del 90 per cento, o non costituisce comunque la parte principale del fatturato totale delle sue attività.


(1)  Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).


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