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Document 62015CN0498

Causa C-498/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 22 settembre 2015 — Spirál-Gép Kft./Budapest Rendőrfőkapitánya

GU C 27 del 25.1.2016, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 27/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 22 settembre 2015 — Spirál-Gép Kft./Budapest Rendőrfőkapitánya

(Causa C-498/15)

(2016/C 027/05)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: Spirál-Gép Kft.

Convenuto: Budapest Rendőrfőkapitánya

Questioni pregiudiziali

1)

Se il requisito di proporzionalità di cui all’articolo 9 bis della direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999 (1), relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture (in prosieguo: la «direttiva Eurovignette»), debba essere interpretato nel senso che osta ad un regime sanzionatorio come quello stabilito nell’allegato 9 del decreto 29 dicembre 2007 n. 410, relativo all’elenco delle infrazioni stradali punite con un’ammenda amministrativa, nonché all’importo delle sanzioni pecuniarie che possono essere inflitte per la violazione delle disposizioni in materia, al regime di applicazione delle stesse e alle condizioni di partecipazione alle attività di controllo [a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet] (in prosieguo: il «regolamento sulle infrazioni stradali»), il quale prevede l’imposizione di un’ammenda forfettaria — indipendente dalla gravità dell’infrazione — per la violazione delle norme relative all’acquisto di un biglietto di ingresso in una strada a pedaggio.

2)

Se l’ammenda amministrativa di cui all’allegato 9 del regolamento sulle infrazioni stradali risulti compatibile con il requisito stabilito dall’articolo 9 bis della direttiva Eurovignette, secondo il quale le sanzioni previste dal diritto nazionale devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

3)

Se il requisito di proporzionalità di cui all’articolo 9 bis della direttiva Eurovignette debba essere interpretato nel senso che osta, da una parte, a un regime sanzionatorio come quello controverso nella causa principale, che stabilisce la responsabilità oggettiva dell’autore di un’infrazione, e, dall’altra, all’importo dell’ammenda inflitta in base a tale regime.


(1)  Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture (GU L 187, pag. 42).


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