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Document 62014TN0432

Causa T-432/14: Ricorso proposto il 13 giugno 2014 — Remolcadores Nosa Terra e Hospital Povisa/Commissione

GU C 253 del 4.8.2014, p. 58–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 253/58


Ricorso proposto il 13 giugno 2014 — Remolcadores Nosa Terra e Hospital Povisa/Commissione

(Causa T-432/14)

2014/C 253/78

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Remolcadores Nosa Terra, SA (Vigo, Spagna) e Hospital Povisa, SA (Vigo) (rappresentante: J. Otero Novas, abogado)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata, per quanto concerne il recupero dei vantaggi che, secondo i termini della medesima, le società ricorrenti trarrebbero in quanto partecipanti a diversi gruppi d’interesse economico (GIE);

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nell’ambito del presente procedimento è la stessa su cui verte la causa T-515/13, Commissione/Spagna.

A sostegno del ricorso, le ricorrenti si fondano sulle seguenti considerazioni di fatto:

1.

Il regime spagnolo di tax lease forma un tutto nel quale le diverse misure, che sono di per sé lecite o illecite a seconda del criterio della Commissione, costituiscono elementi necessari per pervenire alla conclusione di contratti di costruzione navale con i cantieri navali spagnoli.

2.

Sebbene i vantaggi diretti qualificati come illeciti dalla Commissione siano stati attribuiti ai GIE partecipanti, tutto il sistema è stato ideato ed eseguito affinché tali vantaggi fossero trasferiti a tutti i partecipanti del sistema: cantieri navali, GIE, società marittime-armatori, banche organizzatrici e società intermediarie di varie operazioni.

3.

Nella sua decisione, la Commissione ha stabilito l’obbligo dello Stato di recuperare gli aiuti illeciti concessi, ma soltanto presso i GIE, escludendo dall’onere del recupero gli altri soggetti partecipanti al sistema.

4.

Non è stato spiegato perché nella specie sia stata esercitata l’opzione del recupero, né perché l’onere del recupero gravi esclusivamente sui GIE.

5.

La scelta dei soli GIE per sostenere l’onere del recupero avviene per fini diversi da quelli che giustificano l’attribuzione alla Commissione della facoltà di concederlo.


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