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Document 62014TN0253
Case T-253/14: Action brought on 14 April 2014 — Chemo Ibérica v OHIM — Novartis (EXELTIS)
Causa T-253/14: Ricorso proposto il 14 aprile 2014 — Chemo Ibérica/UAMI — Novartis (EXELTIS)
Causa T-253/14: Ricorso proposto il 14 aprile 2014 — Chemo Ibérica/UAMI — Novartis (EXELTIS)
GU C 253 del 4.8.2014, p. 31–32
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/31 |
Ricorso proposto il 14 aprile 2014 — Chemo Ibérica/UAMI — Novartis (EXELTIS)
(Causa T-253/14)
2014/C 253/45
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Chemo Ibérica (Barcellona, Spagna) (rappresentante: M. I. Escudero Pérez, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Novartis AG (Basilea, Svizzera)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 10 febbraio 2014, procedimento R 1022/2013-4, disponendo pertanto la registrazione del marchio comunitario figurativo n. 1 0 2 49 035«EXELTIS» nella classe 5 della Nomenclatura internazionale; |
— |
condannare il convenuto e/o l’altra parte soccombente alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «EXELTIS» per prodotti della classe 5 — domanda di marchio comunitario n. 1 0 2 49 035
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Novartis AG
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo «EXELON» per prodotti della classe 5
Decisione della divisione d’opposizione: rigetto della domanda
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009