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Document 62014CN0296
Case C-296/14 P: Appeal brought on 13 June 2014 by the Hellenic Republic against the judgment of the General Court (Seventh Chamber) delivered on 9 April 2014 in Case T-150/12 Greece v Commission
Causa C-296/14 P: Impugnazione proposta il 13 giugno 2014 dalla Repubblica ellenica avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) del 9 aprile 2014 , causa T-150/12, Grecia/Commissione
Causa C-296/14 P: Impugnazione proposta il 13 giugno 2014 dalla Repubblica ellenica avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) del 9 aprile 2014 , causa T-150/12, Grecia/Commissione
GU C 253 del 4.8.2014, p. 22–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/22 |
Impugnazione proposta il 13 giugno 2014 dalla Repubblica ellenica avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) del 9 aprile 2014, causa T-150/12, Grecia/Commissione
(Causa C-296/14 P)
2014/C 253/29
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: I. Chalkias e A. Vasilopoulou)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
— |
accogliere l’appello, annullare integralmente la sentenza del Tribunale di primo grado dell'Unione europea impugnata, per le ragioni specificamente indicate, accogliere il ricorso della Repubblica ellenica, annullare la decisione della Commissione europea controversa e condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con il motivo di appello la Repubblica ellenica lamenta una violazione del diritto dell’Unione europea per aver il Tribunale di primo grado erroneamente interpretato e applicato l'articolo 107, paragrafi 1 e 3, lettera b), TFUE riguardo alla sussistenza delle circostanze eccezionali nelle quali aveva versato all’epoca dei fatti l'economia greca.
Più precisamente, con la prima parte di detto motivo è contestato il fatto che, in erronea interpretazione e applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, il Tribunale di primo grado abbia considerato che le misure in questione costituivano un vantaggio economico selettivo per i beneficiari, in grado di falsare la concorrenza e di incidere sugli scambi tra Stati membri, date le circostanze eccezionali in cui versava al momento l'economia greca, mentre con la seconda parte del motivo è contestato il fatto che, in erronea interpretazione e applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, il Tribunale di primo grado abbia limitato l’ambito di applicazione di tale disposizione ai termini della comunicazione sul Quadro comunitario di sostegno nonostante le circostanze eccezionali in cui versava al momento l'economia greca.