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Document 62014CN0296

Causa C-296/14 P: Impugnazione proposta il 13 giugno 2014 dalla Repubblica ellenica avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) del 9 aprile 2014 , causa T-150/12, Grecia/Commissione

GU C 253 del 4.8.2014, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 253/22


Impugnazione proposta il 13 giugno 2014 dalla Repubblica ellenica avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) del 9 aprile 2014, causa T-150/12, Grecia/Commissione

(Causa C-296/14 P)

2014/C 253/29

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: I. Chalkias e A. Vasilopoulou)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

accogliere l’appello, annullare integralmente la sentenza del Tribunale di primo grado dell'Unione europea impugnata, per le ragioni specificamente indicate, accogliere il ricorso della Repubblica ellenica, annullare la decisione della Commissione europea controversa e condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il motivo di appello la Repubblica ellenica lamenta una violazione del diritto dell’Unione europea per aver il Tribunale di primo grado erroneamente interpretato e applicato l'articolo 107, paragrafi 1 e 3, lettera b), TFUE riguardo alla sussistenza delle circostanze eccezionali nelle quali aveva versato all’epoca dei fatti l'economia greca.

Più precisamente, con la prima parte di detto motivo è contestato il fatto che, in erronea interpretazione e applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, il Tribunale di primo grado abbia considerato che le misure in questione costituivano un vantaggio economico selettivo per i beneficiari, in grado di falsare la concorrenza e di incidere sugli scambi tra Stati membri, date le circostanze eccezionali in cui versava al momento l'economia greca, mentre con la seconda parte del motivo è contestato il fatto che, in erronea interpretazione e applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, il Tribunale di primo grado abbia limitato l’ambito di applicazione di tale disposizione ai termini della comunicazione sul Quadro comunitario di sostegno nonostante le circostanze eccezionali in cui versava al momento l'economia greca.


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