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Document 62014CN0177

Causa C-177/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Spagna) il 10 aprile 2014 — María José Regojo Dans/Consejo del Estado

GU C 253 del 4.8.2014, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 253/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Spagna) il 10 aprile 2014 — María José Regojo Dans/Consejo del Estado

(Causa C-177/14)

2014/C 253/20

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: María José Regojo Dans

Convenuto: Consejo del Estado

Questioni pregiudiziali

1)

Se siano compresi nella definizione di «lavoratore a tempo determinato», di cui alla clausola 3, paragrafo 1, dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio (1), del 28 giugno 1999, il «personale reclutato occasionalmente» il cui regime giuridico è disciplinato attualmente dall’articolo 12 della Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (legge 7/2007, del 12 aprile 2007, recante le norme di base applicabili ai dipendenti pubblici), nonché il «personale reclutato occasionalmente» il cui regime giuridico era disciplinato in precedenza dall’articolo 20.2 della Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública (legge 30/1984, del 2 agosto 1984, recante misure per la riforma della funzione pubblica).

2)

Se a detto «personale reclutato occasionalmente» sia applicabile il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4, paragrafo 4, del menzionato accordo quadro CES, UNICE e CEEP, affinché gli siano riconosciute e versate le retribuzioni che a titolo di anzianità sono corrisposte ai dipendenti di ruolo, agli agenti assunti con contratto a tempo indeterminato, ai dipendenti temporanei e agli agenti assunti con contratto a tempo determinato. [Or 20]

3)

Se il regime di nomina e di cessazione libere, fondato su motivi di fiducia, applicabile a detto «personale reclutato occasionalmente» di cui alle due leggi spagnole summenzionate rientri tra le ragioni oggettive che detta clausola 4 indica per giustificare una diversità di trattamento.


(1)  GU L 175, pag. 43.


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