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Document 62014CA0146

Causa C-146/14 PPU: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 5 giugno 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — Nel procedimento riguardante Bashir Mohamed Ali Mahdi (Visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone — Direttiva 2008/115/CE — Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare — Articolo 15 — Trattenimento — Proroga del trattenimento — Obblighi dell’autorità amministrativa o giudiziaria — Sindacato giurisdizionale — Mancanza di documenti di un cittadino di un paese terzo — Ostacoli all’esecuzione della decisione di allontanamento — Diniego dell’ambasciata del paese terzo interessato di rilasciare un documento d’identità che consenta il rimpatrio del cittadino in tale paese — Rischio di fuga — Prospettiva ragionevole di esecuzione dell’allontanamento — Mancata cooperazione — Eventuale obbligo dello Stato membro interessato di rilasciare un documento temporaneo attestante lo status della persona)

GU C 253 del 4.8.2014, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 253/14


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 5 giugno 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — Nel procedimento riguardante Bashir Mohamed Ali Mahdi

(Causa C-146/14 PPU) (1)

((Visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone - Direttiva 2008/115/CE - Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - Articolo 15 - Trattenimento - Proroga del trattenimento - Obblighi dell’autorità amministrativa o giudiziaria - Sindacato giurisdizionale - Mancanza di documenti di un cittadino di un paese terzo - Ostacoli all’esecuzione della decisione di allontanamento - Diniego dell’ambasciata del paese terzo interessato di rilasciare un documento d’identità che consenta il rimpatrio del cittadino in tale paese - Rischio di fuga - Prospettiva ragionevole di esecuzione dell’allontanamento - Mancata cooperazione - Eventuale obbligo dello Stato membro interessato di rilasciare un documento temporaneo attestante lo status della persona))

2014/C 253/18

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Sofia-grad

Nel procedimento riguardante

Bashir Mohamed Ali Mahdi

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Administrativen sad Sofia-grad — Interpretazione dell’articolo 15, paragrafi 1, lettere a) e b), 3, 4 e 6 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348, pag. 98) nonché degli articoli 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE — Allontanamento di una cittadina di un paese terzo in soggiorno irregolare — Trattenimento amministrativo — Prolungamento del trattenimento — Eventuale ammissibilità di un superamento della durata massima di trattenimento, fondata sulla mancanza di documenti di identità — Ostacoli all’esecuzione della decisione di allontanamento — Ragionevole prospettiva di allontanamento — Diniego dell’ambasciata del paese d’origine dell’interessato di rilasciare il documento richiesto per il viaggio di ritorno — Eventuale obbligo dello Stato membro interessato di rilasciare un documento temporaneo relativo allo status della persona

Dispositivo

1)

L’articolo 15, paragrafi 3 e 6, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, letto alla luce degli articoli 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che qualsiasi decisione adottata dalle autorità competenti, al termine del periodo massimo iniziale di trattenimento di un cittadino di un paese terzo, e vertente sull’esito da riservare al trattenimento stesso deve essere effettuata in forma scritta con esposizione della relativa motivazione in fatto e in diritto.

2)

L’articolo 15, paragrafi 3 e 6, della direttiva 2008/115 deve essere interpretato nel senso che il riesame che è chiamata a compiere l’autorità giudiziaria cui sia sottoposta una domanda di proroga del trattenimento di un cittadino di un paese terzo deve consentire all’autorità medesima di pronunciarsi nel merito, caso per caso, sulla proroga del trattenimento del cittadino interessato, sulla possibilità di sostituire al trattenimento una misura meno coercitiva e sul rilascio di tale cittadino, laddove detta autorità è quindi legittimata a fondarsi sui fatti e sulle prove addotti dall’autorità amministrativa che l’abbia adita nonché sui fatti, sulle prove e sulle osservazioni eventualmente sottopostile nel corso del procedimento stesso.

3)

L’articolo 15, paragrafi 1 e 6, della direttiva 2008/115 deve essere interpretato nel senso che osta ad una disciplina nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che consenta la proroga del periodo iniziale di trattenimento di sei mesi già per il sol fatto che il cittadino del paese terzo sia privo di documenti d’identità. Spetta al solo giudice del rinvio valutare, caso per caso, le circostanze di fatto della fattispecie in esame al fine di stabilire se a tale cittadino possa essere efficacemente applicata una misura meno coercitiva o se sussista un rischio di fuga di quest’ultimo.

4)

L’articolo 15, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2008/115 deve essere interpretato nel senso che può ritenersi che un cittadino di un paese terzo il quale, in circostanze come quelle del procedimento principale, non abbia ottenuto un documento d’identità che ne consentisse l’allontanamento dallo Stato membro interessato abbia dato prova di «mancata cooperazione», ai sensi di detta disposizione, soltanto qualora dall’esame del comportamento del cittadino medesimo nel corso del periodo di trattenimento emerga la sua mancata collaborazione all’esecuzione delle operazioni di allontanamento nonché la probabilità che, a causa di tale comportamento, dette operazioni durino più del previsto, aspetto questo che spetta al giudice del rinvio verificare.

5)

La direttiva 2008/115 deve essere interpretata nel senso che uno Stato membro non può essere obbligato al rilascio di un permesso di soggiorno autonomo o di altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare ad un cittadino di un paese terzo privo di documenti d’identità e che non abbia ottenuto tali documenti dal proprio paese d’origine, successivamente al rilascio del cittadino medesimo disposto dal giudice nazionale in considerazione dell’insussistenza di ragionevole prospettiva di allontanamento ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, della direttiva stessa. Tuttavia, tale Stato membro deve, in un caso del genere, rilasciare al cittadino di cui trattasi una conferma scritta della sua situazione.


(1)  GU C 159 del 26.5.2014.


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