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Document 62011CA0547
Case C-547/11: Judgment of the Court (Ninth Chamber) of 5 June 2014 — European Commission v Italian Republic (Failure of a Member State to fulfil obligations — State aid — Decisions 2006/323/EC and 2007/375/EC — Exemption from excise duty on mineral oils used as fuel for alumina production in Sardinia — Recovery — Decisions to suspend the enforcement of a demand for payment taken by a national court)
Causa C-547/11: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 5 giugno 2014 — Commissione europea/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Aiuti di Stato — Decisioni 2006/323/CE e 2007/375/CE — Esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina in Sardegna — Recupero — Decisioni di sospensione dell’esecuzione di un avviso di pagamento adottate da un giudice nazionale)
Causa C-547/11: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 5 giugno 2014 — Commissione europea/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Aiuti di Stato — Decisioni 2006/323/CE e 2007/375/CE — Esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina in Sardegna — Recupero — Decisioni di sospensione dell’esecuzione di un avviso di pagamento adottate da un giudice nazionale)
GU C 253 del 4.8.2014, p. 2–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/2 |
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 5 giugno 2014 — Commissione europea/Repubblica italiana
(Causa C-547/11) (1)
((Inadempimento di uno Stato - Aiuti di Stato - Decisioni 2006/323/CE e 2007/375/CE - Esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina in Sardegna - Recupero - Decisioni di sospensione dell’esecuzione di un avviso di pagamento adottate da un giudice nazionale))
2014/C 253/02
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e D. Grespan, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistito da F. Varrone, avvocato dello Stato)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Aiuti di Stato — Omessa adozione, entro il termine previsto, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi agli articoli 5 e 6 della decisione 2006/323/CE della Commissione, del 7 dicembre 2005, relativa all’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna cui hanno dato esecuzione la Francia, l’Irlanda e l’Italia rispettivamente (GU 2006, L 119, pag. 12), nonché agli articoli 4 e 6 della decisione 2007/375/CE della Commissione, del 7 febbraio 2007, relativa all'esenzione dall'accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna, cui hanno dato esecuzione rispettivamente la Francia, l’Irlanda e l’Italia (GU L 147, pag. 29) — Violazione dell’articolo 288 TFUE e dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] (GU L 83, pag. 1) — Necessità di esecuzione immediata ed effettiva delle decisioni della Commissione — Insufficienza del procedimento di recupero dell’aiuto illegittimo in questione
Dispositivo
1) |
La Repubblica italiana, non avendo preso nei termini stabiliti tutti i provvedimenti necessari a recuperare gli aiuti di Stato giudicati illegittimi ed incompatibili con il mercato comune dalla decisione 2006/323/CE della Commissione, del 7 dicembre 2005, relativa all’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna cui hanno dato esecuzione la Francia, l’Irlanda e l’Italia rispettivamente, e dalla decisione 2007/375/CE della Commissione, del 7 febbraio 2007, relativa all’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna, cui hanno dato esecuzione rispettivamente la Francia, l’Irlanda e l’Italia [C 78/2001 (ex NN 22/01), C 79/2001 (ex NN 23/01), C 80/2001 (ex NN 26/01)], è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dall’articolo 5 della decisione 2006/323, dall’articolo 4 della decisione 2007/375 e dall’articolo 249, quarto comma, CE. |
2) |
La Repubblica italiana, non avendo trasmesso nei termini impartiti le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della decisione 2006/323 e all’articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2007/375, è venuta meno agli obblighi ad essa imposti da tali due disposizioni e dall’articolo 249, quarto comma, CE. |
3) |
La Repubblica italiana è condannata alle spese. |