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Document 62011CA0547

Causa C-547/11: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 5 giugno 2014 — Commissione europea/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Aiuti di Stato — Decisioni 2006/323/CE e 2007/375/CE — Esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina in Sardegna — Recupero — Decisioni di sospensione dell’esecuzione di un avviso di pagamento adottate da un giudice nazionale)

GU C 253 del 4.8.2014, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 253/2


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 5 giugno 2014 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-547/11) (1)

((Inadempimento di uno Stato - Aiuti di Stato - Decisioni 2006/323/CE e 2007/375/CE - Esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina in Sardegna - Recupero - Decisioni di sospensione dell’esecuzione di un avviso di pagamento adottate da un giudice nazionale))

2014/C 253/02

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e D. Grespan, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistito da F. Varrone, avvocato dello Stato)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Aiuti di Stato — Omessa adozione, entro il termine previsto, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi agli articoli 5 e 6 della decisione 2006/323/CE della Commissione, del 7 dicembre 2005, relativa all’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna cui hanno dato esecuzione la Francia, l’Irlanda e l’Italia rispettivamente (GU 2006, L 119, pag. 12), nonché agli articoli 4 e 6 della decisione 2007/375/CE della Commissione, del 7 febbraio 2007, relativa all'esenzione dall'accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna, cui hanno dato esecuzione rispettivamente la Francia, l’Irlanda e l’Italia (GU L 147, pag. 29) — Violazione dell’articolo 288 TFUE e dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] (GU L 83, pag. 1) — Necessità di esecuzione immediata ed effettiva delle decisioni della Commissione — Insufficienza del procedimento di recupero dell’aiuto illegittimo in questione

Dispositivo

1)

La Repubblica italiana, non avendo preso nei termini stabiliti tutti i provvedimenti necessari a recuperare gli aiuti di Stato giudicati illegittimi ed incompatibili con il mercato comune dalla decisione 2006/323/CE della Commissione, del 7 dicembre 2005, relativa all’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna cui hanno dato esecuzione la Francia, l’Irlanda e l’Italia rispettivamente, e dalla decisione 2007/375/CE della Commissione, del 7 febbraio 2007, relativa all’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna, cui hanno dato esecuzione rispettivamente la Francia, l’Irlanda e l’Italia [C 78/2001 (ex NN 22/01), C 79/2001 (ex NN 23/01), C 80/2001 (ex NN 26/01)], è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dall’articolo 5 della decisione 2006/323, dall’articolo 4 della decisione 2007/375 e dall’articolo 249, quarto comma, CE.

2)

La Repubblica italiana, non avendo trasmesso nei termini impartiti le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della decisione 2006/323 e all’articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2007/375, è venuta meno agli obblighi ad essa imposti da tali due disposizioni e dall’articolo 249, quarto comma, CE.

3)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.


(1)  GU C 13 del 14.1.2012.


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